Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20610 del 09/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 20610 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 15090-2009 proposto da:
FERRANTE RENATA FRRRNT58M56F839T, RICCI EVARISTO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO
32, presso lo studio dell’avvocato PALUMBO MICHELA,
rappresentati e difesi dall’avvocato TREMANTE LUIGI,
giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013
contro

2302

BONADIES CAROLINA;
– intimata –

vverno

la

•enrenza n,

9990/2008

della

COtí.TE

Data pubblicazione: 09/09/2013

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2009 R.G.N.
8238/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE ) che ha concluso per
il rigetto del ricorso, in subordine accoglimento del
quarto motivo del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

(194e
_Attk

Udienza del giorno 26 giugno 2013 — Aula B
n. 4 del ruolo — RG n. 15090/09
Presidente: Roselli – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata (depositata il 19 gennaio 2009), rigetta l’appello di
Renata Ferrante ed Evaristo Ricci avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 15253 del 9 giugno
2005, la quale, in accoglimento della domanda di Carolina Bonadies, ha ritenuto provato il dedotto
rapporto di lavoro subordinato con riferimento alle prestazioni svolte dalla ricorrente in qualità di
collaboratrice estetica alle dipendenze della Mediestes s.n.c., cancellata dal registro delle imprese
dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, sicché in sua vece si sono costituiti i suddetti
soci Ferrante e Ricci.
La Corte d’appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:
a) vanno, in primo luogo, disattese le eccezioni preliminari formulate dalla Bonadies,
sull’assunto della carenza di legittimazione a proporre l’impugnazione della Ferrante e del Ricci,
visto che era stata convenuta in giudizio la s.n.c. Mediestes di R. Ferrante, soggetto diverso dagli
attuali appellanti, che non hanno chiarito né dato prova del titolo in base al quale hanno proposto
appello;
b) va, infatti, considerato che già in primo grado i due attuali appellanti si costituirono “in
proprio e in luogo” della società convenuta, ormai disciolta, sicché trattandosi di una società di
persone, evidentemente hanno mostrato di avere interesse a contrastare le pretese creditorie azionate
dalla Bonadies, inoltre essi hanno conferito regolari procure alle liti, per il primo e il secondo grado
del giudizio, in favore dei procuratori costituitisi;
c) nel merito l’appello deve essere respinto;
d) innanzi tutto va sottolineato che è di per sé contraddittorio sostenere la tesi della natura
autonoma del rapporto e, al contempo, pretendere il pagamento dell’indennità di mancato
preavviso, che presuppone il carattere subordinato del rapporto di lavoro;;
e) va inoltre rilevato che gli stessi appellanti hanno dedotto, in primo grado, la sussistenza di
un rapporto di formazione professionale, che non è però risultato adeguatamente dimostrato, sicché
è ragionevole configurare il rapporto — in base alle dichiarazioni dei testi escussi — come un vero e
proprio rapporto di lavoro subordinato, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza
che, ai fini della retribuzione mensile, si facesse riferimento alle prestazioni rese dalla lavoratrice;

f) è da confermare la decisione del primo giudice di rigetto della domanda riconvenzionale
della Ferrante e del Ricci, essendo sufficientemente dimostrato che la Bonadies agli inizi del mese
di gennaio 1999 ha comunicato il proprio impedimento fisico alla ripresa dell’attività lavorativa
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

derivante dall’incidente subito, sicché è pacifica l’impossibilità oggettiva della lavoratrice a
continuare lo svolgimento delle proprie prestazioni;
g) è stato inoltre accertato che, dopo alcuni contatti telefonici tra la Bonadies e la Ferrante, la
madre della lavoratrice andò a ritirare la retribuzione della figlia per il mese di dicembre, sicché può
dirsi che, dalle emergenze processuali, è dato desumere che il rapporto è cessato per mutuo
consenso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Sintesi dei motivi di ricorso
1.— Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità
della sentenza di appello e di quella di primo grado per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ.
Come risulta anche dai quesiti di diritto formulati a corredo del motivo, i ricorrenti:
a) sottolineano di essersi costituiti nel giudizio di primo grado in proprio e in qualità di soci
della Mediestes s.n.c., liquidata e cancellata, di avere inutilmente chiesto, nelle conclusioni, al
Tribunale di essere autorizzati a chiamare in causa la terza socia della s.n.c. Rosa Salamone e di
avere reiterato la richiesta alla Corte d’appello, senza aver mai ricevuto alcuna risposta sul punto;
b) sostengono che nella presente controversia, in cui si discute della sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato alle dipendenze di una società estinta e delle conseguenti spettanze
retributive, si configuri un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti coloro che risultavano essere
soci di tale società “al momento dei fatti di causa”;
c) ritengono che sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado siano affette da nullità —
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio — a causa della mancata estensione del
contraddittorio alla suindicata terza socia.
1.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione e/o falsa applicazione della normativa dettata dalle legge n. 863 del 1984 e
dalla legge n. 407 del 1990, in materia di contratto di formazione e lavoro; b) in relazione all’art.
360, n. 5, cod. proc. civ., contraddittorietà e illogicità della motivazione su un “punto decisivo della
sentenza”.
A corredo delle censure si formula il seguente quesito di diritto: “dica la Suprema Corte se lo
svolgimento di attività pratiche di specializzazione ed approfondimento professionale, non legate
sinallagmaticamente con la società che somministra tali attività formative, sia elemento idoneo, di
per sé sufficiente, a legittimare l’applicazione della disciplina legislativa del contratto di formazione
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2.— Il ricorso di Renata Ferrante ed Evaristo Ricci domanda la cassazione della sentenza per
quattro motivi; Carolina Bonadies non svolge attività difensiva.

e lavoro, in mancanza, tra l’altro, del rispetto delle formalità imposte dalla normativa di
riferimento”.

