Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20604 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 31/07/2019), n.20604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18311/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., con sede in Turate, rapp.to e difeso,

giusta delega unita al ricorso, dall’avv. Alberto Corti del Foro di

Como;

– controricorrente –

e

C.A.D. LA LANTERNA S.R.L. in Liquidazione, (OMISSIS), con sede in La

Spezia, rapp.ta e difesa, giusta delega unita al controricorso,

dall’avv. Lucio Ravera e dall’avv. Enrico Righetti del Foro di

Genova, elett. dom.ta presso il loro studio in Genova, P.le Corvetto

n. 1/7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 655/35/16, depositata il 4 febbraio 2016, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2019

dal Cons. Nocella Luigi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In esito ad attività di controllo sia documentale che ispettiva eseguita ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, l’Agenzia delle Dogane, Ufficio di Como, procedeva alla revisione di accertamento di una serie di bollette doganali ed emetteva nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. in Concordato Preventivo, quale importatrice, e della s.r.l. C.A.D. La Lanterna, in qualità di rapp.te doganale della prima, avviso di rettifica N. (OMISSIS) e provvedimento di irrogazione sanzioni N. (OMISSIS), con i quali veniva contestata, per l’anno 2010, la mancata inclusione nel valore delle merci (articoli di cancelleria, oggetti da regalo et similia), acquistate da produttori operanti in paesi extra UE (Repubblica Popolare Cinese), dell’importo delle royalties dovute dalla società importatrice licenziataria alle imprese licenzianti titolari dei rispettivi marchi (NiFra s.n.c. per il marchio “Anima Gemella”, The Trademark Licensing Company Ltd per il marchio “Lonsdale”, Rainbow s.p.a. per il marchio “Winx”, The Walt Disney Company Italia s.r.l. per i marchi “Sette nani” ed altri, Harley Davidson Motor Company Inc. per il marchio “Harley Davidson”, BRFL Italia s.r.l. per il marchio “Guru” e molti altri), con conseguente applicazione delle sanzioni ex art. 303 TULD, comma 3.

La CTP di Como respingendo i ricorsi proposti dalla (OMISSIS) e dalla sua rappresentante doganale quanto ai dazi, confermava l’avviso di rettifica, ma annullava il provvedimento di irrogazione sanzioni, sul presupposto dell’obiettiva incertezza interpretativa della normativa comunitaria sul tema. La decisione è stata poi riformata, in seguito ad appello proposto dalle Società contribuenti, dalla CTR della Lombardia con la sentenza oggetto del presente giudizio. In particolare i Giudici d’appello, senza alcuna disamina delle norme regolatrici della fattispecie, hanno affermato che “questo Collegio ritiene che i corrispettivi inerenti le percentuali dei diritti di licenza non debbano essere inclusi al valore della merce in quanto corrisposti a fronte di plurimi servizi resi dalla Società licenziante, che nulla c’entrano con il valore in dogana

della merce…”, e che le somme corrisposte a tal titolo “non possano comunque costituire un elemento accessorio indissolubilmente legato alla merce importata”; hanno poi affermato che neppure il terzo requisito, “il legame tra il fornitore estero e la società ricorrente” (sic), sussisterebbe, in quanto “la società ricorrente non ha alcun legame con i fornitori extra comunitari, nè esercita alcun controllo sugli stessi, non essendo nè azionista, nè avendo il potere di imporre condizioni contrattuali che eccedano le normali condizioni commerciali; non deve quindi

essere confuso il profilo del controllo di qualità del prodotto con

il controllo sul produttore…”; concludendo che l’Ufficio avrebbe “ricostruito in modo non corretto i rapporti intercorrenti tra l’odierna ricorrente, la società interessata ed i fornitori esteri”.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.

