Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2061 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2061 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

ORDINANZA

sul ricorso 11392-2015 proposto da:
VENTAGLINI VITO LEONARDO, VENTAGLINI MARIA ROSARIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO
EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato
ROMANO VACCARELLA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RAFFAELE D’INNELLA giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrentecontro
GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA ASSICURAZIONI
SPA in persona dei suoi procuratori speciali
COLAIANNI PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

Data pubblicazione: 29/01/2018

dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO GRISETA giusta procura
speciale in calce al controricorso;
ERAMO DIEGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CONVALONIERI 1, presso lo studio

dagli avvocati NICOLA CIPRIANI, NICOLA PAPPALEPORE
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti nonché contro

CONSOLE PIERO O PIETRO, GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA
EX UNITA’ SANITARIA LOCALE BA 18, MILANO
ASSICURAZIONI SPA ;

intimati

Nonché da:
.—– CONSOLE PIERO O PIETRO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

20,

presso lo studio

dell’avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ONOFRIO SISTO giusta procura
speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale nonché contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX UNITA’ SANITARIA
LOCALE BA 18, ERAMO DIEGO, LE ASSICURAZIONI D’ITALIA
ASSITALIA SPA , MILANO ASSICURAZIONI SPA , VENTAGLINI

dell’avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentato e difeso

VITO LEONARDO, VENTAGLINI MARIA ROSARIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 199/2015 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 16/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

STEFANO GIAIME GUIZZI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale CARMELO
SGROI, che ha chiesto che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione, del ricorso
principale, relativamente al primo e al secondo
motivo, assorbito il terzo motivo e altresì assorbito
il ricorso incidentale;

consiglio del 11/05/2017 dal Consigliere Dott.

Svolgimento del processo

1. Vito Leonardo e Maria Rosaria Ventaglini ricorrono per cassazione avverso la sentenza
n. 199/15, del 29 dicembre 2014, cui la Corte di Appello di Bari — in parziale riforma della
decisione assunta in prime cure dal Tribunale del capoluogo pugliese — rigettava la domanda

Anna Maria Loredana Pavone, rispettivamente moglie e madre degli odierni ricorrenti,
defunta in conseguenza di parto cesareo eseguito il 26 dicembre 1988, essendo ella gravida di
sette mesi di due gemelline, decedute anch’esse quello stesso giorno per problemi
cardiovascolari.

2. Premettono, in fatto, i Ventaglini di avere convenuto innanzi al Tribunale barese la USL
Bari 18 (alla quale è poi succeduta, dapprima la AUSL 5, gestione stralcio ex USL Bari 18, e
successivamente la gestione liquidatoria ex USL Bari 18; d’ora in poi “gestione liquidatoria”),
nonché i dottori Pietro Console e Diego Maria Eramo. Deducono, in particolare, che il Console,
medico ginecologo di fiducia della Pavone, diagnosticatale il 26 dicembre 1988 la rottura della
placenta con versamento del liquido amniotico, aveva ritenuto di ricoverarla presso l’ospedale
di Noci, ove l’aveva visitata, per avviarla ad intervento di parto cesareo (al quale aveva
collaborato, nella sua veste di anestesista, il dottor Eramo), all’esito del quale, tuttavia, la
paziente non si era mai più risvegliata, per poi decedere il 10 febbraio 1990 presso il reparto
di rianimazione dell’ospedale di Acquaviva, ove era stata nel frattempo trasferita.

2.1. Nel giudicare della responsabilità sia della competente USL barese (o meglio, della
gestione liquidatoria) che dei due medici, per la morte tanto della Pavone, quanto delle due
bimbe che la stessa portava in grembo (decedute il giorno stesso del parto, come detto, in
ragione di problemi cardiovascolari, sebbene immediatamente trasferite presso l’ospedale di
Putignano, per essere sottoposte alle cure del caso), il Tribunale di Bari — pur prendendo atto
dell’esito complessivo del giudizio penale svoltosi a carico dei due medici (e consistito, dopo
che in primo grado gli stessi erano stati riconosciuti colpevoli esclusivamente dell’omicidio
colposo della donna, nel loro proscioglimento, in appello, anche da tale imputazione), ma
ritenendo lo stesse; non vincolante nel giudizio civile — affermava, la responsabilità, in ordine

risarcitoria dagli stessi proposta per conseguire il ristoro dei danni derivanti dalla morte di