Si sostiene, infine, che il particolare rapporto in oggetto non può che essere inquadrato nello
schema del lavoro autonomo, di cui all’art. 2222 cod. civ., data la carenza non solo dell’attività
formativa finalizzata all’inserimento nella struttura produttiva datoriale ma anche delle prescrizioni
formali imposte dalla normativa in materia di contratto di formazione e lavoro.
1.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto decisivo della sentenza relativo
all’affermata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Si sostiene che la Corte d’appello è pervenuta alla suddetta conclusione omettendo di
considerare decisivi elementi di prova oltre che valutando in modo inadeguato gli elementi presi in
considerazione, in particolare nell’ambito della prova testimoniale.
1.4.- Con il quarto si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., contraddittorietà
e illogicità della motivazione sul punto decisivo della sentenza relativo al rigetto della domanda
riconvenzionale proposta in via gradata dagli attuali ricorrenti onde ottenere l’accertamento del loro
diritto ad ottenere dalla Bonadies la indennità di mancato preavviso, in conseguenza dell’abbandono
repentino, da parte della stessa, di.ogni rapporto con il Centro Mediestes.

II

Esame delle censure

2.- Il primo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1.- Deve essere precisato, in primo luogo, che, come risulta dalla sentenza impugnata, la
Mediestes s.n.c. è stata cancellata dal registro delle imprese dopo il deposito del ricorso introduttivo
del presente giudizio e, in sua vece, si sono spontaneamente costituiti i soci Ferrante e Ricci, attuali
ricorrenti.
Poiché il ricorso introduttivo suindicato è stato depositato in data 18 luglio 2000, gli effetti sul
piano processuale della estinzione della suddetta società di persone, derivanti dalla relativa
cancellazione, non sono regolati dalla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003, ma dalla
disciplina anteriore, per il quale — secondo la unanime giurisprudenza di legittimità — «la
cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione di una società commerciale, di persone o di
capitali […] non produceva l’estinzione della società stessa, in difetto dell’esaurimento di tutti i
rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa, per cui permaneva la legittimazione processuale di
essa e il processo già iniziato proseguiva nei confronti o su iniziativa delle persone che già la
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Si rileva che la Corte partenopea, in modo contraddittorio, prima ha escluso la configurabilità
nella specie di un contratto di formazione e lavoro e poi ha affermato la sussistenza di un contratto a
tempo indeterminato sull’assunto secondo cui nel contratto di formazione e lavoro nel caso di
mancato rispetto degli obblighi formativi datoriali, il contratto si trasforma ex tunc in un contratto a
tempo indeterminato.

rappresentavano in giudizio o dei soci, anche con riferimento alle fasi di impugnazione» (vedi, per
tutte: Cass. SU 22 febbraio 2010, n. 4060, richiamata, di recente, da Corte cost. n. 198 del 2013).

Comunque, deve essere anche rilevata l’esattezza — in riferimento alla normativa ratione
temporis applicabile — della motivazione adottata sul punto dalla Corte partenopea, che posto
l’accento sul fatto che la Ferrante e il Ricci già in primo grado si sono costituiti “in proprio e in
luogo” della società convenuta, ormai disciolta, e che, trattandosi di una società di persone,
evidentemente hanno così mostrato di avere interesse a contrastare le pretese creditorie azionate
dalla Bonadies, conferendo regolari procure alle liti, per il primo e il secondo grado del giudizio, in
favore dei procuratori costituitisi.
3.- Il secondo, il terzo e il quarto motivo — da esaminare congiuntamente, data la loro intima
connessione — non sono da accogliere.
3.1.- Nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto
nell’intestazione del secondo motivo, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di
motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai
fini della ricostruzione dei fatti.
Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di
motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di
riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza
giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo
consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze
probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel
sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito
(vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio
2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n.
18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).
Infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al
processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza
impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al
principio del libero convincimento del giudice, sicché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui
all’art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ.. e deve emergere direttamente dalla lettura
della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26
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Ne deriva l’infondatezza delle censure oggi proposte sul punto, censure che peraltro risultano
anche contraddittorie rispetto alla condotta processuale tenuta dagli attuali ricorrenti nel giudizio
d’appello, nel quale si sono trovati ad opporsi alle eccezioni formulate dalla Bonadies, sull’assunto
della carenza di legittimazione a proporre l’impugnazione della Ferrante e del Ricci, visto che era
stata convenuta in giudizio la s.n.c. Mediestes di R. Ferrante, soggetto diverso dagli attuali
appellanti.

marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12
febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18
settembre 2009, n. 20112).

3.3.- A fronte di questa situazione, le doglianze mosse dai ricorrenti si risolvono
sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse
circostanze di fatto già valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative dei
medesimi ricorrenti e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio,
del tutto inammissibile in sede di legittimità.
III — Conclusioni
4.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Nulla si dispone per le spese del presente
giudizio di cassazione, in quanto Carolina Bonadies è rimasta intimata.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro. il 26 giugno 2013.

3.2.- Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono
congruamente motivate e l’iter logico—argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente
individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

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