Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20606 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16515-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA FRANCA BOI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 275/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 14/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 275/29/2012, depositata in data 14.6.2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di B.R. avverso la sentenza n. 56/08/2009 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003 con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato sulla base di accertamenti bancari eseguiti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

La CTR rilevava che l’amministrazione, avendo verificato movimentazioni bancarie sui conti correnti, non aveva prodotto in giudizio prove aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta che la CTR aveva ritenuto erroneamente che nell’accertamento le fatture addotte a giustificazione delle movimentazioni del contribuente non erano state menzionate, facendone derivare l’insufficienza del corredo motivazionale dell’atto impositivo.

La censura è fondata.

Dall’avviso di accertamento, trascritto in ossequio al principio di autosufficienza si evince che l’ufficio ha riportato il contenuto delle giustificazioni che non avevano trovato riscontro nelle scritture contabili; nell’atto si fa espresso riferimento alle fatture prodotte dal contribuente e il motivo per il quale il documento non era stato ritenuto idoneo a giustificare la movimentazione.

La CTR sul punto ha, invece affermato che le fatture erano state indicate solo nell’atto di appello, mentre nell’accertamento le stesse non erano state menzionate.

2.Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 nonchè dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR aveva affermato che l’ufficio non aveva prodotto in giudizio prove aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza.

La censura è fondata.

Giova premettere che in materia di accertamenti bancari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 4829/2015; 5758/2018) è ferma nel ritenere che, qualora l’accertamento, effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole “o compensi”, ed ha ridefinito il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti, la presunzione si applica ai movimenti bancari di prelevamento, solo se essi riguardano un imprenditore e non un lavoratore autonomo, come nel caso di specie.

Ne consegue che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai soli versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, mentre è venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass. nn. 16697 del 09/08/2016, 19029 del 27/09/2016).

Nell’ambito del quadro normativo sopra delineato, la sentenza impugnata non fa corretta applicazione della presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente dal contribuente, che era onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili.

La CTR è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge, avendo affermato che era onere dell’amministrazione fornire prove aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata, con riferimento alle operazioni di versamento, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che valuterà il diverso regime probatorio tra le operazioni di versamento e di prelievo, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento alle operazioni di versamento e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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