Si sono costituiti sia il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. che la CAD La Lanterna, notificando autonomi controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. degli artt. 29 e 32 Reg. CEE n. 2913/1992 nonchè degli artt. 160-143 Reg. CEE n. 2454/1993, nonchè dell’art. 1362 c.c. e s.s.: facendo diretto richiamo alle riportate controdeduzioni in appello, ricostruisce analiticamente il richiamato tessuto normativo, evidenzia che il tema controverso in 1 grado era soltanto quello relativo alla condizione di vendita, ed in particolare il controllo del licenziante (nella specie delle licenzianti) sui produttori delle singole merci. Al fine di evidenziare l’errore di sussunzione delle svariate fattispecie contrattuali rispetto alle norme violate, analizza una serie di clausole di alcuni contratti di licenza, che la CTR, a differenza del Giudice di primo grado, avrebbe del tutto ignorato, dalle quali dovrebbe indefettibilmente dedursi l’esistenza di almeno tre degli elementi sintomatici di controllo indiretto della licenziante sulla produttrice estera tale da costituire una condizione di vendita delle merci ai sensi dell’art. 157 DAC (mancato pagamento delle royalties come causa di risoluzione dei contratti; divieto di vendita dei prodotti in caso di mancato pagamento delle royalties; clausole di controllo della produzione da parte del licenziante) anche alla luce della Circ.re n. 21/D dell’Agenzia medesima; clausole che, ove interpretate ai sensi degli artt. 1362 – 1363 e 1375 c.c. avrebbero condotto all’esatta applicazione delle norme regolanti l’inclusione delle royalties nella base imponibile doganale.

Il motivo è fondato.

Deve premettersi che la questione giuridica circa l’interpretazione da dare alle norme comunitarie, la cui corretta applicazione viene invocata dalla ricorrente Agenzia (almeno secondo la nominale intestazione del motivo), è stata affrontata da questa Corte con la nota pronuncia di Cass. sez. V 6.04.2018 n. 8473 nella quale, in consonanza con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (in particolare sentenza 9 marzo 2017, causa C-173/15, GE Healthcare GmbH c. Hauptzollamt Dijsseldorf), è stato affermato il seguente principio di diritto: “In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione, a norma dell’art. 32 del regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza”. A tale principio, al quale la Corte intende dare continuità, non si è attenuta la CTR, che li ha solo fuggevolmente menzionati nella sentenza impugnata, senza indicare quali norme ha inteso applicare e senza dare conto alcuno del significato attribuito agli enunciati contenuti nelle norme medesime.

La censura sopra riassunta introduce (anche se mediante la riproduzione del motivo d’appello, articolato come motivo in diritto) un errore di sussunzione della fattispecie concreta nell’ambito applicativo della normativa comunitaria in tema di quantificazione della base imponibile dell’imposta doganale, nel senso di denunciarne una pretesa erronea applicazione per aver escluso che le clausole contrattuali conclamassero un’ipotesi di controllo indiretto del licenziante sul produttore e/o venditore estero (c.d. terzista).

Infatti, anche se il ricorso in punto di violazione dei principi legali di ermeneutica negoziale è formulato mediante elencazione delle clausole dei singoli contratti di licenza che sarebbero rivelatrici del controllo indiretto del licenziante sul produttore-venditore delle merci e l’esposizione delle ragioni per le quali l’iter argomentativo violerebbe i criteri ermeneutici letterale e teleologico imposti negli artt. 1362 c.c. e s.s.; e sebbene questa Corte abbia ripetutamente rilevato che “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata ” (Cass. sez.III 28.11.2017 n. 28319; nei medesimi termini Cass. sez.I ord. 15.11.2017 n. 27136; Cass. sez. L 15.11.2013 n. 25728; Cass. sez.L 24.01.2008 n. 1582); va tuttavia evidenziato che, nella struttura del motivo, le evidenziazioni delle clausole sintomatiche sono funzionali, non già a segnalare degli errori interpretativi in sè (del resto la sentenza impugnata non contiene alcun passaggio motivazionale da assumere come termine di confronto), ma esclusivamente alla ricostruzione dell’esatta sussumibilità giuridica delle singole fattispecie contrattuali allo schema giuridico-normativo applicabile, quale ricostruito dalla ricorrente, al fine di dedurre l’erroneità del procedimento applicativo seguito dal Giudice d’appello.

