Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20608 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26230-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GP COSTRUZIONI SRL, P.F.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA FAMIANO NARDINI N. 1/C, presso lo studio dell’avvocato

GIULIA CERATTI, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO

VERSACI, ANNALISA CHIEPPA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 105/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 105/45/2013, depositata in data 4 luglio 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto da P.F.G. nei confronti della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 201/29/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla società GP Costruzioni s.r.l., dal socio unico e amministratore P.F.G. avverso due avvisi di accertamento e una cartella di pagamento con i quali era stato rideterminato il reddito di impresa e il reddito da capitale del socio e recuperato a tassazione maggiori imposte Iva, Irpef, Irap per l’anno 2005, sulla base di un attività ispettiva della Guardia di Finanza mirata allo svolgimento di indagini finanziarie.

La CTR rideterminava in Euro19.944,20 la rettifica a carico della società e in Euro7.977,68 quella nei confronti del socio, ritenendo giustificate e prive di natura reddituale una serie di operazioni finanziarie poste a base degli avvisi.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, affidando il suo mezzo a due motivi.

Resiste P.F.G. in proprio e quale legale rappresentante della società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Col primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 e 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che la CTR non si era avveduta che la sentenza di primo grado era stata appellata solo dal socio P. che non aveva speso la sua qualità di legale rappresentante e quindi non poteva pronunciarsi sul rapporto processuale relativo alla società.

La censura non è fondata.

Dalle difese spiegate dall’Agenzia in sede di appello si evince che l’ufficio ha inteso che l’impugnazione era stata spiegata dal P., sia in proprio, sia in qualità di legale rappresentante della GP Costruzioni s.r.l. e si è rivolta ad entrambi i ricorrenti in giudizio nei proprio scritti difensivi; nello stesso senso l’impugnazione è stata intesa dalla CTR.

Ai fini della verifica della coincidenza tra la parte che propone l’impugnazione e quella effettivamente legittimata in quanto parte del precedente grado del giudizio, e in particolare nell’ipotesi di omessa o erronea specificazione della qualifica (della persona fisica agente in giudizio) di legale rappresentante di una società, il giudice deve compiere un’indagine sulla effettiva volontà manifestata nell’atto, con la conseguenza che l’errore non può ritenersi incidente sulla validità dell’atto stesso se dal suo contesto – anche in base all’eventuale riferimento agli atti del precedente giudizio e al principio secondo cui va preferita l’interpretazione degli atti processuali che consente il raggiungimento del loro scopo – sia agevole identificare con certezza quale debba intendersi per parte effettiva, ferma restando, inoltre, l’operatività della sanatoria della nullità per l’effettivo raggiungimento dello scopo (Cass. 7850/1996).

Questa Corte, ha inoltre affermato, in materia di ricorso per cassazione, che al fine della corretta individuazione del soggetto che ha proposto il ricorso occorre tener conto, più che delle indicazioni formali contenute nel preambolo del medesimo o nel testo del mandato ad litem, del contesto dell’atto e degli eventuali riferimenti in esso contenuti alle precedenti fasi del giudizio, dovendo escludersi che possano assumere efficacia decisiva le indicazioni formali contenute nel ricorso qualora esse risultino logicamente incompatibili con la specifica portata e la funzione dell’atto (Cass. 2839/2005).

Sul piano generale ermeneutico, il giudice del merito, al fine di decidere sull’ammissibilità dell’impugnazione proposta, non può omettere la valutazione degli elementi dai quali si possa ricavare, in tesi, il mero errore materiale nella stesura dell’atto; a tal fine egli deve compiere un’indagine sulla volontà complessivamente manifestata, con la conseguenza che l’errore di intestazione va considerato irrilevante quando sia agevole identificare l’effettiva parte appellante, senza la necessità di ulteriori indagini di fatto, secondo i canoni della normale diligenza (quest’ultima precisazione è di Cass., 3 agosto 2016, n. 16177).

Per quanto specificamente concerne l’indicazione delle parti, infatti, la nullità può essere dichiarata solo quando manca, ovvero risulta assolutamente impossibile, l’individuazione dei soggetti processuali (per conferme giurisprudenziali v. Cass., 21 agosto 2013, n. 19370; Cass., 11 maggio 2005, n. 9928; Cass., 14 gennaio 1998, n. 272; Cass., 15 novembre 2002, n. 16076; Cass., 18 gennaio 2001, n. 718).

Di riflesso, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che, qualora i soggetti coinvolti – attore e convenuto – siano altrimenti identificabili dal complessivo tenore dell’atto, tali discrasie non coinvolgono la validità del giudizio introdotto, risolvendosi in irrilevanti errori materiali (ex multis, Cass., 28 maggio 2009, n. 12655; Cass., 11 maggio 2005, n. 9928).

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la sentenza aveva violato i principi che governano la prova avendo erroneamente ritenuto che il contribuente avesse dato la dimostrazione che le operazioni esaminate non erano fiscalmente rilevanti.

La censura è inammissibile.

La CTR ha esaminato le singole movimentazioni bancarie relative al conto acceso presso la Credicoop Lombarda affermando che il contribuente aveva giustificato operazioni per complessivi Euro 52.526,27 e quelle relative al conto acceso presso Banca Intesa affermando che il contribuente aveva giustificato operazioni per complessivi Euro 129.000,00.

In materia di accertamenti bancari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 4829/2015; 5758/2018) è ferma nel ritenere che, qualora l’accertamento, effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili.

La CTR ha fatto corretta applicazione di questa regola di diritto; non sussiste la lamentata violazione di legge laddove vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; in quest’ultimo caso, infatti, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro7000,00 oltre al rimborso forfettario della spese generali e agli accessori di legge.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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