peraltro al solo decesso della Pavone, unicamente del dottor Eramo e della gestione
liquidatoria (quanto a quest’ultima, sul presupposto che il medico anestesista risultava un
dipendente della struttura ospedaliera), condannandoli in solido al risarcimento dei danni
cagionati ai Ventaglini. Rigettava, invece, la domanda attorea nei confronti del dottor Console
(e, di riflesso, quella dallo stesso proposta per essere, eventualmente, manlevato sia dal
proprio assicuratore professionale — Milano Assicurazioni s.p.a. — che dalla stessa gestione

nei confronti della propria assicuratrice, Assicurazioni Generali s.p.a., e quella proposta dal
dottor Eramo verso la gestione liquidatoria, per essere dalla stessa sollevato da ogni
responsabilità.
Il giudice di prime cure, inoltre, quanto alle spese di lite, condannava l’Eramo e la gestione
liquidatoria a rifondere a parte attrice quelle da essa sostenute, condannando, a propria volta,
gli attori — in solido tra loro — alla rifusione di metà di quelle sostenute sia dal Console (con
distrazione a favore del procuratore anticipatario) che dalla Milano Assicurazioni s.p.a.,
dichiarando, infine, interamente compensate le spese tra il Console e la gestione liquidatoria,
tra l’Eramo e la medesima gestione liquidatoria, nonché quelle tra quest’ultima e le
Assicurazioni Generali s.p.a.

2.2. Interposto appello principale dall’Eramo, nonché, in via incidentale, sia dai Ventaglini
che dalla gestione liquidatoria (quest’ultima, peraltro, limitandosi ad aderire al gravame
principale), la Corte barese — con la già ricordata sentenza n. 199/15 — riformava parzialmente
la decisione resa in prime cure.
In accoglimento dei primi due motivi dell’appello principale (con conseguente
assorbimento degli altri), escludeva la responsabilità dell’Eramo in relazione al decesso della
Pavone, sul rilievo che — nel caso in esame — “non risulta acquisita la prova di un
comportamento inadempiente da parte dell’anestesista”, atteso che la consulenza tecnica
d’ufficio disposta nel giudizio di secondo grado, ha “individuato come la più probabile causa
dell’ipossia e del conseguente arresto cardiocircolatorio”, occorsi alla donna, “non nel
malfunzionamento della macchina che assicurava la respirazione artificiale della paziente”
(durante l’intervento di parto cesareo alla quale fu sottoposta) “o nella errata collocazione del
tubo del respiratore, ma piuttosto in una embolia gassosa o da liquido amniotico”.
Conseguentemente, “mancando la prova di un comportamento dell’anestesista qualificabile

liquidatoria), nonché la domanda di garanzia proposta dalla convenuta gestione liquidatoria

come inadempienza, non è possibile attribuirgli alcuna responsabilità a questo titolo per la
morte della paziente”. Per effetto dell’accoglimento ‘ dell’impugnazione principale
condannava, pertanto, i Ventaglini alla restituzione delle somme da essi riscosse dal dottor
Eramo, oltre agli interessi dal giorno del pagamento.
Quanto, poi, all’appello incidentale dei Ventaglini, la Corte barese — rigettato lo stesso nella
parte in cui tendeva ad affermare, in relazione al decesso della Pavone, la responsabilità anche

con decisione però riformata in appello) — lo accoglieva quanto al riconoscimento della
responsabilità per il decesso delle due gemelline, sebbene limitatamente alla posizione della
sola gestione liquidatoria, ribadendosi, infatti, anche da parte del giudice di secondo grado,
l’esclusione di ogni responsabilità, anche in relazione a tale evento, in capo ai due medici. La
sentenza oggi impugnata, infatti, perveniva a tale esito attribuendo le cause del decesso delle
neonate “allo stato di grave immaturità delle stesse, alla ipossia fetale connessa ad una
insufficienza utero placentare da distacco intempestivo di placenta normalmente inserita ed
al mancato trattamento di ventilazione artificiale”, oltre che al “discutibile modo di trasferire
le piccole in una ambulanza non attrezzata”, avendo assunto ciascuno di tali elementi il ruolo
di “causa efficiente nel verificarsi della morte”.
In relazione, invece, all’appello incidentale della gestione liquidatoria, pur rilevandone la
tardività, il giudice di seconde cure riteneva lo stesso egualmente ammissibile in ragione del
suo contenuto meramente adesivo al gravame principale, e ciò in quanto, “sulla base del
principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre
ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale
metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato
solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta
la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le
forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione
principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che,
anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale,
se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche
originariamente accettate dal coobbligato solidale” (è richiamata, sul punto, Cass. Sez. Un.,
sentenza 27 novembre 2007, n. 24627). In accoglimento dello stesso, poi, la domanda
risarcitoria dei Ventaglini relativamente al decesso della Pavone veniva, pertanto, rigettata.

