Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20606 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna c. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI

AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato VISONE LODOVICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSCO CONCETTA, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

GEI CONCESSIONARIO SERVIZIO NAZ. RISCOSSIONE PROVINCIA DI AVELLINO

SPA, COMUNE DI ACERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 247/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Salerno B. S. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento fattagli notificare dalla competente esattoria G.E.I. Spa. Servizio riscossione Tributi di Avellino, per conto dei Comuni di Acerno, per attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani per gli anni 1999- 2000, e per quello di Salerno per il 2001. Egli esponeva che si trattava di atto esecutivo non notificato regolarmente, e cioè non nella propria residenza, nonostante che essa vi fosse indicata; non era stato preceduto dal previsto avviso di accertamento; era carente di motivazione e privo di fondamento; perciò ne chiedeva l’annullamento.

Instauratosi il contraddittorio, la concessionaria eccepiva che l’impugnativa si appalesava infondata, atteso che la notifica era stata regolare e la cartella conteneva gli elementi su cui si basava.

Quella commissione accoglieva il ricorso introduttivo.

Avverso la relativa decisione la concessionaria alla riscossione proponeva appello principale, cui il contribuente resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, sez. stacc. della stessa sede, la quale accoglieva il primo, osservando che la cartella di pagamento era stata notificata regolarmente ed era motivata, tanto che l’inciso aveva potuto costituirsi regolarmente ed approntare un’adeguata difesa.

Contro questa pronuncia B. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi, ed ha depositato memoria.

La società Gei e il Comune di Acerno non si sono costituiti, mentre quello di Salerno non è stato evocato in giudizio in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 e segg. e L. n. 1034 del 1971, art. 33 nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non indicava le ragioni in virtù delle quali disattendeva l’eccezione relativa alla carenza dell’avviso di accertamento o di atto prodromico alla cartella, nonchè in ordine alla mancanza di motivazione di essa.

Il motivo è generico, e perciò inammissibile, atteso che il ricorrente non ha specificato e riportato il tratto relativo alle controdeduzioni in appello con cui avrebbe prospettato tali doglianze al giudice del gravame.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia ancora gli stessi vizi suindicati al n. 1, con riferimento alla non specificazione dei beni rispetto ai quali la tassa (rectius la tariffa, dal 1997 si chiama così), veniva pretesa, senza tuttavia ancora riportare la parte delle controdeduzioni con cui avrebbe enunciato il relativo punto, cadendo perciò ancora una volta nel vizio di genericità, e dunque di inammissibilità della censura.

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di legge, poichè la CTR non considerava che la cartella non era stata notificata correttamente, posto che ciò doveva essere fatto presso la residenza dell’inciso e solo in via residuale nella dimora o nel domicilio.

A parte i profili di genericità di cui anche tale doglianza è affetta, mancando i dati salienti inerenti alla residenza o altri elementi indicati nell’art. 139 c.p.c., tuttavia appare evidente l’orrore in cui il ricorrente cade, tenuto conto di quanto esattamente osservato dal giudice di appello, secondo cui il recapito del contribuente è duplice, e cioè in via (OMISSIS), dove peraltro regolarmente l’atto esecutivo veniva notificato efficacemente, non mancando quel giudice di rilevare – e ciò “ad abundantiam” – che comunque il procedimento notificatorio aveva avuto buon esito, e perciò la difesa non era stata affatto intaccata. Infatti la sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo costituisce espressione di un principio di ordine generale applicabile sia a quelli processuali, per i quali è stato codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico sistematico, a quegli atti di natura sostanziale che, come quelli d’imposizione fiscale, per avere efficacia e consentire all’interessato l’impugnazione in sede giudiziaria, devono essere notificati. Quanto agli atti impositivi, in particolare, il principio trova applicazione sia che la nullità attenga alla notificazione dell’atto, sia che essa discenda dalla mancata o insufficiente indicazione del soggetto che lo ha emesso. Ne consegue che anche le nullità che traggano origine dalla mancata o inesatta indicazione del soggetto che ha emanato l’atto impositivo, che siano tali da indurre in errore circa la sua provenienza, sono sanate, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., dalla proposizione del ricorso nei confronti del soggetto che lo ha formato, legittimato a contraddire (Cfr. pure Cass. Sentenza n. 7498 del 12/04/2005, Sezioni Unite: N. 19854 del 2004).

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

4) Col quarto motivo il ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto il giudice del gravame non considerava che la cartella non conteneva l’indicazione dei locali e delle aree oggetto d’imposizione, nè i periodi relativi all’applicazione della tariffa.

Si tratta di motivo abbastanza generico, per le ragioni già addotte con riferimento ai primi due, e quindi è anch’esso inammissibile.

5) Col quinto motivo il ricorrente denunzia vizio di motivazione della cartella, perchè priva delle ragioni addotte a sostegno della pretesa.

A parte gli analoghi rilievi di cui ai precedenti motivi, comunque si osserva che la CTR indicava le ragioni in forza delle quali riteneva la cartella munita della necessaria motivazione, tanto che attraverso i medesimi B. aveva potuto approntare un’adeguata difesa.

Peraltro non sembra inutile osservare che una volta che una denuncia di locali fosse stata presentata e l’ufficio ritenesse di non contestarla, legittimamente esso procedeva alla liquidazione del tributo sulla base degli elementi eventualmente dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ovvero a seguito di denuncia di variazione ai sensi dell’art. 70, attraverso la notificazione di cartella esattoriale e senza previa emissione di alcun avviso di accertamento (V. pure Cass. Sentenze n. 1927 del 2007, n. 7951 del 2002).

Ne discende che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese di questo giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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