Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20610 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14512-2013 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APUANIA 12,

presso lo studio dell’avvocato MUCCIO SALVATORE, che la rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI 3 in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 94/2012 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA,

NAPOLI, depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. CATALDI MICHELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato a A.V. avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2004, con il quale, ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, a seguito di controllo dei conti bancari della contribuente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32,si accertavano maggiori ricavi, poichè si ritenevano ingiustificati i prelevamenti effettuati a mezzo di tre assegni bancari per Euro 16.878,00; si riscontravano versamenti superiori alla liquidità disponibile per Euro 35.054,00; e si contestavano irregolarità del giornale di contabilità, relativamente agli importi versati in cassa, ma non giustificati da corrispondente idonea documentazione, per Euro 24.000,00.

2. Avverso tale atto impositivo la contribuente ha proposto ricorso, limitatamente agli assegni contestati, dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che lo ha accolto parzialmente, ritenendo giustificati i prelevamenti effettuati tramite i due assegni – di Euro 8.495,86 e di Euro 1.632,16 – che l’ufficio aveva erroneamente considerato come un unico titolo di credito – di Euro 10.128,02 – e che risultavamo emessi dalla stessa contribuente a saldo di documentate fatture commerciali.

3.La contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado dinnanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con la sentenza n. 94/28/12, depositata il 18 aprile 2012, ha dichiarato inammissibile l’appello, “in quanto le questioni proposte non hanno formato oggetto di impugnativa in primo grado”.

4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per la cassazione la contribuente, formulando due motivi.

5. L’Agenzia si è costituita notificando e depositando controricorso.

6.La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente ha censurato la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, nonchè per violazione dell’art. 112, c.p.c., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto inammissibili, in quanto non già proposti nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi dell’appello, benchè gli stessi integrassero eccezioni in senso lato, o improprio, rilevabili anche d’ufficio, e quindi sottratte alla preclusione delle nuove eccezioni di cui alla citata norma.

1.1. In relazione al suo contenuto sostanziale, il motivo di

ricorso in questione, profilando un errore in procedendo, va inquadrato nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, piuttosto che nel n. 3, con il quale è stato formalmente rubricato dalla ricorrente.

1.2. La disciplina del processo tributario è caratterizzata dal divieto dei nova in appello, poichè il giudizio ha natura impugnatoria, essendo circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata dall’Amministrazione con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed il suo oggetto è rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado.

Pertanto, in sede di gravame le parti non possono proporre nuove domande ed eccezioni, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. E’ stato precisato da questa Corte che tale divieto concerne non solo le domande, ma anche le eccezioni in senso proprio, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto sostanziale nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, proveniente dall’Ufficio creditore sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, da cui deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello (Cass., 30/10/2018,n. 27562).

E’ stato invece ritenuto che il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass., 29/12/2017, n. 31224; Cass., 22/09/2017, n. 22105; Cass., 31/05/2016, n. 11223).

1.3. Nel caso di specie, i motivi d’appello proposti dalla contribuente, e ritenuti inammissibili dalla CTR, consistono (cosi come si ricava dallo stesso ricorso per il quale si procede e dalla sentenza qui impugnata):

a) nella censura riguardo ai prelevamenti effettuati dalla contribuente a mezzo di assegni, ritenuti dall’Amministrazione privi di idonea giustificazione e pertanto considerati induttivamente ricavi non dichiarati, sebbene conformi alla prassi per la quale l’imprenditore, che ha necessità di contanti per provvedere ad esigenze dell’impresa, emette assegni intestati a sè medesimo e fa affluire i relativi importi nella cassa contanti;

b) nell’ulteriore censura, relativa alla circostanza che la presunzione dei maggiori ricavi, originata dal riscontro di versamenti, effettuati sul conto corrente bancario, eccedenti la liquidità disponibile della contribuente, sarebbe fondata su un’errata ricostruzione contabile effettuata dall’Ufficio, definita “inattendibile ed inaccettabile” poichè priva del “raccordo di coincidenza tra i dati raggruppati e quelli contabili” ed affetta quindi da errore di calcolo;

c) infine, nella censura relativa alla circostanza che le irregolarità del giornale di contabilità, per quanto concerne il complessivo importo di Euro 24.000,00, che l’Ufficio ha posto a base dell’accertamento di corrispettivi non dichiarati, corrisponderebbero a versamenti effettuati nelle casse dell’impresa, per esigenze di liquidità, direttamente dalla contribuente, utilizzando parte della somma realizzata dalla vendita di un suo immobile.

