Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20604 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/08/2017, (ud. 26/04/2017, dep.31/08/2017),  n. 20604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17969-2013 proposto da:

A.B. (OMISSIS) quale legale rappresentante della Società

“AMBROMAR S.r.l.” c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato LAURA

CAPPELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LORENZO MARZONA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro tempore,

G.H., EDILGAVA di G.H. in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il

08/05/2013 procedimento R.G.n. 865/12;

Rep. n. 463/13 e delle sent. 709/12 del Tribunale di Pordenone;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 23 agosto 2012, il Tribunale di Pordenone accolse la domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) nei confronti di Ambromar s.r.l. ai sensi dell’art. 1669 c.c., e, per l’effetto, condannò la predetta società al pagamento dell’importo di Euro 8.691,85 comprensivo di rivalutazione ed interessi, rigettando la domanda di manleva proposta da Ambromar s.r.l. nei confronti di Edilgava di G.H..

2. La Corte d’appello di Trieste, con ordinanza depositata in data 8 maggio 2013, ha dichiarato, inammissibile l’appello proposto da A.B., nella qualità di legale rappresentante di Ambromar s.r.l., ai sensi dell’art. 348 – bis e ter c.p.c..

3. A.B., nella dichiarata qualità, ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello e della sentenza del Tribunale, affidato a tre motivi. Non hanno svolto difese i soggetti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 1669 c.c., e si contesta che la sussunzione della fattispecie concreta nella norma che disciplina i gravi difetti di costruzione, in contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.

2.1. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 1491 e 1667 c.c. e si contesta il rigetto dell’eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, che la Corte d’appello aveva argomentato affermando che il vizio non era facilmente conoscibile, mentre era incontestato che le macchie di umidità fossero visibili già al momento dell’acquisto dell’immobile.

2.2. Con il terzo motivo è denunciata l’erroneità della valutazione della Corte d’appello in punto di responsabilità dell’appaltatore.

3. Le doglianze sono inammissibili in quanto, fatta eccezione per un profilo indicato nel primo motivo di ricorso, censurano l’ordinanza della Corte d’appello, anzichè la sentenza di primo grado, in evidente contrasto con quanto previsto dall’art. 348 – ter c.p.c., comma 3.

Oggetto del ricorso per cassazione non è, e non può essere l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 – ter c.p.c., e cioè sulla base della prognosi di manifesta infondatezza, trattandosi di provvedimento che non ha carattere definitivo. Tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, giacchè in questo caso ha carattere definitivo e valore di sentenza (ex plurimis, Cass. Sez. U. 02/02/2016, n. 1914; Cass. 27/03/2014, n. 7273).

4. Nel primo motivo di ricorso è contenuta l’unica doglianza che investe la sentenza di primo grado, oltre che l’ordinanza della Corte d’appello, e riguarda l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1669 c.c., che il Tribunale avrebbe affermato limitandosi a richiamare la “puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d’ufficio”.

4.1. La doglianza è inammissibile in quanto denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., ma si risolve, in realtà, nella critica all’apprezzamento in fatto svolto dal Tribunale in merito alla sussistenza dei gravi vizi dell’immobile, e tale apprezzamento, peraltro argomentato con richiami dettagliati alla CTU (pag. 7-8 sentenza), non è sindacabile per vizio di motivazione.

In ipotesi di cosiddetta, “doppia conforme” in fatto a cognizione sommaria, ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., comma 4, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (ex plurimis, Cass. 11/12/2014, n. 26097).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dei soggetti intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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