Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20605 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20605 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 306-2018 proposto da:
FERRARA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BARNABA TORTOUNI 30, presso il proprio studio,
rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;

Data pubblicazione: 07/08/2018

ritenuto che l’avv. Alessandro Ferrara, difensore di Vincenzo
Ciccarelli, controt-icorrente nel processo n. 26211/2016, definito con
ordinanza depositata il 12/12/2017, con la quale venne rigettato il
ricorso proposto dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse del
Ministero della Giustizia, con condanna dell’Amministrazione

ricorre affinché, a correzione di materiale errore, venga disposta la
distrazione in favore del medesimo, dichiaratosi antistatario nel
controricorso;
considerato che, in effetti, per mero materiale errore la invocata
distrazione non consta essere stata disposta, pur sussistendo il
presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine,
siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 16037 del 7/7/2010), può
procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione
degli errori materiali (artt. 287 e 288, cod. proc. civ.), anche allo scopo
di cui all’art. 391 bis, cod. proc. civ.;

P.Q.M.
dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo
della ordinanza di questa Sezione n. 29723/017, depositata il
12/12/2017, dopo le parole “che liquida” debba aggiungersi
l’espressione: “distratte in favore dell’avv. Alessandro Ferrara del Foro
di Roma”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma il 27 aprile 2018
Il Presidente
(Lo enzo Orilia)

DEPOSiTAlt N CÀNCELLERA
lia2 A60, 2018
Roma,
I..

ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ciccarelli,

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