Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20604 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10676/2013 R.G. proposto da:

P.S., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Parisella e

dall’avv. Salvatore Cantelli, elettivamente domiciliato in Roma,

piazza Prati degli Strozzi, n. 30, presso lo studio dell’avv.

Massimo Parisella.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 10, n. 228/10/2012, pronunciata il 12/04/2012, depositata

il 06/11/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.S. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con tre memorie (datate 06/07/2015, 24/01/2020 e 11/02/2020), nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con atto di costituzione, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento IRPEF, per il periodo d’imposta 2004, che recuperava a tassazione un maggiore reddito (Euro 218.502,00) rispetto a quello dichiarato (Euro 16.407,00), emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, e del D.M. 10 settembre 1992 (c.d. accertamento sintetico con “redditometro”) – in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente;

2. il giudice d’appello ha riconosciuto la corretta ricostruzione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei redditi del contribuente attraverso il “redditometro”, e, segnatamente: (a) ha escluso che l’interessato avesse fornito la prova di avere effettuato alcuni investimenti grazie alla provvista proveniente dai genitori, specie con riferimento alle rimesse con assegni e ai bonifici di questi ultimi, effettuati in date successive agli acquisti in contestazione; (b) ha ritenuto ignota la provenienza delle somme di denaro occorrenti per la costruzione dell’immobile di (OMISSIS) (Euro 421.138,00) in quanto il mutuo che il contribuente dichiarava di avere acceso per quella spesa (Euro 1.239.000,00) era stato stipulato in epoca successiva all’esborso (nel 2007); (c) ha negato che fosse stata data la prova della provenienza delle somme per l’acquisto (sempre nel 2005) di alcuni immobili rilevati dalla Edilizia Valletevere, in quanto i bonifici di alcuni parenti (il padre e lo zio della parte privata) che il contribuente aveva dichiarato, in fase amministrativa, di avere ricevuto per fare fronte a quelle spese, erano stati effettuati nel 2006 (per la precisione il 25/07/2006); (d) ancora, ha rilevato che tali acquisti erano sintomo di un’indiscutibile capacità contributiva, incompatibile con il modesto reddito dichiarato nel 2004; (e) ha concluso che, a fronte del corretto uso del “redditometro” da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente non aveva dato una convincente e rigorosa prova contraria;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5 (vecchia formulazione, ancora in vigore nel rito tributario, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ex art. 54, comma 3 bis, convertito da L. 7 agosto 2012, n. 134)”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere preso in esame gli elementi che egli aveva addotto per dimostrare la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile di via (OMISSIS), e, ancora, quanto all’acquisto di alcuni immobili rilevati dalla società Edilizia Valletevere, per non avere considerato che le somme dovute dal contribuente alla società di famiglia, nel 2005, erano state registrate a credito nella contabilità dell’impresa venditrice, per poi essere saldate successivamente (nel 2006);

2. con il secondo motivo (“Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 115 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere motivato sulla prova, dal medesimo fornita, circa il fatto che la provvista sui conti dell’Edilizia Valletevere era affluita nel 2006, ferma la considerazione che, trattandosi di fatti non contestati, il giudice, in applicazione dell’art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto porli senz’altro a fondamento della propria decisione;

3. rispetto ai motivi del ricorso appena illustrati, appare prioritario l’esame delle eccezioni sollevate dal ricorrente in alcune memorie depositate nel corso del giudizio. In particolare, con memoria datata 06/07/2015, depositata per la camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., del 22/07/2015, cui è seguita la rimessione della causa a questa Sezione tributaria, ai sensi dell’art. 376 c.p.c., egli ha eccepito, in primo luogo, l’esistenza di un giudicato interno sui rilievi nn. 1, 2, 3, 4 e 9 dell’avviso di accertamento, in relazione ai quali, secondo la sua prospettazione, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto fondate le sue giustificazioni per la coincidenza tra le date degli investimenti e le date nelle quali i parenti del ricorrente gli avevano fornito la necessaria provvista;

3.1. l’eccezione è priva di pregio giacchè, diversamente da quanto rappresenta la parte privata, la CTR, accogliendo l’appello dell’ufficio, ha implicitamente confermato la legittimità di ciascuno dei rilievi di cui all’atto impositivo impugnato;

3.2. con riferimento alle altre critiche, di cui alla ridetta memoria, in punto di: “Nullità della sentenza di secondo grado (violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), che non ha rilevato la carenza del potere di firma del “dirigente” che ha sottoscritto l’atto di appello e l’atto di accertamento. Violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e art. 18, comma 3: inesistenza e comunque inammissibilità dell’atto di appello. Violazione ed eccesso di potere in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1 – e della L. n. 212 del 2000, art. 7: inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza di sua qualifica dirigenziale.”, osserva il Collegio che trattasi di motivi nuovi, come tali inammissibili, perchè esposti, per la prima volta, con la memoria ex art. 378 c.p.c., la quale, per stabile giurisprudenza di questa Corte, non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poichè assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. 18/12/2014, n. 26670; 07/03/2018, n. 5355; 25/02/2015, n. 3780; 15/04/2011, n. 8749; 29/03/2006, n. 7237);

3.3. è fondata, invece, l’eccezione, sollevata dal contribuente, nella memoria del 24/01/2020, e riproposta nella memoria del 11/02/2020, di giudicato esterno, con riflessi su questa controversia, derivante dalla sentenza della CTR del Lazio n. 195/37/2013, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’impugnazione, da parte del contribuente, dell’avviso d’accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2005;

3.3.1. nel solco della consueta giurisprudenza di legittimità, occorre riaffermare il seguente principio di diritto: “Con riferimento alla materia tributaria (…) (l’)efficacia espansiva del “giudicato esterno”, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. 13498/2015). In riferimento a tali elementi il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario quale norma agendi” (Cass. 20/01/2016, n. 943);

3.3.2. nella fattispecie concreta, la menzionata sentenza definitiva della CTR del Lazio, n. 195/37/2013 – che ha rigettato l’appello dell’ufficio avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva annullato l’avviso di accertamento IRPEF a carico del contribuente, per diversa annualità (2005) – produce i propri effetti anche nel presente giudizio;

essa reca, infatti, una statuizione definitiva circa i medesimi presupposti sostanziali su cui poggia l’avviso qui impugnato – atteso che la rideterminazione del reddito del contribuente per la diversa annualità, traeva fondamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 dai medesimi, rilevanti investimenti patrimoniali, distribuiti su due annualità (2004 e 2005) -, nella parte in cui stabilisce che il contribuente ha dimostrato la natura non reddituale delle somme utilizzate per tali investimenti, in quanto provenienti dal patrimonio dei propri famigliari;

tale pronuncia definitiva ha efficacia di “giudicato esterno” nel presente giudizio, nel quale si controverte dell’anno d’imposta 2004, e preclude ogni ulteriore accertamento;

4. l’accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno determina l’assorbimento dei due motivi d’impugnazione sopra riportati; conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, va accolto l’originario ricorso introduttivo;

5. la circostanza che il giudicato esterno si sia formato successivamente all’instaurazione di questo giudizio per cassazione giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente e compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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