del Console e non solo dell’Eramo e della gestione liquidatoria (come statuito dal Tribunale,

Provvedendo, infine, sulle spese di lite, nel porre quelle sostenute dagli attori a carico, per
metà, delle gestione liquidatoria, compensandole per la restante parte, disponeva, altresì,
l’integrale compensazione “tra l’appellante principale, gli appellanti incidentali e le altri parti
costituite in considerazione della controvertibilità delle questioni dibattute e
dell’assorbimento delle altre questioni relative alla posizione delle compagnie di

3. Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Bari i Ventaglini hanno proposto
ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo, i ricorrenti lamentano — ai sensi dei numeri 3) e 5) del comma 1 dell’art.
360 c.p.c. —falsa applicazione “degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. e in generale i principi regolanti
la ripartizione dell’onere della prova in ambito di responsabilità medica di natura contrattuale
o da contatto sociale con riferimento all’accertamento della causa del decesso della
partoriente Pavone”, nonché “omesso esame” di “un fatto decisivo” per il giudizio.
In relazione, in particolare, al primo profilo, si dolgono del fatto che la Corte barese —
mentre avrebbe fatto corretta applicazione, con riferimento al decesso delle due gemelline,
dei principi in tema di onere della prova nella materia della responsabilità per attività medica,
e segnatamente di quello secondo cui “qualora, all’esito del giudizio, permanga incertezza
sull’esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore”
della prestazione sanitaria — avrebbe totalmente ribaltato gli stessi con riferimento al decesso
della partoriente. In particolare, si censura la sentenza impugnata laddove afferma che
“sarebbe stato onere degli attori dimostrare le qualificate inadempienze dei sanitari che
ebbero in cura la Pavone”, soggiungendo che tale onere probatorio non poteva, nella specie,
ritenersi assolto “di fronte a una serie di possibili cause di ipossia (sostanzialmente cinque),
ma nessuna delle quali che risulti essersi verificata con certezza, ed anzi quella ritenuta più
probabile non imputabile a malfunzionamento della macchina respiratoria o ad errore
dell’anestesista, essendo costituita da un evento naturale di estrema gravita quale l’embolia”.
In sostanza, secondo i ricorrenti, la Corte di Appello di Bari, pur avendo predicato il permanere
di una situazione di incertezza circa le cause del decesso, ne avrebbe addossato,
erroneamente, le conseguenze processuali — in termini di rigetto della domanda proposta —
alla parte attrice, sicché l’esclusione della responsabilità del medico anestesista dottor Eramo

assicurazione”.

(il soggetto gravato dall’onere di provare il fatto, l’embolia polmonare, che escludeva la sua
responsabilità), integrerebbe “un grave errore nell’applicazione della regola di giudizio di cui
all’art. 2697 c.c.”.
D’altra parte, “ancora più grave” sarebbe secondo i ricorrenti “l’errore a proposito della
responsabilità della struttura sanitaria”, e ciò in quanto, proprio la prospettazione — da parte
dell’Eramo — dell’ipotesi dell’embolia, quale causa del decesso e quindi di esclusione della

quanto priva di elementari apparecchiature («saturimetri») idonee a rivelare prontamente la
mancata «ossigenazione» provocata dall’embolia”. Su tali basi, pertanto, i ricorrenti veicolano
il secondo profilo di censura fatto valere con il primo motivo di ricorso, lamentando l’omesso
esame di tale circostanza, segnalando, al riguardo, che nella sentenza impugnata — e pur ad
onta di un estensione tutt’altro che usuale — “non compare affatto la parola «saturimetri», e
cioè lo strumento che, anche ad ammettere che davvero la morte sia stata provocata
dall’embolia, avrebbe consentito all’anestesista di rilevarla prontamente e fronteggiarla”.

