Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20608 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. III, 07/10/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. C.L., EDITRICE IL GIORNO

S.P.A. (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato BIFFANI ALBERTO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE EZIO

CUSUMANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti-

contro

V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato GUARDASCIONE

BRUNO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1048/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa l’8/4/2008, depositata il 17/04/2008,

R.G.N. 2042/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato ALBERTO BIFFANI;

udito l’Avvocato BRUNO GUARDASCIONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il giornalista V. S. conveniva in giudizio F.V., quale direttore responsabile del quotidiano “il Giorno” e direttore del “Quotidiano Nazionale”, i giornalisti R.F. e C.A., Ce.Um. e Ca.Ga., quali direttori responsabili rispettivamente dei quotidiani “La Nazione” e “Il resto del Carlino” nonchè la Poligrafici editoriale Spa, quale società editrice dei quotidiani “Il resto del Carlino” e “La Nazione”, la Editrice il Giorno Spa, quale editrice del quotidiano il Giorno, esponendo che sul “Qn -Quotidiano nazionale”, inserto venduto insieme ai quotidiani “Il giorno”, “il Resto del Carlino” e “la Nazione”, erano stati pubblicati il (OMISSIS) due articoli diffamatori, lesivi della sua identità personale, del suo decoro professionale, della sua immagine, del suo onore e della sua reputazione, intitolati rispettivamente “Giornalisti di Repubblica che vergogna”, “Erano coi nemici ed ora ci governano”, quello pubblicato il (OMISSIS), e “Compagni di merende al caviale” e “Le carte Mitrokhin. Quattro celebri firme contattate da Mosca”, quello del (OMISSIS).

Ciò premesso, il V. chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ed alla riparazione pecuniaria di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 12 con pubblicazione dell’emananda sentenza e con il favore delle spese.

In esito al giudizio, in cui si costituivano i convenuti chiedendo la reiezione della domanda, il Tribunale di Milano, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei convenuti Ce. e Ca., dichiarava la responsabilità degli altri convenuti in relazione al sottotitolo “nell’elenco delle spie del KGB l’editorialista S. V.” di cui all’articolo del (OMISSIS) di prima pagina e al box dal titolo “Le carte Mitrokhin. Quattro celebri firme contattate da Mosca”, di cui a “QN” del (OMISSIS) e li condannava in via solidale al risarcimento dei danni in favore dell’attore, liquidati in Euro 25.000,00 nonchè al pagamento di Euro 8.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria oltre che alla refusione delle spese. Avverso tale decisione proponevano appello F.V., l’Editrice Il giorno Spa e la Poligrafici Editoriali Spa ed in esito al giudizio, in cui si costituiva il V., la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 17 aprile 2008 respingeva le impugnazioni proposte con condanna degli appellanti alle spese del giudizio.

Avverso la detta sentenza l’Editrice Il giorno Spa e la Poligrafici Editoriali Spa hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrato da memoria. Resiste con controricorso il V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza le ricorrenti denunciano il vizio di omessa motivazione, in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello, in merito ad una richiesta di acquisizione documentale, avanzata in primo grado e reiterata nei motivi di appello, riguardante copia dell’articolo dal titolo “non censurate lo 007” pubblicato sul quotidiano “La Repubblica”, dell’edizione on-line del “Corriere della Sera” del (OMISSIS) relativa ai titoli degli articoli pubblicati il (OMISSIS), di un carteggio intercorso tra il Presidente della Commissione Stragi, il Procuratore della Repubblica di Roma ed alcuni esponenti politici. Ed infatti, ad onta della rilevanza delle suddette richieste – così concludono le ricorrenti – la Corte avrebbe “del tutto omesso di pronunciarsi sul punto”.

La doglianza è inammissibile per un triplice ordine di considerazioni.

Ed invero, in primo luogo, deve essere rilevata la mancanza del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che secondo gli insegnamenti di questa Corte deve accompagnare la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, a pena di inammissibilità, relativamente alle sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006, come accade nel caso di specie trattandosi di sentenza depositata in data 17 aprile 2008.

