Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20609 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 12/10/2016), n.20609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12095-2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 22,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI IANNETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE DRAGHETTI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 591/2013 V G RG della CORTE D’APPELLO di

SALERNO del 3/06/2014, depositata il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 3.7.2014 la Corte d’appello di Salerno respingeva l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 3 ter proposta da R.A. contro il decreto monocratico della stessa Corte che aveva dichiarato inammissibile il relativo ricorso per equa riparazione. Alla base della decisione la circostanza che la ricorrente aveva prodotto la certificazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., idonea a dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza emessa all’esito del giudizio presupposto, solo nella fase di opposizione, che essendo preordinata alla verifica della correttezza della decisione emessa nella fase monitoria, non consentiva di integrare le produzioni documentali volte a dimostrare l’ammissibilità del ricorso.

La cassazione di tale decreto è chiesta da R.A. con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio e discusso dalle parti, in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato il documento n. 3, costituito da copia della sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia a definizione del giudizio presupposto, depositato presso la cancelleria della Corte d’appello di Salerno in data 10.7.2013.

2. – Il secondo mezzo deduce nell’intestazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la generica violazione di norme di diritto, ma individua nel corpo del motivo la violazione dell’art. 738 c.p.c., comma 3, che consente al giudice dell’equa riparazione, ove richiestone dalla parte, di acquisire l’avviso dell’avvenuta notificazione dell’impugnazione ex art. 123 disp. att. c.p.c., fermo restando – ad avviso della ricorrente – che nessuna norma imporrebbe alla parte istante di documentare la definitività del provvedimento emesso nel giudizio presupposto mediante la certificazione di cancelleria prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c..

3. – Quest’ultima censura consente di cogliere l’error in procedendo da cui il decreto impugnato è affetto per ragioni completamente diverse da quelle dedotte.

Questa Corte ha avuto modo di affermare con sentenza n. 19348/15, il cui nucleo motivazionale conviene riprodurre tal quale, che la L. n. 89 del 2001, (l)’art. 3, comma 3, lett. c), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. c), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che il ricorrente depositi copia del provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. Quindi, l’art. 4 stessa legge, come sopra modificato, stabilisce che la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

L’esegesi coordinata di tali norme conduce a ritenere che sia a carico del ricorrente l’onere di dimostrare l’irrevocabilità del provvedimento che ha definito il giudizio presupposto (cfr. Cass. n. 18539/14). Onere che, pertanto, allorchè detto processo si sia concluso con una pronuncia di secondo grado, non può essere assolto con la sola produzione di copia dell’ultima pronuncia emessa, senza l’apposita certificazione di cancelleria che, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., ne attesti il passaggio in giudicato.

Ove tale dimostrazione non avvenga con il deposito del ricorso, il presidente della corte d’appello o il giudice a tal fine designato, in assenza di una espressa sanzione di inammissibilità, deve invitare la parte, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., comma 1, richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, a produrre documentazione idonea ad assolvere tale onere probatorio, con la conseguenza che, se la pane interessata non adempia nel termine all’uopo fissato dal giudice, la domanda va rigettata ai sensi dell’art. 640 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 18539/14).

Corollario di tale ultimo principio è che, proposta opposizione al decreto di rigetto, la Corte d’appello in composizione collegiale non può non tener conto ai fini della decisione della documentazione che la parte ricorrente abbia prodotto in tale fase per dimostrare la proponibilità della domanda ai sensi dell’art. 4 Legge citata. Ciò in quanto l’opposizione disciplinata dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter non introduce un autonomo giudizio d’impugnazione del decreto di cui all’art. 3, comma 4 cit. Legge, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all’emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dell’art. 3, comma 1 detta legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, in sede d’opposizione non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d’opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), abbia o non il giudice di quest’ultima, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., comma 1, richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, invitato la parte a depositarla.

4. – L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del primo mezzo.

5. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto: “l’opposizione disciplinata dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter non introduce un autonomo giudizio d’impugnazione del decreto di cui all’art. 3, comma 4 stessa legge, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all’emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dell’art. 3, comma 1 detta legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d’opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), abbia o non il giudice di quest’ultima, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., comma 1, richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, invitato la parte a depositarla”.

5.1. – Al giudice di rinvio è rimesso, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, anche il regolamento delle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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