Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20605 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/10/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 12/10/2016), n.20605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 15218-2014 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 13, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO LEONE giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

ITALFONDIARIO SPA, (OMISSIS) SAS (OMISSIS), C.A.,

CU.MA.;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che ha chiesto che la Corte di Cassazione in camera

di consiglio, accolga il ricorso e disponga la prosecuzione del

processo davanti al Tribunale di Cuneo, con le conseguenze di legge;

avverso il provvedimento n. R.G. 2580/2013 del TRIBUNALE di CUNEO,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 28 settembre 2013, R.A. ha convenuto in giudizio Intesa San Paolo spa, Italfondiario spa, (OMISSIS) sas, il notaio C.A. di (OMISSIS), per far accertare la nullità del contratto di compravendita stipulato l'(OMISSIS) con la (OMISSIS) e di quelli, ad esso collegati, di mutuo ipotecario e di prestito proteggi mutuo, per mancanza dei requisiti fondamentali previsti dalla legge.

Con ordinanza datata 14 maggio 2014 il giudice istruttore di Cuneo, nel provvedere sulle istanze istruttorie, ha rilevato che “la medesima vicenda oggetto del presente giudizio è oggetto del procedimento penale RGNR 3367/2010” pendente dinanzi allo stesso tribunale, che vede imputati tali T. ed E.R., “legale rappresentante e socio accomandatario della (OMISSIS) sas (OMISSIS), società venditrice dell’immobile per cui è causa e convenuta nel presente giudizio.

Ha pertanto ritenuto che sussiste “una chiara situazione di pregiudizialità logica e giuridica del sopra citato procedimento penale rispetto al presente giudizio, la cui soluzione è ovviamente influenzata dall’accertamento in sede penale del ruolo avuto dalla parte venditrice nella presente vicenda.

Ha conseguentemente disposto la sospensione del giudizio fino all’esito del procedimento penale RGNR 3367/2010 pendente dinanzi al medesimo tribunale.

Avverso il provvedimento di sospensione, il R. ha proposto ricorso per regolamento di competenza notificato il 12 giugno 2014.

Nessuno degli intimati ha svolto difese in questo procedimento.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Con ordinanza n. 16330/15 è stata disposta integrazione del contraddittorio, che è stata eseguita, al curatore fallimentare della (OMISSIS) sas.

Il ricorso è da accogliere.

Come ha rilevato la requisitoria del PG, l’art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere, dev’essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti. (Cass. civ. (ord.), sez. 6, 29-07-2014, n. 17235; 16844/12; 25272/10).

Nella specie l’ordinanza si limita a rilevare un vagamente un collegamento tra un processo penale a carico di chi era legale rappresentante di una delle società convenute e il processo civile sospeso, processo che attiene anche a contratti cui Topazio sas è estranea, quali quelli stipulati da Intesa San Paolo e Italfondiario.

E’ vero che la sospensione è stata ipotizzata nella comparsa di costituzione e contestuale memoria depositata da quest’ultima società, ma il rilievo attiene soprattutto la condotta del R., debitore che non avrebbe assolto i propri obblighi e che non risulta imputato nel procedimento penale cui l’ordinanza si riferisce.

In ogni caso, secondo l’art. 75 c.p.p. “L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato (324 c.p.c.). L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio (306 c.p.c.); il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile (541).

2. L’azione civile prosegue in sede civile (652; 211 coord.) se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile (79).

3. Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale (76, 82 2) o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.

Tali ipotesi non si sono verificate e quindi occorre ribadire, con Cass. 4758/15, che: “il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressochè completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall’art. 75 c.p.c., comma 3, detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicchè non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme. (v. anche Cass. 22463/13).

Va dunque cassata l’ordinanza impugnata e la causa rimessa al giudice istruttore di Cuneo per il prosieguo.

Questi con la decisione sul merito provvederà anche alla liquidazione delle spese del regolamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata.

Rimette le parti davanti al giudice istruttore di Cuneo, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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