Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20607 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13097-2013 proposto da:

C.A., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI

ROBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato GARLATTI BRUNO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lc

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la senrenza n. 12/2013 della COMM. TRIB. REG. del FRIULI

VENEZIA GIULIA depositata il 05/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. CATALDI MICHELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. P.G. ed C.A., entrambi in proprio e come ex soci della società semplice Azienda Agricola P.G. e C.A., cancellata dal registro delle imprese, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 12/08/2013, depositata il 5 febbraio 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l’appello degli stessi soci e della società semplice avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Udine, nel giudicare su due ricorsi riuniti delle medesime parti, proposti avverso dieci avvisi di accertamento, ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 506/09, nella sola parte in cui impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), in quanto tardivo; ha accolto solo parzialmente, nei limiti degli importi riconosciuti dall’ente impositore nelle memorie presentate, i ricorsi riuniti; ed ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite.

2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita, notificando e depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata per la violazione dell’art. 112 c.p.c., rappresentata dall’omessa pronuncia del giudice a quo in ordine al motivo d’appello con il quale P.G. ed C.A., in proprio e quali soci della società semplice tra loro costituita, avevano sostenuto l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso n. 506/09, nella parte in cui impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS).

Secondo i ricorrenti, infatti, l’accertamento in questione era stato oggetto di istanza di adesione sia, originariamente, del P.; sia, successivamente, della C., come risulterebbe dai “verbali di contraddittorio del marzo 2009” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, ove descrive il contenuto dell’appello), cosicchè per entrambi i soci doveva applicarsi la conseguente sospensione dei termini per l’impugnazione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3.

1.1. Il motivo è ammissibile e fondato, nonostante il contrario avviso della controricorrente.

Invero, dall’incontestata riproduzione, nel ricorso per il quale si procede, dell’atto d’appello, così come dalla stessa sentenza della CTR, emerge come la medesima questione sia stata oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione proposto dalle parti private di fronte al giudice di secondo grado.

Su tale motivo la sentenza impugnata, come risulta dalla lettura combinata della sua motivazione e del relativo dispositivo, non contiene alcuna statuizione.

2.Con il secondo motivo, rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata per la “omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio”.

Nonostante la formale intestazione del motivo, la lettura del suo contenuto evidenzia univocamente come i ricorrenti abbiano denunciato, con riferimento ai motivi di appello attinenti il merito degli avvisi di accertamento (gli unici sui quali il giudice a quo si sia pronunciato), la “totale assenza di qualsivoglia parvenza di motivazione”, che sarebbe “pressochè inesistente”. Pertanto, il motivo censura, nella sostanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la pretesa nullità della sentenza in conseguenza della natura solo apparente della sua motivazione.

Il motivo è fondato, nei limiti che si diranno.

Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).” (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).

Con riferimento, poi, alla motivazione della sentenza d’appello per relationem, questa Corte ne ha riconosciuto l’ammissibilità, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 05/11/2018, n. 28139. Conformi Cass. 11/09/2018, n. 21978; Cass., 03/07/2018, n. 17403, ex plurimis). Inoltre, con specifico riguardo al processo tributario, è stata ritenuta nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame. (Cass., 05/10/2018, n. 24452: in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia ed a quello agli scritti difensivi di una delle parti, in modo del tutto generico e senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni).

Nel caso di specie, la CTR, con specifico riferimento al motivo d’appello attinente i costi documentati dal contribuente, ha meramente richiamato- con la formula “non si può che confermare” – la valutazione della CTP, senza esprimere, in relazione alle censure degli appellanti, una propria valutazione critica al riguardo.

Pertanto, in parte qua, la motivazione è meramente apparente, quindi inesistente.

2.1. Invece, riguardo l’ulteriore motivo d’appello, pure attinente il merito degli accertamenti controversi, relativo ai flussi finanziari presi in considerazione dall’Ufficio ai fini della rettifica induttiva dei redditi imponibili, la parte motiva della sentenza della CTR dà conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma della decisione appellata, in relazione ai motivi di impugnazione proposti, senza limitarsi ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico.

Infatti, il giudice di secondo grado ha fondato la sua decisione di rigetto del predetto motivo d’appello sul rilievo che la documentazione prodotta dagli appellanti non ha fornito riscontro istruttorio della tesi, sostenuta dalle stesse parti, secondo cui la contestata liquidità accertata derivava da apporti finanziari di terzi, diretti a coprire pregresse perdite, delle quali, secondo la stessa CTR, non vi è alcuna evidenza.

Peraltro, i ricorrenti neppure evidenziano, nell’esposizione del motivo, da quali documenti depositati nel corso dei giudizi di merito il giudice a quo avrebbe dovuto invece trarre un diverso giudizio in ordine alla provenienza da terzi della liquidità in questione o alla sussistenza delle perdite che essa avrebbe dovuto ripianare.

Il rigetto del relativo motivo d’appello è quindi sorretto da una motivazione non meramente apparente, nè formulata meramente per relationem, per cuì va respinto, in parte qua, il secondo motivo di ricorso.

2.2. Anche riguardo l’ulteriore motivo d’appello, relativo alla mancata produzione, da parte dell’Ufficio, del verbale degli accertamenti della Guardia di Finanza nel corso del tentativo di conciliazione, si rinviene, nella sentenza qui impugnata, la specifica motivazione, in diritto, della decisione adottata.

Infatti, la CTR ha ritenuto tale motivo inammissibile, “in quanto non attinente all’impugnazione dell’avviso di accertamento”.

Sussiste, quindi, una specifica motivazione, in diritto, sul motivo in questione.

Era pertanto onere degli attuali ricorrenti impugnare, eventualmente, tale capo della decisione per il suo contenuto in diritto, sostenendo l’ipotetico errore in procedendo, ciò che non è avvenuto con il secondo motivo di ricorso, nè nella sua intestazione formale, che richiama l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; nè nel suo contenuto sostanziale, che censura la mera apparenza, e quindi l’inesistenza, della motivazione della sentenza impugnata.

3.Tanto premesso, la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rimessa al giudice a quo affinchè, in diversa composizione, si pronunzi sia sul motivo d’appello relativo all’ammissibilità del ricorso introduttivo n. 506/09, nella parte in cui impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), ed in caso di esito positivo di tale verifica, anche sui relativi motivi d’appello; sia sul motivo d’appello, relativo al merito degli altri accertamenti impugnati, avente ad oggetto i costi, componenti negativi dei redditi imponibili contestati.

PQM

Accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;

rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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