Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20611 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. III, 07/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell’avvocato SEVERINI

GAETANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRACCO

FABRIZIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA, 1, presso lo studio dell’avvocato GROSSO

ANDREA CLEMENTE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GERBINO GABRIELE giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.L., I.C., I.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 831/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

SEZIONE 2^ CIVILE, emessa il 13/11/2007, depositata il 13/06/2008

R.G.N. 973/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato CARLEVARO ANSELMO (per delega dell’Avv. GERBINO

GABRIELE);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con l’inammissibilità, in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.C., quale affittuario di alcuni terreni in (OMISSIS), con retrostante fabbricato rurale, in virtù di contratto verbale stipulato con G.A., premesso che, con rogito del 24 luglio 1977, quest’ultima, I.L., I. C. e I.M. avevano venduto il fabbricato rurale a L.R. per il prezzo di L. 23.550.000, omettendo di notificargli la proposta di alienazione, conveniva in giudizio l’acquirente onde accertare il riscatto.

Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la pretesa e negando in primo luogo che l’ A. fosse titolare di contratto di affitto, come documentavano le lettere con cui la moglie, Br.

I., aveva vantato lo stesso diritto di riscatto quale affittuaria.

Eccepiva inoltre che l’immobile compravenduto costituiva un fabbricato urbano da sempre abitato dalla G. che mai lo aveva destinato a pertinenza dei terreni adiacenti.

Sosteneva che in ogni caso la natura pertinenziale dell’immobile era venuta meno.

Contestava infine il possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio del riscatto.

Chiamava comunque in causa le venditrici – eccezion fatta per la G. nel frattempo deceduta – onde esserne manlevato e risarcito in caso di accoglimento della domanda.

Mentre L. e I.C. restavano contumaci, si costituiva I.M. che faceva proprie le difese del convenuto, chiedendo in subordine che la condanna al risarcimento fosse limitata al provato.

Con sentenza del 10 febbraio 2004 il Tribunale di Cuneo rigettava la domanda attorea.

Avverso la sentenza proponeva appello A.C..

Si costituiva in giudizio anche I.M., chiedendo il rigetto dell’appello.

Restavano contumaci le altre appellate L. e C. I..

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Corte d’appello di Torino, pronunciando sull’appello proposto da A.C. nei confronti di L.R., I. M. e di L. e I.C. contumaci, rigettava l’appello.

Propone ricorso per cassazione A.C. con un unico motivo.

Resiste con controricorso L.R..

Non hanno svolto attività difensiva I.M., I. L. e I.C. in C..

L’ A. presentava memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si devono esaminare le eccezioni del controricorrente L.R..

Con la prima censura quest’ultimo sostiene che il ricorso è inammissibile in quanto la procura a margine è rilasciata dal ricorrente congiuntamente agli avvocati Bracco e Severini, mentre il ricorso è sottoscritto solo dal primo, anche nella parte riguardante l’autentica della procura. Ritiene il controricorrente che non possa esservi margine di dubbio sul carattere congiunto della procura stessa, essendo esclusa ogni diversa indicazione di poteri, anche disgiuntamente esercitabili.

L’eccezione è infondata.

Il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei due o più difensori muniti di procura, quando il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l’espressa volontà di esigere l’espletamento congiunto dell’incarico, atteso che, ai sensi dell’art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell’atto se la delega non richieda l’azione congiunta.

Qualora il mandato sia stato conferito, invece, congiuntamente a due (o più difensori) ed uno di essi non sia iscritto all’albo speciale, la sola sottoscrizione dell’avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell’atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’art. 156 c.p.c., u.c. (avendo comunque l’atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l’attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell’art. 1711 cod. civ. (Cass., 11 giugno 2008, n. 15478).

Con la seconda censura parte controricorrente sostiene che il ricorso è nullo in quanto proposto da un soggetto non legittimato. A. C. è stato infatti dichiarato fallito dal Tribunale di Cuneo con sentenza in data 26/28 settembre 2006 (in data dunque anteriore all’udienza fissata dalla Corte d’Appello di Torino per la precisazione delle conclusioni); ciò avrebbe dovuto comportare la declaratoria, da parte dell’ A., di tale sua situazione soggettiva in modo tale da permettere il verificarsi dei conseguenti effetti giuridici processuali.

La censura è fondata.

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (nella specie, la chiusura del fallimento con perdita della capacità processuale da parte del curatore e riacquisto della stessa da parte del fallito) si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima della chiusura della discussione, e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, alla luce dell’art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato.

Pertanto, l’impugnazione effettuata alla parte non più legittimata è affetta da nullità rilevabile d’ufficio e, limitatamente ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995, suscettibile di sanatoria con efficacia solo ex nunc, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., 14 febbraio 2007, n. 3351; Cass-, sez. un., 28 maggio 2007, n. 12483).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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