Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20604 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. I, 19/07/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 19/07/2021), n.20604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 18597/2019 r.g. proposto da:

K.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Maria

Grazia Corti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lecco,

alla via Azzone Visconti n. 24.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato – Via

dei Portoghesi, 12 – Roma;

– intimato – resistente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositata il

15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/05/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. K.M. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2137/2019, reiettiva del gravame da lui promosso contro l’ordinanza resa, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dal Tribunale di quella stessa città il 28 novembre 2017, che, a sua volta, aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale o il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente (che, ove pure fosse stato attendibile, non integrava certamente una situazione di potenziale danno grave per l’appellante come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007), nonché della situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Senegal, regione della Casamance), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento delle invocate forme di protezione.

Considerato che:

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

i) “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la corte di appello valutato la domanda di protezione sussidiaria sulla base di apodittiche e generiche affermazioni sulla situazione interna del Senegal-Casamance e senza accertare la situazione del Paese di provenienza dell’appellante”;

ii) “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per avere illegittimamente la corte di appello escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”.

ritenuto che:

1.1. appare opportuno, pertanto, disporre analoga trattazione in pubblica udienza per l’odierno procedimento, investendo, sostanzialmente, il descritto suo primo motivo di ricorso, la medesima questione giuridica, né a ciò ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

 

 

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