Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20606 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.31/08/2017),  n. 20606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23275-2013 proposto da:

B.A., (OMISSIS), B.M., (OMISSIS), G.T.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO DE DOMINICIS, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO TABASSO;

– ricorrenti –

contro

T.S., (OMISSIS), BA.RO., (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio

dell’avvocato MARINA MILLI, rappresentati e difesi dall’avvocato

NICOLA DITTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 41/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. e M. e G.T. propongono ricorso per cassazione contro T.S. e Ba.Ro., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in accoglimento dell’appello delle controparti ed in riforma della sentenza del Tribunale di Savona, sezione di Albenga, ha rigettato la loro domanda risarcitoria per fessurazioni sul pavimento e sulle tramezzature interne per vizi denunziati ai venditori con raccomandata 5.10.2001, accolta dal primo giudice con la condanna al pagamento di Euro 59.040 per le causali indicate.

La Corte di appello non ha condiviso la decisione del Tribunale sull’esistenza del dolo dei venditori in mancanza di argomenti sulla riferibilità dei fatti agli stessi ed ha escluso la fondatezza della domanda nel merito richiamando le ctu su un quadro fessurativo antecedente alla vendita prevedibilmente con cedimenti da molto tempo esauriti alla data della vendita, su eventi calamitosi e piogge alluvionali 2000-2001 e cause accidentali diverse – rottura di tubazioni sotterranee- concludendo per la portata straordinaria con autonoma rilevanza degli eventi naturali con esclusione di qualsiasi nesso eziologico con comportamenti attribuibili ai venditori.

Il ricorso si articola in tre motivi, illustrati da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 1491,1495,1490 e 1494 c.c. e vizi di motivazione per presenza al momento della vendita di crepe e lesioni, non visibili o facilmente percepibili, occultati, con richiami a deposizioni.

Col secondo motivo si denunziano sostanzialmente le stesse violazioni perchè crepe e lesioni sono state dolosamente nascoste.

Col terzo motivo si deducono violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione in ordine alla causa dei vizi relativi alle lesioni successive alla vendita.

Ciò premesso, si osserva:

La Corte di appello, come dedotto, non ha condiviso la decisione del Tribunale sull’esistenza del dolo dei venditori in mancanza di argomenti sulla riferibilità dei fatti agli stessi ed ha escluso la fondatezza della domanda nel merito richiamando le ctu su un quadro fessurativo antecedente alla vendita prevedibilmente con cedimenti da molto tempo esauriti alla data della vendita, su eventi calamitosi e piogge alluvionali 2000-2001 e cause accidentali diverse-rottura di tubazioni sotterranee, concludendo per la portata straordinaria con autonoma rilevanza degli eventi naturali con esclusione di qualsiasi nesso eziologico con comportamenti attribuibili ai venditori.

Le odierne censure, nel riferimento alla violazione di norme di diritto sostanziale e processuale ed a vizi di motivazione, si sottraggono alla necessaria specificità dell’impugnazione e non considerano che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, esclude la impugnazione nei termini proposti.

In ordine ai primi due motivi è sufficiente osservare che è stato escluso il dolo dei venditori in relazione ad un asserito occultamento rilevando, da un lato, che le crepe erano visibili in quanto lo avevano affermato i testi e, dall’altro, che i lavori effettuati dai venditori risalivano al 1994 mentre la vendita era del dicembre 2000.

In particolare, in ordine al primo motivo si tratta di sostanziali censure di merito in ordine all’affermazione della sentenza secondo cui le lesioni esistenti al momento della vendita erano visibili.

Non vi è omesso esame della prova orale raccolta perchè la Corte di appello ha esaminato le deposizioni dei testi, dando atto (pagina sette) che essi avevano visionato l’immobile prima della vendita e avevano affermato che le crepe erano visibili.

Il secondo motivo svolge censure di merito per sostenere, che contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, le crepe esistenti al momento della vendita e non visibili erano state dolosamente occultate, ma non censura l’ulteriore ed autonoma ratio decidendi con cui è stata esclusa la tesi del doloso occultamento dei vizi: v. pagina sette della sentenza secondo cui “nulla poteva essere determinato in merito all’epoca di realizzazione delle tamponature” e, quindi, circa la riferibilità ai venditori.

In ordine al terzo motivo va osservato che è stato escluso il nesso eziologico con un comportamento degli stessi venditori con attribuzione della causa ad eventi naturali straordinari.

In particolare, non vi è omesso esame di fatto decisivo perchè il giudice di appello ha valutato la ctu e ritenuto che dalla stessa emergeva la riconducibilità delle lesioni successive alla vendita ad eventi naturali di portata straordinaria, tali da escludere ogni nesso eziologico con comportamenti addebitabili ai venditori e non è censurata l’altra affermazione, contenuta a pagina nove, circa le conseguenze dell’ulteriore carico sulle fondamenta provocato dai nuovi imponenti lavori eseguiti dagli acquirenti nel 2004.

In definitiva, le odierne censure sono inidonee alla riforma della sentenza impugnata perchè non risolutive anche in ordine alla corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di valutazione delle prove e di accertamenti in fatto.

Consegue la condanna alle spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 3700 di cui Euro 3500 per compensi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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