3.2. Il secondo motivo è proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., e tende a far
valere l’omesso esame di un fatto decisivo “in relazione alla responsabilità della struttura
ospedaliera per la morte della partoriente Pavone”.
Nel ribadire che il dottor Eramo, nel proprio atto di appello, non solo aveva indicato
nell’embolia polmonare la causa del decesso della partoriente, ma aveva anche dato atto della
circostanza che, all’epoca dei fatti oggetto di giudizio, “non erano in dotazione presso
l’Ospedale di Noci apparecchiature quali i saturimetri”, risultando, per contro, rilevabile
l’insorgere dell’ipossia —come, sempre, dal medesimo sostenuto — solo attraverso “specifiche
strumentazioni che non erano presenti in quella struttura ospedaliera”, osserva che la Corte
di Appello barese ha omesso di valutare tale circostanza.
Difatti, sebbene il giudice di appello avesse disposto una rinnovata consulenza tecnica
d’ufficio, chiedendo al collegio degli ausiliari di pronunciarsi sulle cause della morte della
Pavone come ipotizzate dai vari consulenti di parte (e richiamando esplicitamente quelle
formulate dal tecnico designato dal dottor Eramo), e nonostante che in sede di inizio delle
operazioni peritali si fosse posta la questione relativa alla mancata presenza dei saturimetri
presso l’ospedale di Noci, nella “bozza 9.5.2014 di relazione dei CTU, tuttavia, mancava ogni
cenno” ad essa. Evidenziano, inoltre, gli odierni ricorrenti, che neppure all’esito delle

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propria responsabilità, “implicava necessariamente quella della struttura ospedaliera, in

controdeduzioni a tale bozza formulate dai propri tecnici di parte, gli ausiliari del giudice
ritenevano di valutare tale circostanza, visto che la loro relazione finale “continuava a ignorare
totalmente la questione”; di fronte a tale inerzia, pertanto, i Ventaglini, tanto all’udienza
successiva al deposito dell’elaborato peritale, quanto in quella appositamente disposta per il
suo esame, evidenziavano tale lacuna, chiedendo la rinnovazione della consulenza o la
convocazione dei consulenti a chiarimenti.

taciuto completamente su tale questione nella propria decisione, non risultando, in ordine ad
essa, “neanche una parola in motivazione”, siffatta evenienza integrerebbe — a dire dei
ricorrenti — il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4),
c.p.c., “per violazione dell’art. 334” del medesimo codice “e dei principi in tema di
impugnazione incidentale tardiva”.
Si dolgono i Ventaglini della decisione impugnata laddove, pur rilevando la tardività
dell’appello incidentale della gestione liquidatoria, ha ritenuto lo stesso ammissibile.
In particolare, non senza previamente rilevare la “intrinseca inammissibilità” — per
violazione del principio di autosufficienza — “di un atto con il quale l’appellante si limita a fare
riferimento a quanto dedotto da altro appellante”, viene richiamata quella dottrina
processualcivilistica che ha criticato la già ricordata sentenza n. 24627 del 2007 delle Sezioni
Unite. Si osserva, pertanto, che il principio da essa affermato “vanifica — realizzando di fatto
un’estensione, al caso di coobbligati che partecipano al giudizio, del principio (c.d. di realità)
che l’art. 1306 cod. civ. prevede per chi non ha partecipato al giudizio — la regola per cui
ciascun obbligato solidale è libero di accettare o resistere alla pronuncia sfavorevole ed è
tenuto, in tale seconda ipotesi, ad attivarsi per rimuovere tale pronuncia”. Senza poi tacere
della contrarietà di tale soluzione “alla ratio dell’art. 334” c.p.c., “che consente l’impugnazione
tardiva quando dall’impugnazione principale sorga l’interesse ad impugnare la sentenza”,
giacché “il fatto che un coobbligato si sia deciso all’impugnazione non fa sorgere nel
coobbligato inerte alcun interesse all’impugnazione diverso ed ulteriore rispetto a quello
preesistente fin dal momento dell’emanazione della sentenza sfavorevole”.

4. Resiste al ricorso il Console, proponendo anche ricorso incidentale.

Orbene, poiché la Corte barese, non solo non ha dato corso a tali adempimenti, ma ha

In via preliminare, viene dallo stesso eccepita, in relazione ai primi due motivi
dell’avversaria impugnazione, la loro inammissibilità, per l’esistenza di un giudicato interno in
ordine alla propria posizione, atteso che nessuno di tali motivi attiene a profili di responsabilità
che coinvolgono esso controricorrente. In via di subordine, tuttavia, “e senza accettazione del
contraddittorio”, il Console ha chiesto rigettarsi il ricorso principale, per infondatezza dei
motivi, rilevando in particolare, quanto al terzo, che in nessun caso dal suo accoglimento

