Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20607 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20607 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 13441-2017 proposto da:
PASTORINO DAMIANO, BALF:’,STRAZZI EMISIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo
studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIOVANNI FRANCHI;

– ricorrenti contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO SCRIVANO;

controricorrente

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositato il
17/05/2017;

Data pubblicazione: 07/08/2018

b/

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
ritenuto che il decreto fatto oggetto del ricorso proposto da Damiano
Pastorino e Emisia Balestrazzi il Tribunale di Parma, accolto il

del 30/1/2017, con il quale il Giudice monocratico di quel Tribunale
aveva omologato il piano del consumatore presentato dagli odierni
ricorrenti;
ritenuto che con i due motivi posti a corredo del ricorso, ulteriormente
illustrato da memoria, viene prospettata: a) <> degli artt. 10, co. 6, 1. n.
3/2012 e 739, cod. proc. civ., assumendosi che il reclamo al collegio,
unitamente al decreto di fissazione dell’udienza avrebbe dovuto essere
notificato dalla società creditrice entro il 14/3/2017, nel mentre
all’udienza del 29/3/2017 la predetta reclamante era stata rimessa in
termine, nonostante fosse ormai trascorso il termine di decadenza
previsto dalla legge; b) <> dell’art. 6,
co. 2, lett. b, 1. n. 3 cit., in quanto, pur vero, che la situazione di sovra
indebitamento era derivata dall’obbligo di restituzione derivante da una
sentenza d’appello che aveva riformato quella di primo grado, ma
sarebbe occorso considerare che i ricorrenti avevano fatto uso di
quanto incassato portando in esecuzione la sentenza del tribunale
<>;
ritenuto che la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana resiste con controricorso;
ritenuto che il ricorso appare ammissibile essendo diretto avverso
provvedimento avente carattere di decisorietà: se è pur vero, infatti,
che il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto
dell’ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma
Ric. 2017 n. 13441 sez. M2 – ud. 27-04-2018
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reclamo della s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, revocò il provvedimento

bis, ed 8 della 1. n. 3 del 2012, non precludendo a quest’ultimo – benché
nei limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della medesima
legge – di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi
debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività (Sez. 1, n. 1869,
1/2/2016, RV 638758, Sez. 6-1, n. 20917, 7/9/2017, Rv. 645745), e,
.

cassazione, nel caso in esame, avendo il Tribunale escluso la natura
consumeristica del debito, la determinazione assume gli anzidetti
caratteri della decisorietà e definitività (per quel debito, infatti, è
escluso che i debitori possano proporre un altro piano di
ristrutturazione), che la rende soggetta al vaglio di legittimità;
considerato che il ricorso è destituito di giuridico fondamento per le
ragioni di cui appresso: a) il comma 3 dell’art. 10 della legge citata, in
punto di procedura, richiama l’art. 737 e segg., cod. proc. civ., cioè le
<>, e,
quindi, trova applicazione il successivo art. 739, a mente del quale il
giudizio di riesame deve ritenersi si instauri con il tempestivo deposito
del reclamo in cancelleria e solo a seguito del predetto deposito il
giudice sarà in grado di stabilire nei confronti di quali soggetti debba
instaurarsi il contraddittorio (non va, infatti, dimenticato che si versa in
materia non necessariamente contenziosa o, comunque, nella quale la
figura delle parti contrapposte non coincide con quella tipica del
processo di cognizione);
b) non è dubbio che il debito, in relazione al quale era stato presentato
il piano, non era stato affatto contratto per esigenze consumeristiche,
trattandosi di un obbligo di restituzione di quanto percepito in
esecuzione di una sentenza di primo grado riformata in appello, stante
che la nozione di “consumatore abilitato al piano”, quale modalità di
ristrutturazione del passivo e per l’esercizio delle altre prerogative
Ric. 2017 n. 13441 sez. M2 – ud. 27-04-2018
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pertanto, in genere il provvedimento di merito non è ricorribile per

previste dalla 1. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o
l’imprenditore – attività non incompatibili purché non residuino o,
comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite
nell’insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia
contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di

agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità
sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in
un’attività d’impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali
debiti di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti
risorse proprie dell’Unione europea, imposta sul valore aggiunto e
ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla
base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede
di cui all’art. 12 bis, comma 3, della 1. n. 3 del 2012 (sent. n. 1869 cit.,
Rv. 638759); appare evidente la forzatura interpretativa della tesi
prospettata dai ricorrenti, che finisce con il privare di significato la
qualità del debito contemplato dalla legge qui in esame, non essendo di
certo dirimente la circostanza che l’entrata monetaria, divenuta
indebita, possa essere stata impiegata per usi consumeristici, stante che
può qualificarsi debito del consumatore solo quello direttamente
contratto per soddisfare i bisogni di cui detto; inoltre, non può, infine,
non soggiungersi che il Giudice del merito ha motivatamente escluso
l’esistenza del presupposto di legge, consistente in <

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