Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2061 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2061 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 19155-2010 proposto da:
SCOPPA

SALVATORE

C.F.

SCPSVT35H09F839G,

già

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 3,
presso lo studio dell’avvocato PARLATO GUIDO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti e da
ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
2013

SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

3467
contro

– A.R.I.N. – AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI IN
LIQUIDAZIONE 07679350632,
v

in persona del legale

Data pubblicazione: 30/01/2014

rappresentante pro tempore, – A.R.I.N. – AZIENDA
•blaia.•

SPECIALE, in persona del Commissario liquidatore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SARDEGNA 50,
presso lo studio dell’avvocato EMANUELE MERILLI,
rappresentate e difese dall’avvocato TURRA’ SERGIO,

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 3055/2010 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/04/2010 R.G.N.
7728/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato PARLATO GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE ) che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

giusta delega in atti;

R.G. n. 19155/10
Ud. 3 dic. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Scoppa Salvatore nei confronti di ARIN S.p.A. – Azienda Risorse
Idriche di Napoli e di ARIN – Azienda Speciale, in liquidazione,
volta ad ottenere il computo della indennità di incentivazione
prevista dall’accodo sindacale del 2 settembre 1971 nella base di
calcolo del trattamento pensionistico a carico dell’Azienda.
Proponeva impugnazione il soccombente e la Corte
d’Appello di Napoli, con sentenza del 6 – 21 aprile 2010,
dichiarava inammissibile il gravame.
Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte anzidetta,
ricostruito il sistema pensionistico applicabile ai dipendenti
dell’ARIN assunti in data anteriore al 30 gennaio 1963, ha
osservato che l’indennità di incentivazione aveva il carattere della
continuità, in quanto, ancorchè erogata nelle sole giornate di
effettiva presenza, era causalmente correlata all’ordinaria
prestazione lavorativa e dunque, quale elemento fisso e
continuativo della retribuzione, doveva essere computata nel
trattamento pensionistico aziendale ai sensi dell’art. 30 D.L. n.
55 del 1983, convertito nella L. n. 131 del 1983, che aveva
equiparato dal 1° gennaio 1987 i criteri di determinazione della
base di calcolo di tale trattamento al sistema pensionistico della
Cassa di Previdenza Dipendenti Enti Locali (CPDEL).
Tuttavia, ha aggiunto la Corte, nella specie lo Scoppa – al
quale incombeva l’onere della prova della percezione in via
continuativa dell’indennità in questione nell’anno precedente il
suo collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 64 del regolamento
organico dell’Aziends – non aveva fornito, come già rilevato dal
giudice di primo grado, siffatta prova.

Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta da

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Né l’appellante, così come da lui chiesto, poteva essere
rimesso in termini al fine di produrre in appello due statini paga,
essendo ciò precluso dalla tardiva produzione in primo grado di
tali statini e dalla =missione dello stesso appellante “della

mancanza di prova della percezione dell’indennità in questione,
con la precisazione che semmai la prova contraria sarebbe posta a
Quand’anche, poi, l’appellante fosse stato rimesso in
termini – ha precisato la Corte – la produzione di due soli statini
paga sarebbe stata palesemente insufficiente ai fini di detta
prova, presupponendo la domanda la percezione in via
continuità dell’indennità in questione nel corso dell’ultimo anno
antecedente il collocamento a riposo dell’interessato.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso
Scoppa Salvatore sulla base di tre motivi. L’ARIN resiste con
controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378
cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso è denunziata violazione
degli artt. 416 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. nonché omessa e
contraddittoria motivazione.
Si deduce che, anche a voler ritenere tardivo il deposito dei
due statini paga, il comportamento processuale delle Aziende
convenute, le quali non avevano contestato specificamente che il
ricorrente avesse percepito, nel corso dell’intera durata del
rapporto e quindi anche nel corso dell’ultimo anno, l’indennità di
incentivazione, rendeva pacifiche tali circostanze.
Ed infatti nel rito del lavoro, ad ogni onere di allegazione, si
contrappone l’onere dell’altra parte di contestare nella prima
difesa utile il fatto allegato, dovendo, in mancanza, ritenersi tale
fatto incontroverso e conseguentemente sottratto al controllo
probatorio del giudice.

carico della parte convenuta”.

