Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20606 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20606 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 4946-2017 proposto da:
SARRITZU MARINELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GUENDALINA GARAU;

– ricorrente contro
RONZI CRISTLAN, titolare della omonima Ditta Individuale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREAILTDA 1/A, presso lo
studio dell’avvocato DANIELA BRUNCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SERGIO OGGIANO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 901/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 24/11/2016;

Data pubblicazione: 07/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
ritenuto che con la sentenza fatta oggetto del ricorso proposto da
Marinella Sarritzu la Corte territoriale, accolta l’impugnazione avanzata

decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Cagliari, con il quale era
stato ingiunto a costei il pagamento del corrispettivo per lavori di
autocarrozzeria;
ritenuto che con i due motivi, osmotici fra loro, posti a corredo del
ricorso la Sarritzu lamenta la violazione dell’art. 2697, cod. civ., nonché
<>;
ritenuto che Cristian Ronzi resiste con controricorso, ulteriormente
illustrato da memoria;
considerato che il ricorso è manifestamente destituito di giuridico
fondamento per le ragioni di cui appresso: a) la evocazione della regola
sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di
legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul
presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito
giustifichi la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza,
occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio,
sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal
ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in
definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente
alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché,
nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza
investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal
giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso
Ric. 2017 n. 04946 sez. M2 – ud. 27-04-2018
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da Cristian Ronzi, rigettò l’opposizione proposta dall’appellata avverso

l’escamotage (che per vero qui neppure è stato sperimentato) del
richiamo agli artt. 115 e 116, cod. proc. civ.; b) dall’esposto consegue
doversi escludere in radice che la sentenza censurata abbia omesso di
prendere in esame un fatto decisivo e controverso, avendo,
esattamente all’opposto, partitamente esaminato le risultanze

del creditore (il Ronzi);
che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi
siccome in dispositivo, tenuto conto del valore c della qualità della
causa, nonché delle attività espletate.
considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione

temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di
legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.
1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

Ric. 2017 n. 04946 sez. M2 – ud. 27-04-2018
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probatorie e concluso per l’assolvimento dell’onere probatorio da parte

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 27 aprile 2018
Il Presidente
renzo

DEPOSITA/O IN CANCELLERIA
Roma,
7 AGfJ, 2016

(Lj

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