Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2061 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16651-2018 proposto da:

Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSAVARANCHE

2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA NAPOLITANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO CELENTANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 516/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

Z.D. ricorre per a cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento IRPEF-IVA-IRAP anno 2009 – emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 – ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva annullato l’atto tributario ir quanto non sottoscritto da soggetto legittimato).

La CTR ha ritenuto che i: motivo, valutato ed accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale” non era stato sollevato dal ricorrente con il ricorso introduttivo, ma solo successivamente con i motivi aggiunti, per cui avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

L’Agenzia delle Entrate, non essendosi costituita nei termini con controricorso, deposita memoria ex art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR accolto l’appello sulla scorta del solo primo motivo enunciato dall’Ufficio, “senza ritenerlo assorbente degli altri, e senza quindi esaminare gli altri motivi d’appello proposti dall’amministrazione”. Il ricorrente non censura l’operato della CTR sull’accoglimento dei primo motivo di appello, del quale condivide la fondatezza, e dichiara (pg. 6 del ricorso) che: “Non si vuole in questa sede censurare l’operato della Commissione Tributaria Regionale sull’accoglimento del primo motivo di appello (giuridicamente fondato)”.

2. il ricorso è inammissibile.

2.1.Priva di interesse ad agire è la domanda relativa al mancato esame degli altri motivi di appello proposti non dal ricorrente bensì dall’Agenzia (ex art. 100 c.p.c.). Non sussiste infatti l’interesse a ricorrere per cassazione denunciando unicamente l’illegittimità della decisione per omessa pronuncia sui motivi dell’appello di controparte, spettando a quest’ultima – semmai – proporre l’impugnazione, in base al principio di soccombenza.

2.2. Il ricorrente, inoltre, ha censurato la sentenza di appello – pur ritenendo fondato il motivo accolto – solo perchè non è stato espressamente dichiarato l’assorbimento dei restanti motivi. In realtà, sui motivi di appello – pretermessi secondo la prospettazione della ricorrente – il Giudice ha pronunciato, laddove, dandone espressamente atto, ha ritenuto poi fondata, in quanto decisiva (pag. 2 della sentenza) l’eccezione preliminare di inammissibilità proposta dall’Ufficio.

2.3.Si verte nella fattispecie in ipotesi di assorbimento cd. improprio – che la CTR ha reputato sussistere nell’ipotesi in esame per le questioni non espressamente affrontate nella sua motivazione – che ricorre allorchè una domanda venga decisa sulla base della soluzione di una questione di carattere esaustivo, che renda vano esaminare le altre. (cfr., Cass. n. 13534 del 30/05/2018; n. 14190 del 12/07/2016; n. 17219 del 9 ottobre 2012; n. 7663 del 16 maggio 2012).

2.4.A ciò si aggiunga, quale ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto coinvolgente un sindacato sul merito dell’accertamento contestato, la considerazione che la censura proposta con il motivo in esame, tende in realtà a contestare l’operato del giudice al fine di sanare la mancata riproposizione in appello delle censure svolte in primo grado. Attività alla quale non doveva essere tenuto il giudice di appello, che accogliendo un motivo di impugnazione non può, in assenza di riproposizione delle altre doglianze, esaminare le altre contestazioni esposte in primo grado e non riproposte in appello. Cfr. Sez. un. 7940/2019, secondo cui: “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado”.

3. Il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese pari ad Euro 3.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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