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2. Con il secondo motivo è denunziata violazione degli artt.
342 cod. proc. civ. e 1362 cod. civ. nonché omessa e
contraddittoria motivazione.
Si afferma che l’appello non aveva ad oggetto solo
l’ammissibilità di detti statini, essendo stato altresì dedotto, con
ampie argomentazioni, che a prescindere dalla produzione di tali

“perché la normativa di riferimento implica l’attribuzione
all’indennità in commento dei requisiti di continuità, fissità ed
obbligatorietà a prescindere anche dalla effettiva e concreta sua
erogazione”.
In virtù di tale normativa ed in particolare della delibera n.
404/87 della Commissione Amministratrice dell’ARIN – che ha
stabilito che la pensione aziendale debba essere liquidata sulla
base del trattamento retributivo percepito dall’interessato, in
esso compresi quindi tutti gli elementi retributivi aventi carattere
di continuità e fissità -, l’indennità in questione deve essere
computata nel trattamento pensionistico aziendale.
Conseguentemente, la decisione impugnata, che ha ritenuto che
siffatta computabilità non potesse essere riconosciuta se non in
presenza della prova circa l’effettiva erogazione dell’emolumento
nel corso dell’intera durata del rapporto, si pone in manifesto
contrasto con la disciplina della delibera n. 404/87 sopra citata,
con l’accordo sindacale del 2 settembre 1971, istitutivo
dell’indennità in questione, e con la successiva delibera del 29
maggio 1975, che l’ha resa definitiva.
3. Con il terzo motivo, rubricato “Prescrizione del credito”, il
ricorrente deduce che, contrariamente a quanto sostenuto
dall’Azienda, la prescrizione è stata interrotta non già con il
ricorso introduttivo, bensì con la richiesta del tentativo
obbligatorio di conciliazione in data 11 febbraio 2003, richiesta
che produce unitamente al ricorso.
4. Il primo motivo è inammissibile.

documenti, la domanda del ricorrente doveva essere accolta

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La questione circa la mancata contestazione, in primo
grado, da parte delle convenute, dell’avvenuta percezione, nel
corso dell’intero rapporto, dell’indennità di incentivazione, con la
conseguenza che era inutile provare tale circostanza, perché
incontroversa, non risulta affrontata dalla Corte di merito.
Il ricorrente non deduce di averla proposta in sede di

Ciò rende inammissibile la censura, trattandosi di
questione nuova che non può trovare ingresso in questa sede.
5. Il secondo motivo non è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il
carattere della continuità di un determinato compenso non può
essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in
relazione alla particolare natura di ciascun compenso.
Conseguentemente deve considerarsi fornita di tale carattere
l’indennità di incentivazione (o di presenza), corrisposta in base
alla disciplina aziendale ai dipendenti dell’ARIN, in quanto essa,
ancorchè erogata nelle sole giornate di effettiva presenza, è
casualmente correlata all’ordinaria prestazione lavorativa. Tale
indennità, pertanto, è computabile nel trattamento pensionistico
in quanto, ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 55 del 1983, convertito
nella L. n. 131 del 1983, possono rientrare nel trattamento
pensionistico dei dipendenti degli enti locali – al quale dall’i
gennaio 1987 l’Azienda suddetta ha equiparato il trattamento
pensionistico dei propri dipendenti – tutti gli emolumenti fissi e
continuativi dovuti come remunerazione dell’attività lavorativa
(Cass. n. 15418/2000; Cass. n. 20734/07; Cass. n. 8114/08;
Cass. 25237/09; Cass. 11337/10; Cass. 14161/11; Cass.
18746/13).
La Corte di merito si è adeguata a tali principi, ma ha
ritenuto che la domanda non potesse essere accolta per
mancanza di prova, avendo il ricorrente prodotto tardivamente e quindi inammissibilmente – appena due statini paga, i quali in
ogni caso sarebbero stati palesemente insufficienti sul piano

gravame né, tanto meno, i termini in cui essa è stata dedotta.