1.4. La novità di tutti e tre i motivi in questione è ammessa, implicitamente ma necessariamente, dalla stessa ricorrente, che infatti ne sostiene l’ammissibilità in ragione della loro ritenuta riconducibilità alla categoria delle eccezioni improprie, ed anzi addirittura a quella delle mere difese, trattandosi di “mere argomentazioni giuridiche, ovvero anche dei sistemi illustrativi di calcolo o di richiamo di dati fattuali”, con le quali la parte privata si sarebbe limitata a contestare la pretesa dell’Ufficio, riferendosi a fatti già introdotti nel giudizio.

1.5. La tesi della ricorrente non può essere condivisa ed il primo motivo di ricorso va rigettato.

Infatti, con i motivi d’appello in questione, la contribuente non si è limitata a formulare mere argomentazioni, finalizzate a contestare la pretesa impositiva già dedotta in giudizio ed a sollecitare il rilievo d’ufficio, da parte del giudice, dell’inesistenza dei fatti costitutivi della stessa.

Viceversa, l’appellante ha dedotto fatti giuridici, aventi pretesa efficacia (totalmente o parzialmente) impeditiva della pretesa fiscale, da cui deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo di quest’ultima ed un conseguente ampliamento, rispetto ai motivi del ricorso introduttivo del primo grado, del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello.

Tale conclusione appare evidente soprattutto con riferimento ai motivi d’appello di cui ai capi b) e c) dell’elenco che precede, i quali attingono rilievi, esposti nell’accertamento controverso, che non erano stati oggetto di censura nell’originaria impugnazione dello stesso atto, che (come riportato dalla sentenza impugnata, non contraddetta in parte qua dal ricorso per il quale si procede) censurava esclusivamente le conseguenze induttivamente tratte dall’ufficio dai prelevamenti effettuati dalla contribuente tramite l’emissione di alcuni specifici assegni bancari.

Tanto premesso, rispetto al ricorso introduttivo integrano quindi un nuovo fatto (nel senso sinora precisato), impeditivo della pretesa tributaria conseguente alla rettifica induttivamente determinata dall’Ufficio:

sia, relativamente ai versamenti sul conto corrente bancario, la prospettazione, al fine di rimuovere o ridurre la presunzione di maggiori ricavi, di una ricostruzione contabile diversa da quella effettuata nell’accertamento impugnato, fondata su un preteso errore di calcolo di quest’ultima, la cui evidenza tuttavia non dipenderebbe da meri errori di conteggio, ma sarebbe palesata dal “raccordo” e dalla verifica dei relativi dati, richiedendo quindi un’ attività di accertamento e di alternativa ricostruzione fattuale dei movimenti contabili non già oggetto del giudizio di primo grado; sia l’allegazione di versamenti effettuati personalmente dalla contribuente, con proprie disponibilità, nelle casse della propria impresa, al fine di giustificare le contestate incongruenze della contabilità.

Allo stesso modo, anche il motivo d’appello di cui al capo a) dell’elenco che precede, relativo ai prelevamenti effettuati dalla contribuente a mezzo di assegni, per quanto attinente a rilievi oggetto del ricorso introduttivo della contribuente, introduce, a titolo di giustificazione delle medesime operazioni contabili, una versione fattuale- quella di procurare liquidità all’impresa, facendo confluire gli importi degli stessi assegni nella cassa di quest’ultima- diversa da quelle sostenute dalla contribuente in primo grado (ed esposte nella,sentenza della CTR, senza contestazioni dell’attuale ricorrente, a pag. 2).

1.6. Il primo motivo di ricorso è quindi infondato e va respinto.

2. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la dichiarata inammissibilità dell’appello, è inammissibile, poichè non si sostanzia nella denuncia di un vizio della motivazione in fatto rassegnata dal giudice a quo, ma si esaurisce piuttosto nel ribadire la critica, in diritto, alla pronuncia in rito della CTR, espressa già con il primo motivo, con il quale coincide sostanzialmente.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 201, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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