dell’appello. Reitera, infine, soltanto “in via estremamente subordinata”, e per la non creduta
ipotesi di accoglimento del ricorso principale e di annullamento, anche nei suoi confronti, della
sentenza impugnata, le domande di garanzia proposte nel giudizio di merito.
In via incidentale, viceversa, deduce “violazione e falsa applicazione” dell’art. 92, comma
2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 45, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69
ed applicabile “ratione temporis” al giudizio di appello.
Lamenta, in particolare, che — sebbene esso sia risultato vittorioso all’esito di entrambe le
fasi del giudizio di merito — la Corte di Appello ha denegato il suo diritto a vedersi rifondere le
spese di lite, disponendo la compensazione nei confronti degli attori pur soccombenti, in
difetto dei presupposti (soccombenza reciproca o concorrenza di “altre e gravi eccezionali
ragioni, esplicitamente indicate in motivazione”) stabiliti dalla norma suddetta.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza sul punto.

5. Ha resistito anche l’Eramo, chiedendo la declaratoria di inammissibilità (o in subordine il
rigetto) del primo motivo di ricorso principale, nonché la reiezione degli altri due motivi.
Con specifico riferimento al primo motivo dell’impugnazione principale, se ne deduce
l’inammissibilità, innanzitutto, in ragione della mescolanza dei vizi previsti ai numeri 3) e 5)
del comma 1 dell’art. 360 c.p.c.; si osserva, poi, che le due censure si muoverebbero “su piani
diversi tra loro non compatibili”, ciò che renderebbe “l’unico motivo che le racchiude
inammissibile”. Infine, si rileva che lo stesso investirebbe, in realtà, non “la violazione delle
norme in tema di onere della prova, ma il concreto risultato del giudizio della Corte di merito”,
tendendo, così, a sollecitare una rinnovata valutazione — inammissibile in sede di legittimità —
delle risultanze istruttorie. Nel merito, comunque, si reputa il motivo infondato, giacché il
giudice di appello, lungi dall’avere “fondato la propria decisione su una presunta inversione

potrebbe derivare la nullità della sentenza impugnata, ma solo la declaratoria di tardività

dell’onere della prova”, ha soltanto preso atto “che la più probabile causa dell’ipossia era stata
non una negligenza dell’anestesista, ma l’embolia polmonare gassosa”.
Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, se ne deduce l’infondatezza, non senza,
peraltro, rilevare che essi, in realtà, concernono esclusivamente la posizione della gestione
liquidatoria.

s.p.a.), conferitaria del ramo di azienda assicurativa Direzione per l’Italia di Assicurazioni
Generali

s.p.a.,

chiedendo

dichiararsi

“l’inammissibilità

e/o

improcedibilità”

dell’impugnazione principale, ovvero, in subordine, il rigetto.
In via preliminare, essa ribadisce che Assicurazioni Generali s.p.a. “ha tempestivamente
provveduto a mettere a disposizione degli attori”, nel corso del giudizio di primo grado,
“l’intero massimale previsto dalla polizza che garantiva l’ente convenuto per la responsabilità
civile terzi”, e ciò “pur senza riconoscimento alcuno di responsabilità dell’ente garantito”,
avendo, pertanto, (inutilmente) richiesto, su tali basi, “di essere estromessa dal presente
giudizio, per estraneità sopravvenuta”. Deduce, inoltre, che correttamente il giudice di prime
cure ha rigettato la richiesta di condanna dell’assicuratore ultra massimale, sul presupposto
di una presunta “mola gestio” dello stesso, difettandone i presupposti, rilevando, in
particolare, l’assenza di una tempestiva domanda al riguardo, risultando, inoltre, l’esame della
questione ormai preclusa, atteso che il quinto motivo di appello proposto sul punto dall’Eramo
è stato dichiarato assorbito, in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi del suo
gravame, con conseguente esclusione della responsabilità dello stesso per il decesso della
Pavone.
Ciò premesso, viene eccepita, in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso principale, giacché
diretto alla “mera riproposizione di apprezzamenti di fatto”, e comunque l’infondatezza.

7. Hanno presentato memorie la Procura Generale presso codesta Corte, che ha chiesto
l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale (e l’assorbimento del terzo), i
ricorrenti principali, che hanno insistito nelle rassegnate conclusioni, precisando di non aver
impugnato la sentenza di appello nei confronti • del Console e della sua assicuratrice,
presentando la notifica del ricorso nei loro confronti il valore di una mera “litis denuntiatio”,
e il controricorrente Eramo, ribadendo anch’esso quanto precedentemente sostenuto.