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probatorio, presupponendo la domanda la percezione in via
continuativa dell’indennità in questione nel corso dell’ultimo
anno antecedente il collocamento a riposo dell’interessato.
Tale pronuncia va confermata per le ragioni appresso
indicate.
Come risulta dal ricorso in esame, l’indennità di

scoraggiare la tendenza assenteistica nei posti di lavoro,
dall’accordo sindacale del 2 settembre 1971, ratificato con
delibera aziendale del 27 novembre 1971, con il quale venne
stabilito di corrispondere al personale AMAN (poi ARIN) una
indennità nella misura dello 0,80% dello stipendio lordo di fatto
percepito, per ogni giorno di effettiva presenza e fino ad un
massimo di 22 giorni al mese.
Successivamente, con delibera del 29 aprile 1975, la
Commissione Amministratrice dell’ARIN rese definitiva
l’indennità in questione, avendo accertato che erano state
raggiunte le finalità che avevano ispirato l’introduzione di tale
indennità, e cioè una massiccia contrazione delle assenze e dei
permessi, con conseguente più elevato indice di produttività.
Con la stessa delibera si stabilì altresì che l’indennità di
incentivazione costituisse parte integrante delle disposizioni di
cui al regolamento organico aziendale del 22 settembre 1945.
Gli artt. 64 e 65 di tale regolamento, richiamati in ricorso,
stabiliscono rispettivamente che la pensione globale dopo 40
anni di servizio, si computa nella misura del 95% dello stipendio
medio dell’ultimo anno, mentre coloro che cessano dal servizio
con meno di 40 anni di anzianità e non meno di 16, hanno
diritto ad una pensione pari a tanti quarantesimi del 95% di cui
innanzi, per quanti sono gli anni di servizio maturati.
Tali disposizioni sono state da ultimo confermate dagli
accordi aziendali del 6 giugno 1967 e 5 gennaio 1968, ratificati
dall’Azienda con apposite defibere, con i quali si è previsto che

“la determinazione della pensione continuerà ad essere effettuata

incentivazione venne introdotta in via sperimentale, allo scopo di

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sulla base dello stipendio medio dell’ultimo anno”, in esso
compresa, alla stregua dei principi elaborati da questa Corte,
sopra enunciati, l’indennità di incentivazione percepita nei giorni
di effettiva presenza dei lavoratori.
Orbene, appare evidente come correttamente la Corte di
merito abbia ritenuto che la domanda non potesse essere accolta

L’assunto del ricorrente, secondo cui, avuto riguardo ai
caratteri della continuità e fissità dell’indennità in parola, non
sarebbe necessaria la dimostrazione della somma effettivamente
percepita a tale titolo ai fini del computo della stessa nel
trattamento pensionistico, è errato sotto un duplice profilo.
Esso infatti, da un lato, non tiene conto, come sopra
osservato, che l’indennità in esame non va corrisposta in misura
fissa, ma in base a ciascun giorno di effettiva presenza “e con un

massimo di 22 giorni mensili’, secondo gli accordi e le delibere di
ratifica innanzi citati; dall’altro non considera che la
determinazione della pensione va effettuata “sulla base dello

stipendio medio dell’ultimo anno”, in esso compresa l’indennità in
questione, onde ai fini del computo della stessa nel trattamento
pensionistico non può prescindersi dall’importo percepito a tale
titolo nel predetto anno.
6.

Il terzo motivo, relativo alla interruzione della

prescrizione, è assorbito dal rigetto dei primi due.
7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, previa
compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio,
avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma in data 3 dicembre 2013.

per mancanza di prova.

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