Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20608 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20608 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21942-2017 R.G. proposto da:
CAFE’ DOMENICO VALERIO SANDRO, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVUR, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE PATfI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
SMEDILE SIMONE, SMEDILE AGNESE, SMEDILE GIUSEPPE,
SMEDILE DANILO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dagli avvocati DARIO SEMINARA, GIUSEPPE MARESCA;

– resistenti contro
GAROZZO GIOVANNA, CALDERONE ROSARIO PLACIDO,
D’ANGELO VANESSA SILVIA;

(/

Data pubblicazione: 07/08/2018

- intimati per regolamento di competenza avverso il provvedimento del
TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 17/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO, che
chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, con esclusione del
capo A della domanda proposta avverso D’Angelo Vanessa
annullando il provvedimento impugnato quanto alla declaratoria di
litispendenza del giudizio introdotto nei confronti di Smedile Simeone,
Agnese, Danilo, Giuseppe, Calderone Rosario Placido e Garozzo
Giovanna;
ritenuto Domenico Valerio Sandro Caff ricorre per regolamento
necessario di competenza avverso il provvedimento del 17/7/2017,
con il quale il Tribunale di Catania dichiarò la litispendenza
limitatamente alla domanda con la quale l’odierno ricorrente aveva
chiesto condannarsi i condomini convenuti (Simone, Agnese, Danilo
Smedile, Giovanna Garozzo e Vanessa Silvia D’Angelo) a rimborsare
pro quota gli esborsi dal medesimo anticipati per realizzare lavori su
beni comuni, e, in subordine, sciogliere condanna per l’arricchimento
senza causa;
ritenuto che al fine di rendere comprensibile la vicenda risulta
opportuno riprendere, sia pure in sintesi, i fatti salienti:
– con la medesima azione giudiziaria l’attore aveva chiesto condannarsi
Agnese e Da.nilo Smedile a risarcire il danno cagionato da una struttura
messa in essere dai predetti convenuti, o, in subordine, per il

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GRASSO;

deprezzamento patito dal proprio immobile e per l’aggravio imposto ai
servizi comuni e la riduzione degli spazi comuni fruibili;
– rimettere in pristino l’immobile, pregiudicato nella stabilità e nel
decoro architettonico e risarcire il danno;
– accertata l’indebita occupazione di una porzione di pianerottolo,

Rosario Calderone alla rimessione in pristino e al ristoro del danno;
– accertata la violazione del divieto d’innovare la cosa comune,
condannare Simone Smedile alla rimessione in pristino e al
risarcimento del danno;
– accertata la violazione del diritto di veduta a cagione dell’albero
piantato nel giardino di Simone Smedile, condannare quest’ultimo alla
rimozione della pianta e risarcire il danno;
Vanessa Silvia D’Angelo, con la comparsa di costituzione eccepiva
l’inammissibilità/improcedibilità della domanda di condanna chiesta
nei di lei confronti, nel rispetto del principio del ne bis in idem, avendo
una tale domanda trovato luogo in altro giudizio, definito con sentenza
depositata il 29/1/2015 e, in via riconvenzionale, chiedeva condanna
dell’attore al risarcire il danno per il deprezzamento dell’immobile,
causato dalla mancata concessione di abitabilità per l’intera palazzina, a
causa delle opere realizzate dalla controparte, nonché a rimuovere la
chiusura dello spazio condominiale e a risarcire il danno;
Rosaio Placido Calderone e Giovanna Garozzo, costituitisi con atti
separati, deducevano difetto di legittimazione passiva e nel merito,
rigettarsi le domande attoree;
Agnese, Danilo e Giuseppe Smedile sollevavano eccezione di
litispendenza in ordine alla domanda di rimborso ex art 1134, cod. civ.
e nel merito chiedevano il rigetto delle pretese del Caff;

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condannare Agnese Smedile, Vanessa D’Angelo, Giovanna Garozzo e

ritenuto che il Giudice fonda la propria decisione sulla considerazione
che la domanda di rimborso di cui all’art. 1134, cod. civ., e, in
subordine d’ingiusto arricchimento, era già stata proposta dal Caff (sia
pure in via riconvenzionale) in altro giudizio, promosso da Vanessa
Silvia D’Angelo, e il rigetto di una tale domanda al momento della

circostanza della pendenza della medesima causa innanzi a giudici
diversi imponeva la declaratoria di litispendenza, senza che rilevasse il
fatto che una delle due cause risultasse pendente in appello (SU. n.
27846/2013);
considerato che il ricorso, sorretto da due motivi di censura, è solo in
parte fondato, in quanto:
1. non può accogliersi la prospettazione del ricorrente, secondo la
quale non si sarebbe dovuto far luogo a declaratoria di litispendenza,
dovendosi escludere l’appartenenza a giudici diversi, potendosi ovviare
facendo luogo a sospensione del processo, in quanto, come anche di
recente chiarito da questa Corte, a norma dell’art. 39, comma 1, cod.
proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici
diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la
litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata
già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice
dell’impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo
instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. o dell’art.
337, comma 2, cod. proc. civ., a ciò ostando l’identità delle domande
formulate nei due diversi giudizi (Sez. 6, n. 19056, 31/7/2017, Rv.
645684; S.U. n. 27846, 12/12/2013, Rv. 628456);
2. è, per contro, in parte fondata la doglianza con la quale il ricorrente
evidenzia che il giudizio preventivamente pendente riguarda
esclusivamente Vanessa Silvia D’Angelo:
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statuizione era sottoposto al vaglio della Corte d’appello e che la

a) la domanda dedotta, invero, risulta divisibile (il Caff aveva chiesto
che l’attrice, convenuta in via riconvenzionale, fosse condannata al
rimborso pro quota di lavori condominiali, asseritamente urgenti, fatti
svolgere dal Cafe;
b) difatti, due cause pendenti tra le stesse parti e con identità di “causa

continenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad oggetto più
domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell’altro
procedimento, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza essere
dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte
(Sez. 6, n. 16454, 5/8/2015, Rv. 636628);
c) non dissimilmente deve opinarsi nel caso in cui la identità di causa
debba rilevarsi solo a riguardo di taluna delle parti, come nel caso al
vaglio;
considerato opportuno demandare il regolamento delle spese del
presente giudizio al Giudice del merito;
P. Q.1\ I.
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e conferma la
dichiarazione di litispendenza per le domande proposte nei confronti

di Vanessa Silvia D’Angelo; annulla il provvedimento impugnato in
ordine alla declaratoria di litispendenza riguardante le altre parti in
causa e dichiara la competenza del Tribunale di Catania, che regolerà le
spese del giudizio di legittimità, davanti al quale dispone riassumersi
nel termine di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 aprile 2018

peterkii” e di “petitum” sono in rapporto di litispendenza e non di

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