Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2061 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6644/2014 R.G. proposto da:

M.W., con l’avv. Pierina MarieFrance Fazzari, e con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Chilosi, in

Roma, Piazza Martiri di Belfiore, n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, Sez. staccata di Verona, n. 92/15/13 pronunciata l’8 luglio

2013 e depositata il 22 luglio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 dicembre

2021 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. Il contribuente, già socio al 50% della società DEK s.r.l. estinta nel maggio del 2010, riceveva in data (OMISSIS) la notifica di un avviso di accertamento, emesso dall’Ufficio che gli contestava il conseguimento di maggior reddito di capitale per Euro 78.075,00, ripreso a tassazione in relazione all’anno d’imposta 2005. Segnatamente l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso con cui veniva accertato, in capo alla società, il conseguimento di maggiori utili per Euro 156.150,00, cui era seguito, dopo solo dieci giorni, l’emissione dell’atto impositivo nei confronti dell’ex socio-contribuente in proporzione alle quote sociali del 50%.

2. Il ricorrente impugnava l’avviso svolgendo plurime censure, tra cui la nullità della notifica giacché non effettuata presso la sede sociale e il difetto di rappresentanza processuale, tenuto conto che medio tempore la società DEK era stata cancellata dal Registro delle Imprese. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il gravame ritendendo dirimente, ai fini della declaratoria di nullità dell’avviso diretto alla società, la circostanza che la sua notifica fosse avvenuta dopo l’intervenuta cancellazione della società DEK s.r.l. dal registro delle imprese. Riteneva inoltre insufficiente a fondare l’accertamento dei confronti dell’ex socio l’allegazione dell’avviso diretto alla società a quello poi notificato al contribuente, precisando che i rapporti tra i creditori e gli ex soci trovavano disciplina nell’art. 2495 c.c..

3. Proponeva appello l’Ufficio invocando la riforma sotto plurimi profili: da un lato diverso era l’orientamento della Suprema Corte sui rapporti ancora pendenti alla data di cancellazione della società dal registro delle imprese; dall’altro l’art. 2495 c.c., peraltro estraneo al petitum, non inibiva la pretesa fiscale nei confronti del socio. Replicava il contribuente contestando le doglianze erariali e ribadendo l’eccezione già svolta in primo grado circa l’erronea mancata applicazione dell’art. 47 TUIR, comma 1, che nelle società di capitali impone la distribuzione degli utili nella misura del 40%.

4. La CTR accoglieva parzialmente l’appello erariale, ritenendo fondati i motivi di ricorso svolti dall’Ufficio così come l’eccezione formulata dal contribuente in ordine alla mancata applicazione dell’art. 47 TUIR, comma 1, con conseguente ricalcolo degli utili accertati in capo al contribuente nella misura del 40%.

5. Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente che svolte quattro censure, cui resiste l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. In via preliminare occorre dare atto che parte ricorrente ha depositato in data 28.05.2020 istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, allegando attestazioni all’erario di quanto versato a titolo di debito erariale. La documentazione allegata non consente tuttavia di comprendere se il debito estinto con l’Agenzia della riscossione corrisponda alle somme iscritte a ruolo per effetto degli atti impositivi impugnati, non essendovi corrispondenza tra gli avvisi oggetti del presente giudizio e quelli indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

1.1 In ogni caso, la parte ricorrente risulta aver ottemperato a quanto disposto con ordinanza interlocutoria del 23.09.2020 ove veniva disposta, entro 60 giorni dalla sua comunicazione, la notificazione dei documenti prodotti con l’istanza del 28.05.2020 nei confronti della controricorrente e a cura del ricorrente.

1.2 Successivamente, in data 8 novembre 2021 la parte contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che non risulta però notificato alla controparte, esplicando quindi effetti di sopravvenuta carenza al ricorso.

Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile con spese del giudizio di legittimità a carico di chi le ha anticipate.

Trattandosi di circostanza sopravvenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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