Ed invero, qualora il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5, la doglianza deve contenere un momento di sintesi, che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

In secondo luogo, deve considerarsi che la sentenza impugnata non contiene il minimo accenno alla istanza formulata e che le ricorrenti, da parte loro, hanno completamente omesso di riportare, nel ricorso per cassazione, il brano dell’atto o del verbale d’udienza in cui avrebbero formulato la richiesta, e di trascrivere, nei suoi esatti termini, il contenuto della stessa (così come, d’altra parte, hanno omesso di riprodurre il testo dei documenti di cui hanno lamentato la mancata acquisizione e tale rilievo tornerà utile in seguito), venendo meno in tal modo all’osservanza dell’onere di autosufficienza dei ricorsi per cassazione. Ciò, in quanto il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non comporta che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli e trascriverne, all’occorrenza, il contenuto al fine di consentire a questa Corte di verificare la tempestività e la ritualità dell’istanza, oltre che valutarne la rilevanza ai fini della decisione.

In terzo luogo, infine, deve osservarsi che per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe determinato certamente una decisione di segno diverso laddove, nel caso di specie, le ricorrenti si sono limitate ad adombrare una pretesa “manifesta rilevanza” delle richieste senza addurre il minimo elemento tale da invalidare, con un giudizio di certezza, l’efficacia probatoria delle risultanze sulle quali si è fondata la decisione impugnata.

Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di statuire che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. La denuncia in sede di legittimità dell’omesso esame del documento pertanto deve contenere l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo ad una decisione diversa (Cass. n. 5377/11).

Passando all’esame della seconda doglianza, deve premettersi che la censura si articola essenzialmente attraverso due profili: il primo, fondato sulla violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 21 Cost., artt. 51 e 595 c.p.), il secondo fondato sulla motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. In particolare, il primo profilo si basa sulla considerazione che la Corte di Appello, con riguardo al titolo “Giornalisti de La Repubblica, che vergogna” avrebbe trascurato l’incontestabile verità della notizia, vale a dire l’effettiva presenza, nel rapporto Impedian, di “schede” intestate ai giornalisti de La Repubblica C., V. e c. mentre, con riguardo all’uso del sostantivo “spie” avrebbe trascurato che il comportamento dei ricorrenti non era stato diverso da quello di tutti gli altri quotidiani i quali avevano riportato l’elenco citato come un elenco di spie. Sarebbe stato agevole rilevare che il ricorso all’indicato sostantivo era coerente con il dato – oggettivo – della trasmissione del rapporto in questione dal controspionaggio inglese a quello italiano. Pertanto, l’articolo costituiva mera esplicazione del diritto di cronaca, nel rispetto del requisito della continenza, atteso che si risolveva nella testuale riproduzione della scheda intestata all’attore, riportava senza il minimo commento il contenuto delle schede del rapporto Impedian e non prendeva alcuna posizione sull’attendibilità del rapporto.

Ciò premesso, appare utile evidenziare che la censura in esame, benchè articolata sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, è stata però accompagnata solo da quesiti di diritto attinenti alle violazioni di legge. Ne deriva l’inammissibilità del profilo, attinente al vizio motivazionale in quanto non risulta accompagnato dal prescritto momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, (cfr le già indicate Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). E ciò, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione. (Sez. Un. n. 5624/09, Cass. n. 5471/08).

Passando all’esame del profilo afferente alle dedotte violazioni di legge, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, deve essere tenuta ben ferma e presente la distinzione tra l’esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purchè non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purchè sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale – per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva – e formale, con l’esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari (cfr Cass. N. 17172/07, conformi Cass. n. 28411/08, n. 25/09). La premessa torna utile in quanto la Corte di merito ha fondato le ragioni della sua decisione sulla premessa che, nel caso di specie, il diritto di cronaca è stato esercitato senza il rispetto del requisito della continenza in quanto, a fronte di un documento appena divulgato e, ancora del tutto in fase iniziale di verifica, la cui veridicità e attendibilità non erano state minimamente accertate, il quotidiano in questione, sia mediante il collegamento del titolo del box “Giornalisti di Repubblica, che vergognà” con il sottotitolo del box di prima pagina “nell’elenco delle spie del KGB…l’editorialista V.S.”, sia mediante l’utilizzo di un termine evocativo di uno stabile rapporto di partecipazione attiva ai servizi informativi della potenza straniera, additava ingiustamente il V. all’esecrazione dei lettori con effetti sicuramente diffamanti per un giornalista indipendente.

