Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20607 del 07/10/2011
Cassazione civile sez. III, 07/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20607
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TOMASO MONICELLI 19 INT 14, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE ARVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO
PASQUALE giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.G. (OMISSIS), M.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI
PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO,
rappresentati e difesi dall’avvocato D’ALBA VINCENZO giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
UNIASS ASSICURAZIONI SPA;
– Intimati –
avverso la sentenza n. 51/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
SEZIONE 1^ CIVILE, emessa il 11/11/2008, depositata il 31/01/2009
R.G.N. 1379/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/06/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato D’ALBA VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso con l’acquisizione del
fascicolo d’ufficio di 2^ grado, nel merito inammissibilità del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Castrovillari il 7 gennaio 2002 dichiarava la estinzione del giudizio nella globalità promosso da A.L. e T.A., quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore A.V. nei confronti di M.G. e M. F., nonchè la UNIASS Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, derivati agli attori in proprio e nella qualità a seguito di sinistro stradale verificatosi in (OMISSIS).
Nell’incidente il figlio A.V. subiva gravissime lesioni alla persona, in quanto investito dall’autovettura di proprietà del M.G. e condotta da M.F. ed assicurata per la R.C.A. con la UNIASS. Il Tribunale rilevava che la riassunzione del giudizio, interrotto per decesso del procuratore della UNIASS, avvenuta il (OMISSIS), da parte di A.V., divenuto nelle more maggiorenne, era del tutto irrituale non essendo stata dispiegata dal medesimo alcuna valida costituzione in giudizio anteriormente alla interruzione e disponeva per la compensazione integrale delle spese. Su gravame di A.V. la Corte di appello di Catanzaro il 31 gennaio 2009 confermava la sentenza di primo grado sul rilievo che mancava negli atti di causa la comparsa di costituzione in cancelleria del procuratore dell’ A.V. per come attestato dal giudicante nel verbale di udienza del 25 giugno 2001 a seguito di quanto evidenziato dai procuratori delle parti convenute.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione A. V., affidandosi a due motivi.
Resistono con controricorso M.F. e M.V..
Non ha svolto attività difensiva la intimata Compagnia Assicuratrice.
A.V. ha depositato memoria.
Preliminarmente rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile ex art. 366 bis c.p.c., per idonea formulazione del quesito di cui tratta il primo motivo.
Ciò posto, si rende necessario ed opportuno, al contempo, acquisire il fascicolo di ufficio di primo grado, ovvero quello esistente presso il Tribunale di Castrovillari.
Pertanto, il processo va rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ovvero di quello esistente presso il Tribunale di Castrovillari, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011