Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20606 del 12/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 12/10/2016), n.20606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 26356-2014 proposto da:

IMBRIANI 52 SRL, in persona del suo amministratore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO MAGGI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PDC DESIGN SRL;

– intimata –

Avverso l’ordinanza n. R.G. 35169/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ordinanza 2 ottobre 2014 il tribunale di Napoli si è spogliato in favore del tribunale di Monza della competenza a decidere su una causa promossa dalla società partenopea Imbriani per la risoluzione per inadempimento di contratti di fornitura di capi di abbigliamento stipulati con la convenuta venditrice FIX Design srl, società corrente in (OMISSIS).

Il tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta sulla base dell’art. 13 delle condizioni di contratto, che prevede la deroga in favore del tribunale di Monza.

Ha ritenuto che la clausola fosse stata specificamente approvata per iscritto in quanto era stata apposta seconda sottoscrizione “specificamente diretta a sottoscrivere le clausole vessatorie”, sotto l’elenco numerico di esse: “1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13”.

Imbriani ha proposto regolamento di competenza, notificato il 31 ottobre 2041.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Non sono state depositate memorie.

Il ricorso è da ritenere fondato.

Risulta evidente la natura vessatoria di gran parte delle clausole riportate nei tredici articoli che compongono il formulario contrattuale sottoscritto per adesione dal committente, giacchè esse contengono, a favore del predisponente venditore convenuto, una serie di condizioni elencate nel capoverso dell’art. 1341 c.c. La seconda sottoscrizione non vale a renderle efficaci, soprattutto in considerazione della circostanza che essa si riferisce a ben 12 dei 13 articoli contrattuali.

Rispetto alla risalente giurisprudenza citata a tal fine dal tribunale, per il quale la cumulativa elencazione numerica seguita da sottoscrizione per approvazione è sufficiente a farle ritenere operanti, prevale un fermo orientamento di legittimità che è dichiaratamente in senso opposto.

Si ritiene, in tema di clausole vessatorie, che si configura richiamo cumulativo, che non soddisfa il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate, non solo quando esso sia riferito a tutte le condizioni generali di contratto, ma anche quando, prima della sottoscrizione, siano indistintamente richiamate più clausole del contratto per adesione, di cui solo alcune siano vessatorie, dovendosi ritenere, per identità di “ratio”, che neppure in tal caso è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perchè confusa tra quelle.

Le clausole vessatorie devono, infatti, essere tenute distinte dalle altre condizioni generali di contratto e dalle clausole che tali non sono ed essere indicate specificamente in maniera idonea. (Cass. 4452/06; 13890/05; 16417/09).

Sembra opportuno ribadire che l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c. non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. 5733/08).

Nella specie, rileva l’art. 13, che contiene la deroga relativa alla competenza territoriale ed è elencato insieme a tutti gli altri articoli del contratto, con l’impercettibile esclusione del n. 6.

La nullità della clausola impone l’accoglimento del ricorso e, previa cassazione dell’ordinanza impugnata, l’accertamento della sussistenza della competenza del giudice adito, il tribunale di Napoli, al quale le parti vanno rimesse, con termine per la riassunzione determinato in sessanta giorni.

Le spese possono essere liquidate in relazione al valore della causa e alla natura del procedimento in Euro 1.200 per compenso e 200 per esborsi.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la ordinanza impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Napoli. Rimette le parti al giudice competente con termine di sessanta giorni per la riassunzione.

Condanna parte intimata alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 1.200 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2, il 15 marzo 206.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA