Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2061 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10998-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per

rinnovo notifica.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli) con sentenza pronunciata in data 23 gennaio – 6 marzo 2009 sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Castellammare di Stabia (OMISSIS), avverso la sentenza della locale Commissione Provinciale nei confronti di C.L. (residente in (OMISSIS), difeso dal dottor P.E., con studio in (OMISSIS)), con riferimento all’avviso diniego condono – imposta 2005, dichiarava inammissibile il gravame, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza (che aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando il diniego di condono opposto), perchè il ricorso era stato notificato a persona di cui non si comprendeva il nome, nè la qualifica che quindi era illeggibile.

In difetto della regolarità della eseguita notificazione ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, andava dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., notificazione quindi da considerare inesistente. Nulla veniva disposto per le spese, in quanto la controparte non risultava costituita e non aveva svolto alcuna attività difensiva per il giudizio di appello.

Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, con atto di cui alla richiesta di notifica a mezzo posta (ex art. 149 c.p.c.), in data 20 aprile 2010, affidato ad un solo motivo variamente articolato (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, dell’art. 20, commi 1 e 2, dell’art. 16, comma 23; violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 139 e 141 c.p.c., nonchè dell’art. 160 dello stesso codice, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. – erronea valutazione su di un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c. n. 5).

Va precisato che la richiesta di relata di notifica del ricorso per cassazione risulta diretta a C.L., via (OMISSIS), nonchè a C.L., difeso dal dottor P.E., piazza (OMISSIS) (dalla sentenza impugnata, però, l’appellato C. non risultava costituito; inoltre, il dottor P.E. risultava in atti residente in piazza (OMISSIS), e non già (OMISSIS)). L’avviso di ricevimento, datato 4 maggio 2010, ritornato all’Avvocatura dello Stato, concernente la spedizione della raccomandata n. (OMISSIS) in data 21 aprile, diretta a C.L. via (OMISSIS), chiarisce che il plico non risulta ritirato entro il termine di giorni 10, a seguito di deposito presso l’ufficio il 23 aprile 2010, con spedizione di avviso di avvenuto deposito (il plico postale diretto a C.L., difeso dal dottor P.E., piazza (OMISSIS), è stato invece restituito alla mittente Avvocatura dello Stato, perchè l’indirizzo risultato inesistente). L’atto giudiziario spedito con la suddetta raccomandata n. (OMISSIS) in data 20/21 aprile 2010, risulta essere stato immesso in cassetta, come da conferma dell’agente postale in data 24 aprile 2010 sull’avviso di ricevimento con timbro datario 8-5-2010, restituito all’Avvocatura dello Stato (v. i documenti successivamente atti depositati da parte ricorrente in data 11 giugno e 7 ottobre 2010).

Il contraddittorio, pertanto, è stato debitamente instaurato nei confronti di C.L., che però risulta in atti rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare fondato nei seguenti termini.

Va premesso che l’atto di appello integralmente allegato in copia al ricorso recava sia la relazione di notificazione firmata dal messo notificatore, sia la ricevuta di consegna di busta sigillata, sottoscritta in data due aprile 2008 da persona addetta alla ricezione dello studio P. in (OMISSIS) per il signor C.L., sia il numero di cronologico della busta recapitata nell’occasione.

Pertanto, esclusa ogni ipotesi d’inesistenza della notifica dell’atto di appello, appare del tutto illegittima, l’impugnata declaratoria d’inammissibilità. Invero, la eseguita notificazione è chiaramente compressibile nel testo con il quale risulta redatta, come da relata e da corrispondente ricevuta di consegna a mani di persona qualificatasi come addetta alla ricezione dell’atto da consegnare al sig. P.E. per il sig. C.L., laddove risultano riportati anche gli estremi del codice fiscale di detto destinatario. E’ altresì, almeno in parte, decifrabile anche la firma della persona cui fu materialmente consegnala la busta sigillata ( B.G. o simile).

Dunque, ammesso pure che non fosse (del tutto chiaramente) leggibile il nome del materiale consegnatario, comunque non risultano indicate valide ragioni per ritenere non sussistenti i presupposti, in effetti soltanto apoditticamente esclusi, per la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., per contro al limite ben possibile nella specie.

Assolutamente inappropriati, inoltre, appaiono i richiamati precedenti giurisprudenziali menzionati dalla C.T.R., siccome riguardanti casi ben diversi dalla fattispecie qui esaminata.

Ed invero, la sentenza di Cass. sez. un. civ. n. 3006 in data 04/12/2007 – 08/02/2008 si riferiva all’appello dichiarato inammissibile, in quanto, in difetto di costituzione dell’appellato, l’appellante non aveva prodotto l’avviso di ricevimento della notificazione dell’atto di impugnazione a mezzo del servizio postale. Parimenti è a dirsi per quanto concerne l’ordinanza n. 84 in data 1/2/1994, con la quale le Sezioni unite di questa Corte dichiaravano inammissibile l’impugnato provvedimento del Consiglio Nazionale Forense, in base al principio secondo cui al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale, occorre far riferimento ai dati risultanti dalla ricevuta di ritorno, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato, con la conseguenza che ove tale forma di notificazione sia stata adottata per il ricorso per cassazione, la mancata allegazione della predetta ricevuta determina l’inesistenza della notificazione e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa.

Per di più, recentemente questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, ha affermato il principio secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Di conseguenza, è stato dichiarato ammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate avverso l’impugnata decisione della Comm. Trib. Reg. Lazio.

Dunque, la gravata pronuncia va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla medesima C.T.R. (in diversa composizione) per l’ulteriore corso di competenza circa la verifica, in concreto, di corrispondenza della suddetta notifica rispetto ai principi enunciati, provvedendo quindi all’occorrenza pure ai sensi del citato art. 291, nonchè per la conseguente decisione di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Campania, sede di Napoli.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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