Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20610 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16569/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Blizz s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 167/20/2012, depositata il 28 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera

di consiglio del 26 febbraio 2020.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza indicata in epigrafe, che aveva rigettato l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 331/21/11 con cui era stato accolto il ricorso in primo grado proposto dalla Blitz s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a maggiori redditi per l’anno 2005, e conseguenti maggiori imposte, fondato sullo studio di settore (accertati ricavi per Euro 105.428,00 dichiarati 43.160).

Rilevato che la ricorrente propone tre motivi di ricorso e chiede cassarsi la sentenza impugnata con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite, e che la società, regolarmente intimata, non propone difese.

1.- Rilevato che: -) il primo motivo di ricorso denunzia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (nullità della sentenza per mancanza della motivazione) -) il secondo motivo di ricorso denunzia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; -) il terzo motivo denunzia il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. (violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, lett. d), D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e art. 2697 cod. civ.).

2.- Rilevato che L’Agenzia ricorrente lamenta, in particolare: -) che la motivazione della sentenza sia meramente apparente, perchè si limita a richiamare la sentenza di primo grado, senza svolgere alcuna valutazione critica dei motivi di gravame (primo motivo di ricorso); -) che la sentenza non abbia esaminato l’eccezione di mancanza di idonea prova dei costi sostenuti, gravante sulla contribuente che li aveva indicati a giustificazione dello scostamento fra i costi presunti e quelli dichiarati (secondo motivo di ricorso); -) la violazione della regola iuris sulla ripartizione dell’onere della prova in questa materia per cui la allegazione dello scostamento del reddito dichiarato da quello statisticamente presunto in base allo studio di settore esaurisce l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria, gravando invece sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria a giustificazione dello scostamento.

3.-Ritenuto che i motivi di gravame possano essere qui esaminati congiuntamente in quanto fra di loro strettamente connessi, e che siano infondati per le ragioni di seguito esposte.

4.- In base alla giurisprudenza di questa Corte, “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

4.1- Il vizio di motivazione rilevante come motivo di cassazione è stato oggetto di un considerevole ridimensionamento a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al ricorso qui in esame). La norma “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

4.2- Al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. (cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583).

4.3- Il “fatto” considerato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014) e deve avere carattere di decisività, nel senso che per potersi configurare il vizio di legittimità è necessario che la sua valutazione avrebbe condotto ad una diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. Sez. 5 Num. 4681 21 febbraio 2020; Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006).

4.4- Il vizio di legittimità rilevante ai sensi dell’all’art. 360 c.p.c., n. 3 consiste nella errata interpretazione della legge, non invece nella prospettazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta rispetto alla valenza dimostrativa di tutte le risultanze di causa; questione che non attiene alli interpretazione della legge ma alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. per tutte, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 – 02).

5. – La sentenza impugnata indica con motivazione succinta, ma comunque rientrante nel “minimo costituzionale” di cui sopra al punto 4.1 l’iter logico – giuridico su cui si fonda la decisione, senza incorrere nei vizi denunziati dalla ricorrente, valutati alla luce dei principi elencati nei punti che precedono. Fa infatti riferimento alla natura meramente presuntiva dell’accertamento tributario impugnato, alla mancanza di altri elementi che ne confermino le risultanze, alla ragionevolezza dei motivi addotti dalla contribuente a giustificazione dello scostamento fra i redditi presunti e quelli dichiarati (ingenti spese sostenute in vista di due importanti commesse, in seguito perdute). Effettua quindi una valutazione sufficientemente esplicativa del materiale probatorio acquisito, rispettosa dei principi sulla ripartizione dell’onere della prova, ritenendo implicitamente recessivi gli argomenti contrari che non hanno costituito oggetto di una specifica decisione di rigetto.

6.- Ritenuto pertanto che, per i motivi indicati, il ricorso debba essere rigettato, senza obbligo di spese per la ricorrente, in quanto l’intimata non ha svolto alcuna difesa in questa sede.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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