Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20606 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. I, 19/07/2021, (ud. 03/06/2021, dep. 19/07/2021), n.20606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22703/2020 proposto da:

S.A.N., rappresentato e difeso dall’avv. VALERIA PERINI,

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 972/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto da S.A.N. avverso l’ordinanza del 24.7.2018, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.A.N., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale, senza rispettare il termine di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia personale.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1 e 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il riconoscimento tanto della protezione sussidiaria che di quella umanitaria, senza considerare, in relazione a detta ultima istanza, il significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa conseguito dal ricorrente durante la permanenza in Italia, ed il conseguente rischio di lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare innanzitutto il secondo profilo del secondo motivo, attinente alla protezione umanitaria, in relazione al quale va evidenziato che il ricorrente da atto di aver dedotto e documentato, nel corso del giudizio di merito, un significativo grado di integrazione nel tessuto socio-lavorativo italiano, in particolare dimostrato da un contratto di lavoro come bagnino presso uno stabilimento balneare di Cervia (cfr. pag. 8 del ricorso).

Il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in merito alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria in presenza dell’allegazione, o dell’accertamento da parte del giudice di merito, di un significativo profilo di radicamento del richiedente in Italia, fondato su indici di stabilità lavorativa o relazionale, la cui radicale modificazione, per effetto del rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello sradicamento, che incentri la valutazione comparativa sul livello di integrazione conseguito dallo straniero in Italia, con attenuazione del rilievo delle condizioni del Paese di origine non eziologicamente ricollegabili alla predetta integrazione. Argomenti, questi, attualmente sottoposti all’esame delle Sezioni Unite giusta l’ordinanza di remissione di questa sezione n. 28316 del 2020.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione oggetto dell’ordinanza di remissione di questa sezione, n. 28316 del 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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