6. Infine, ha resistito pure la società Generali Italia s.p.a. (già INA Assitalia Assicurazioni

Motivi della decisione

8. In via preliminare, debbono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso
principale, fondate sul rilievo — che investe, specificamente, il primo motivo dell’impugnazione

del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., nonché sull’essere lo stesso diretto a sollecitare un rinnovato,
è non consentito in questa sede, apprezzamento delle risultanze istruttorie.

8.1. Invero, in relazione al primo profilo, è sufficiente osservare che in materia di ricorso
per cassazione, “il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno

dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per
sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini
dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le
doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli
stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi,
singolarmente numerati” (così Cass. Sez. Un., sent. 6 maggio 2015, n. 9100, Rv. 635452-01; in
senso sostanzialmente analogo, sebbene “a contrario”, si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 17
marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01).
Orbene, nel caso in esame, il primo motivo del ricorso principale può essere agevolmente
ricostruito alla stregua, in realtà, di due differenti motivi. L’uno, teso in particolare a
denunciare un “error in iudicando” quanto all’applicazione dei principi in tema di ripartizione
dell’onere della prova in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
segnatamente in relazione al nesso causale tra l’inadempimento del sanitario e l’evento
dannoso, essendosi illegittimamente addossato — nella prospettiva dei ricorrenti — a carico dei
soggetti danneggiati l’incertezza circa la causa dell’ipossia che cagionò il decesso della loro
congiunta Pavone, visto che la sentenza impugnata formula, al riguardo, almeno cinque
distinte ipotesi, ricomprendenti anche quella di un possibile errore dell’anestesista. L’altro,
invece, diretto a denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero
l’incidenza esercitata dalla carenza, presso la struttura sanitaria ove fu ricoverata la
partoriente, di strumenti (in particolare, i saturimetri) idonei a rivelare prontamente nella

proposta dai Ventaglini — della “mescolanza” tra le distinte fattispecie di cui ai numeri 3) e 5)

degente la mancanza di adeguata ossigenazione, circostanza rilevante nella prospettiva della
responsabilità dell’ente ospedaliero (o meglio, per esso, della gestione liquidatoria),
specialmente una volta assunta proprio nell’embolia patita dalla donna la causa della sua
morte. Una censura, dunque, destinata a saldarsi con quella oggetto del secondo motivo di
ricorso, che appare destinata, invero, a completare la prima, evidenziando che quella
omissione, prima ancora che la sentenza impugnata, ebbe ad investire la stessa relazione

dei rilievi formulati, prima e dopo il suo deposito, dai tecnici che assistevano gli odierni
ricorrenti.

8.2. Quanto, invece, al secondo profilo di asserita inammissibilità del ricorso principale, da
quanto precede appare evidente che nessuno dei due motivi tende a sollecitare,
impropriamente, un rinnovato (e non consentito) apprezzamento delle risultanze istruttorie,
giacché con il primo si prospetta un error iuris circa i principi in tema di accertamento del nesso
causale e con il secondo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e non già un errata
valutazione dello stesso.

8.3. Respinte, dunque, le preliminari eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione
proposta dai Ventaglini può procedersi all’esame della stessa.

9. Il ricorso principale è fondato, sebbene limitatamente al suo secondo motivo, come
sopra complessivamente ricostruito.

9.1. Il primo motivo dell’impugnazione principale — che, come sopra ricordato, si appunta
sul comportamento del medico anestesista, dottor Eramo, anche nella sua asserita qualità di
dipendente della struttura ospedaliera ove ebbe ad essere eseguito l’intervento chirurgico cui
conseguì il decesso della donna — non coglie con esattezza la “ratio decidendi” della sentenza
della Corte barese.

9.1.1. Giova, sul punto, premettere — come rammentano, del resto, gli stessi ricorrenti —
che la responsabilità per attività medico-chirurgica è, da tempo, ricondotta dalla
giurisprudenza di questa Corte al paradigma di cui all’art. 1218 c.c., con la conseguenza che il

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predisposta dai consulenti tecnici d’ufficio nominati dal giudice di seconde cure, e ciò ad onta

paziente-creditore (o, per esso, i suoi congiunti, in caso di malpractice medica che abbia
comportato il decesso del primo) ha il mero onere di provare il contratto (o contatto sociale)
intercorso con la struttura e/o con il sanitario, nonché quello soltanto di allegare il relativo
inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta
rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza,
non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, nonché

nonché sent. 20 ottobre 2015, n. 21177, Rv. 637450-01).
Resta, dunque, inteso che — secondo una caratteristica peraltro comune a tutti i giudizi
risarcitori, sia che il danno derivi da inadempimento contrattuale, sia che tragga origine da
fatto illecito — la condotta colposa dell’asserito responsabile ed il nesso di causa tra questa ed
il danno costituiscono l’oggetto di due accertamenti concettualmente distinti, di talché la
sussistenza dell’una non dimostra, di per sé, anche la ricorrenza dell’altro (e viceversa).
Più in particolare, come è stato di recente osservato da questa Corte, nuovamente con
specifico riferimento alla responsabilità per attività medico-chirurgica, nei giudizi risarcitori si
delinea “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo

all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere
provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve
essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di
causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto
costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha
reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3,
sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01).
41)