Parimenti, con riferimento al box dal titolo “La Carta Mitrokin. Quattro celebri firme contattate da Mosca”, contenente all’interno la fotografia del V., si doveva escludere un esercizio legittimo del diritto di cronaca a fronte delle modalità di presentazione della notizia, le quali attraverso il collegamento della foto all’interno del box con la scelta di una forma verbale come “contattati” assolutamente ambigua ed allusiva, tale da indurre a ritenere l’esistenza di un rapporto concretizzatosi con Mosca, inducevano il lettore superficiale e meno informato a ritenere come certa l’esistenza di sicuri collegamenti del V. con la potenza straniera, in realtà, minimamente provati o verosimili, “e ciò attraverso scelte editoriali palesemente indirizzate a realizzare un attacco volutamente pregiudizievole, ingiustificato e non legittimo” (cfr pag. 9 sentenza impugnata).

E ciò in quanto il diritto di cronaca soggiace per l’appunto – così scrive la Corte di merito – al limite della continenza che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’articolo in sè ma all’intero contesto espressivo in cui l’articolo è contenuto, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva il significato di un articolo mentre, nel caso di specie, il requisito della continenza difettava per il tono sprezzantemente sdegnato e scandalizzato del sottotitolo, che veniva letto necessariamente collegato con il titolo, per l’uso insinuante delle parole “elenchi di spie” che mirava ad attirare negativamente l’attenzione dei lettori e ad accreditare come verità accertata sia la valenza dell’elenco sia il ruolo di spia del V., malgrado si trattasse di documenti e circostanze la cui veridicità ed attendibilità fossero tutte da accertare ed il V. fosse stato indicato come soggetto meramente coltivato, inconsapevole cioè di essere oggetto di attenzione da parte dei servizi segreti russi.

Le considerazioni, poste dalla Corte di appello a base della decisione, meritano di essere condivise perchè quando il racconto dei fatti, già riferiti in maniera affrettata (prima di ogni minima verifica) e incompleta (nella specie si era omesso di richiamare l’attenzione sul fatto che nella propria scheda il V. era indicato quale soggetto solo “coltivato” vale a dire inconsapevole di essere oggetto di attenzione dei servizi segreti russi) viene altresì accompagnato da modalità espositive volte ad ingenerare suggestive quanto false rappresentazioni della realtà, la cronaca così fatta ben può essere capace di incidere in maniera anche rilevante sulla valutazione degli avvenimenti, da parte dei lettori, e di orientarne l’interpretazione in un senso piuttosto che in un altro. A riguardo, si pensi alla scelta di titoli e sottotitoli, idonei di per sè, a ragione della loro icastica perentorietà, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi che si fermano magari alla lettura dei soli titoli o si limitano ad una lettura superficiale del contenuto degli articoli; si pensi alla spettacolarizzazione degli avvenimenti mediante l’uso di caratteri grafici sproporzionati rispetto alla oggettiva portata delle notizie;

si pensi alla scelta di termini, aventi connotazioni maggiormente spregiative di altre, ugualmente utilizzabili, per riferire le ipotesi accusatorie riguardanti i protagonisti del fatto descritto. E soprattutto, si pensi alla tecnica della previa denigrazione, magari in termini indignati e scandalizzati, di determinati ambienti ed attività, cui si fa seguire l’accostamento per incidens di taluni soggetti, per favorire sottintesi ed insinuazioni, pur senza aver preso, in apparenza, una precisa posizione di adesione alle accuse rivolte alle persone coinvolte nella vicenda. E non vi è dubbio che in tutte le ipotesi descritte l’effetto che ne deriva può ingenerare non solo sollecitazioni emotive fini a se stesse ma determinare altresì la formazione di giudizi, magari frettolosi e superficiali, idonei però a ledere anche gravemente l’onore o quanto meno la reputazione dei protagonisti dei fatti descritti. Ora, la valutazione del superamento o meno dei limiti del diritto di cronaca si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta, congrua e coerente (tra le tante cfr Cass. 15510 del 2006, 3284 del 2006, 11455 del 2003, 11420 del 2002, 11060 del 2002) e nel caso di specie, alla luce dei passi salienti della motivazione della sentenza, come sopra riportati, risulta con chiara evidenza come il giudice di seconde cure abbia argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure lamentate, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigtetta il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido alla rifuzione delle spese processuali che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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