Nella specie l’Agenzia ricorrente ha indicato i parametri contenuti nelle norme regolanti in concreto i criteri di identificazione della base di computo delle imposte doganali che sarebbero stati violati (neppure implicitamente ricavabili dalle argomentazioni contenute nella sentenza della CTR).

Nè colgono nel segno le controricorrenti laddove sollevano eccezioni di inammissibilità del motivo, sulla tesi che esso riproporrebbe surrettiziamente una censura attinente alla ricognizione del fatto operata dai giudici di merito. Va ricordato in via di principio che presupposto essenziale per la deducibilità della falsa applicazione è che tra le parti non sia controverso l’accertamento in fatto operato dai giudici di merito in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. sez.III ord. 13.03.2018 n. 6035), poichè “Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. sez.I ord. 14.01.2019 n. 640). Tuttavia ciò che nella specie il motivo propone, nella prospettiva di una falsa applicazione delle norme evocate, non è la ricostruzione della fattispecie concreta in termini difformi da quelli definiti nella sentenza della CTR (invero non si offre delle clausole alcuna interpretazione alternativa), bensì la puntuale riconducibilità del complesso di clausole del contratto di licenza, esaminate e sottoposte all’attenzione della Corte siccome non adeguatamente considerate dai Giudici di merito, al concetto di controllo indiretto o di fatto postulato dalla normativa comunitaria che integra l’essenziale presupposto di tassabilità delle merci oggetto d’importazione; cioè proprio quel giudizio (sintetico a posteriori) di corrispondenza tra fattispecie concreta come accertata e comunque incontroversa e fattispecie astratta descritta dalla norma.

In altri termini, anche se la ricorrente sembra enunciare un errore di interpretazione delle clausole, nel corpo del motivo intende richiederne una diversa lettura in termini di incidenza complessiva nel rapporto economico licenziante-produttore, alla luce dei parametri di sintomaticità, integrativi delle suddette disposizioni comunitarie, contenuti nelle istruzioni e commenti TAXUD; diversa lettura che, appunto, non comporta una rivalutazione del fatto, ma la verifica della sua sussumibilità nella previsione astratta della normativa invocata, mediante la verifica del risultato del processo logico di confronto della lettura coordinata dell’efficacia del complesso testo contrattuale con una o più delle possibili ipotesi di controllo divisate dal complesso normativo che si assume violato, attraverso la semplice prospettazione di una valutazione alternativa dell’efficacia pratica delle stesse clausole sul rapporto licenziante-fabbricante.

Ciò premesso, l’Agenzia ricorrente ha indicato quali tipologie di clausole delle quali lamenta l’inadeguata valutazione sarebbero astrattamente idonee ad influenzare il rapporto di controllo del licenziante sui singoli produttori-venditori, che dovrebbe realizzarsi, in assenza di diversi dedotti strumenti, attraverso i condizionamenti imposti al produttore-venditore straniero dal contratto di licenza tra licenziante e licenziatario sotto tre profili, da soli o in compresenza (clausola di risoluzione per mancato pagamento delle royalties, divieto di produrre e vendere come prodotti dotati di marchio come conseguenza del mancato pagamento delle royalties; controllo della produzione o della vendita da parte del licenziante); e, in assenza dell’indicazione di precisi canoni ermeneutici indicati nella sentenza impugnata ed oggi ribaditi dalla Corte, competerà quindi al Giudice di rinvio verificare l’idoneità delle clausole medesime a determinare, nelle varie fattispecie negoziali coinvolte, la concretizzazione della fattispecie astratta regolata dalle norme invocate dalla stessa Agenzia ricorrente.

Pertanto il ricorso deve essere accolto ed il giudizio rimesso, per nuovo esame alla luce dei ribaditi principi di diritto, alla CTR della Lombardia in diversa composizione. Sulle spese del presente deciderà lo stesso Giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e rinvia per nuovo esame alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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