Ne consegue, dunque, che “la causa incognita resta a carico dell’attore relativamente

all’evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Se, al termine dell’istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell’impossibilità di adempiere,
le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull’attore
o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove
risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta
che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica (o
l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) è causalmente riconducibile alla
condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento,

la relativa gravità (ex multis, Cass. Sez. 3, sent. 9 ottobre 2012, n. 17143, Rv. 623987-01,

fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato da causa non imputabile”
(così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.).
Tanto premesso, quindi, anche nel caso che qui occupa va ribadito il principio secondo cui:

“in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che
agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento
della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari,

l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l’ordinaria diligenza” (Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01).
Quanto, invece alle modalità di accertamento del nesso di causalità fra l’insorgenza (o
l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, questa Corte ha fatto ripetuta
applicazione del principio della “preponderanza dell’evidenza” (detto anche del “più probabile
che non”), secondo cui è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale
dell’evento all’ipotetico responsabile, solo se esso sia più probabilmente (che non)
conseguenza della condotta di costui. Si è, tuttavia, precisato che siffatto accertamento non
può essere ancorato esclusivamente alla determinazione

quantitativa/statistica

delle

frequenze di classi di eventi (cosiddetta probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe
mancare o essere inconferente, giacché la certezza probabilistica, rispetto all’ipotesi di nesso
causale da accertare, risulta, piuttosto, dall’applicazione della regola della probabilità, come
relazione logica, rispetto a tutti gli elementi che confermano il nesso causale e all’esclusione
di altri elementi alternativi che lo escludano (cosiddetta probabilità logica o baconiana),
restando, peraltro, inteso che l’accertamento del nesso di causalità implica un una valutazione
della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che
deve essere sempre correlata alle peculiari condizioni del medesimo, nella loro irripetibile
singolarità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 febbraio 2015, n. 3390, Rv. 634481-01).

9.1.2. Tali principi, nella sostanza, sono stati rispettati dalla Corte barese con la sentenza
impugnata (al netto di alcune affermazioni non in linea con i principi affermati da questa Corte
sul tema della responsabilità medica, ma esse stesse “eccentriche” rispetto al ragionamento
sviluppato dal giudice di merito). Essa, infatti, ha individuato come più probabile causa del
decesso della Pavone un’embolia gassosa o da liquido amniotico dalla stessa patita durante

45

mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare

l’intervento, escludendo, nel contempo, che rispetto a tale evenienza fosse prospettabile una
negligente esecuzione della propria prestazione da parte del dottor Eramo.
Si legge, difatti, nell’impugnata decisione, per un verso, che “la più probabile causa
dell’ipossia e del conseguente arresto cardiocircolatorio”, destinato poi a condurre la donna
alla morte, è consistita “non nel malfunzionamento della macchina che assicurava il
respiratore artificiale della paziente o nell’errata collocazione del tubo del respiratore”

prestazione da parte del dottor Eramo, la Corte barese ha tuttavia ritento, in concreto,
“scarsamente probabili”, giacché “nessuno dei soggetti presenti in sala operatoria ha riferito
di errori commessi dall’anestesista o il malfunzionamento della macchina”), “ma piuttosto in
un’embolia gassosa o da liquido amniotico”. Per altro verso, poi, rispetto all’insorgere di tale
situazione, si è escluso che nel comportamento del medico fossero ravvisabili profili di inesatta
esecuzione della propria prestazione, considerato che “i segni dell’ipossia non potevano
essere rappresentati dal pallore sul viso della donna, ma dal colore più scuro del sangue”,
ovvero da un’evenienza “della quale si sarebbe prontamente avveduto il dottor Console”,
ovvero il ginecologo di fiducia della Pavone, “il quale era intento a suturare l’utero dopo la
nascita delle due bambine”. D’altra parte anche “l’assistenza prestata alla puerpera dopo il
drammatico arresto cardiocircolatorio” conseguente all’ipossia è stata ritenuta “adeguata”
dalla sentenza impugnata, e ciò perché “il dottor Eramo, insieme al collega che praticò il
massaggio cardiaco”, riuscì “a rianimarla, anche se a causa del tempo in cui si era protratto
l’arresto cardiaco, i danni cerebrali risultarono irreversibili e la paziente non si risveglio dal
stato di corna”.

