Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20605 del 31/08/2017
Cassazione civile, sez. II, 31/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.31/08/2017), n. 20605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21265-2013 proposto da:
EDIL CONTRACT S.r.l. c.f. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 87, presso lo studio dell’avvocato GIANNETTO OBINO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente e c/ricorrenti all’incidentale condizionato –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale e
Direttore Centrale della Direzione Centrale INAIL pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell’avvocato RICCARDO DALIA, che lo rappresenta e difende;
– c/ricorrente con ricorso incidentale condizionato –
avverso la sentenza n. 798/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/05/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la società Edil Contract s.r.l. convenne in giudizio l’INAIL, chiedendo la condanna della stessa al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, per avere l’istituto convenuto interrotto senza giustificato motivo le trattative avviate per l’acquisto di un fabbricato da adibire a propri uffici, che l’attrice avrebbe dovuto costruire in (OMISSIS);
– nella resistenza dell’INAIL, il Tribunale Roma condannò l’istituto convenuto a corrispondere all’attrice la somma di euro 349.245,69 a titolo di risarcimento del danno, da maggiorarsi con gli interessi dalla domanda;
– sui gravami proposti da entrambe le parti, la Corte di Appello di Roma rideterminò in Euro 38.671,82 la somma che l’INAIL doveva corrispondere alla Edil Contract;
– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Edil Contract s.r.l. sulla base di tre motivi;
– l’INAIL ha resistito con controricorso, col quale ha proposto anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il primo motivo del ricorso principale (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che la Edil Contract aveva sostenuto le spese di progettazione dello stabile da costruire indipendentemente dalle trattative intraprese con l’INAIL) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento dei fatti compiuto sulla base delle prove (documentali e testimoniali) acquisite (i giudici di merito hanno accertato che il progetto di costruzione dell’edificio era preesistente all’inizio delle trattative con l’INAIL e che, a seguito di queste ultime, furono apportate al progetto originario alcune modifiche in gran parte redatte dagli stessi uffici tecnici dell’INAIL: pp. 6-7 della sentenza impugnata), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica e non essendo ammesso il sindacato sui vizi della motivazione dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014), applicabile ratione temporis;
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale ridotto la liquidazione degli oneri accessori effettuata dal Tribunale) è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi (la Corte territoriale ha spiegato che è stata la stessa Edil Contract a dichiarare, nell’atto di citazione introduttivo, che la maggior spesa sostenuta a causa delle trattative instaurate con l’INAIL fu di Euro 38.671,82);
– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al mancato riconoscimento del danno per svalutazione del capitale immobilizzato) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di merito in ordine all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove (la Corte territoriale ha ritenuto che non v’è prova del danno, non risultando provato che, se non vi fossero state le trattative, la Edil Contract sarebbe stata in grado di smobilizzare il capitale investito per l’acquisto del terreno e del sovrastante capannone; dovendosi ritenere – secondo i giudici di merito – che l’acquisto del terreno e la progettazione dell’edificio sono stati indipendenti dalle trattative intavolate con l’INAIL);
– il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato;
– il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito nel rigetto del ricorso principale;
– le spese processuali vanno poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente, e vanno liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
PQM
rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente in via principale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017