9.1.3. Orbene, si tratta di risultanze — oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato come
tale al giudice di merito — che escludono la fondatezza della doglianza dei ricorrenti, e ciò per
la ragione che essa ha individuato, più probabilmente che non, nella embolia gassosa o da
liquido amniotico la causa dell’ipossia e poi dell’arresto cardiocircolatorio della Pavone,
escludendo, oltretutto, che in relazione alla sua insorgenza potessero ravvisarsi
comportamenti dell’anestesista (e, per quanto qui può ormai rilevare, anche del ginecologo)
suscettibili di integrare un’inesatta esecuzione della propria prestazione.

(circostanze che, astrattamente idonee ad integrare un’inesatta esecuzione della propria

9.2. Il secondo motivo di ricorso — che evoca un profilo responsabilità della struttura
sanitaria (e, per essa, della gestione liquidatoria) che prescinde dal contegno dei due sanitari,
presentando carattere autonomo, giacché basato sulla mancanza, presso l’ospedale in cui fa
praticato l’intervento di parto cesareo, di strumenti idonei a consentire la verifica dei livelli di
ossigenazione del sangue della partoriente (i saturimetri), e così il tempestivo accertamento
dell’insorgere dello stato di ipossia — è, invece, fondato.

definizione del giudizio (giacché la subitanea verifica dell’insorgenza dell’ipossia avrebbe
permesso il repentino approntamento di misure idonee a neutralizzarla), nonché sottoposto
dai propri tecnici di parte all’attenzione dei consulenti della Corte di Appello, sia stato non
solo da essi ignorato, ma neppure preso in considerazione dalla sentenza impugnata, sebbene,
sul punto, fosse stata chiesta l’integrazione della consulenza tecnica o almeno la
convocazione, a chiarimenti, del collegio degli ausiliari del giudice.
Il motivo merita accoglimento alla stregua del principio secondo cui, quando “ad una

consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di
parte il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della
sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le
conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e
confutare i rilievi di parte”, ricorrendo, in tal caso, “il vizio di motivazione deducibile in sede di
legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 2016, n. 23637,
Rv. 642660-01).
D’altra parte, gli odierni ricorrenti hanno soddisfatto — come si è meglio evidenziato nel §
3.3. — l’onere di indicare la sede processuale in cui il fatto, il cui esame è stato omesso, è stato
dibattuto, nonché la sua decisività, ottemperando a quanto richiesto dagli artt. 366, comma
1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c.

9.3. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue, con assorbimento del terzo, il
rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, affinché provveda alla
decisone in merito alla domanda di responsabilità della gestione liquidatoria in relazione al
decesso della Pavone, nonché, entro gli stessi limiti, alla liquidazione delle spese del presente
giudizio.

Con lo stesso i Ventaglini si dolgono che tale fatto, sebbene certamente decisivo per la

10. Non è fondato il ricorso incidentale del Console, alla stregua del principio secondo le
“gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la
compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione,
applicabile “ratione temporis”, introdotta dall’art. 45, comma 2, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, sono sindacabili in sede di legittimità, sotto forma di violazione di legge, solo quando
risultino illogiche o erronee (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 9 marzo 2017, n. 6059, Rv. 643329-

tra i Ventaglini ed il medesimo Console disposta “in considerazione della controvertibilità delle
questioni dibattute”.

11. Va, infine, disposta l’integrale compensazione delle spese del presento giudizio tra i
ricorrenti Ventaglini e i controricorrenti Console ed Eramo.

PQM

La Corte dichiara non fondato il primo motivo di ricorso principale, accoglie il secondo e
dichiara assorbito il terzo, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, rinviando ad altra
sezione della Corte di Appello di Bari per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione
delle spese del presente giudizio.
Rigetta il ricorso incidentale di Pietro Console, compensando integralmente le spese del
presente giudizio tra i ricorrenti Vito Leonardo e Maria Rosaria Ventaglini e i controricorrenti
Pietro Console e Diego Maria Eramo.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di
Cassazione, 1’11 maggio 2017.
Il Presidente
7-,
Giacomo/RA AGLINO

01), evenienza da escludere nel caso di specie, essendo stata la compensazione delle spese

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