Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20604 del 12/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 12/10/2016), n.20604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12354-2014 proposto da:

C.F.P., da considerarsi, in difetto di elezione di

domicilio in Roma, quivi domiciliato PRESSO LA CORTE Dl CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GAETANO TORCIA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, G.S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza, depositata il 05/11/2013 in causa n. 4/2013

rgacc, della CORTE d’appello di MESSINA e la sentenza del TRIBUNALE

di PATTI del 20/10/2011, depositata il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. Relatore FRANCO DE STEFANO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che C.F.P. ricorre, affidandosi ad almeno due motivi e con ricorso spedito per la notifica non prima del 3.5.14, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., per la cassazione sia della sentenza del tribunale di Patti n. 362 del 15.11.11, sia dell’ordinanza – recante il n. 4/2013 di rgacc e la data di pubblicazione del 5.11.13 – con cui l’appello avverso la medesima è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis dalla corte di appello di Messina, di accoglimento solo parziale della sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale occorso il (OMISSIS) ed ascritto a veicolo di proprietà di G.S., assicurato per la RcA dalla Toro ass.ni;

– che il ricorrente si duole: col primo motivo, di violazione del termine per l’emanazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello; col secondo, di violazione di legge e nullità della sentenza (artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.), essendo state applicate le tabelle del tribunale di Roma, anzichè di quello di Milano;

– che sul ricorso è già stata disposta la rimessione a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite di questa Corte risolvessero il contrasto in ordine all’autonoma impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.;

– che, all’esito della pronunzia delle Sezioni Unite, il ricorso è stato chiamato nuovamente alla pubblica udienza di discussione; ritenuto in diritto:

– che, risolta la questione suddetta nel senso dell’autonoma impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. per i soli vizi suoi propri, ovvero del procedimento ad essa relativo (Cass. Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914), nelle more è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte ulteriore questione, decisiva nella fattispecie in esame, relativa alle conseguenze della mancata indicazione, nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., della data di comunicazione dell’ordinanza di secondo grado (Cass., ordd. nn. 4747 e 4738 del 10 marzo 2016 e 5006 del 14 marzo 2016);

– che il dato è indispensabile per valutare l’ammissibilità del ricorso nel suo complesso, derivando dall’eventuale tardività di quello in relazione alla sentenza di primo grado l’inammissibilità anche nei confronti dell’ordinanza, atteso il conseguito giudicato sulla prima (Cass., ord. 23 settembre 2015, n. 18827; Cass., ord. 9 febbraio 2016, n. 2594): infatti, nella specie, sono decorsi oltre sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di secondo grado, avutasi il 5.11.13, prima della notifica del ricorso, il cui procedimento è iniziato non prima del 3.5.14;

– che il medesimo dato neppure si ricava però dagli atti a disposizione della Corte al momento della decisione, visto che sulla rituale istanza ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, avanzata dal ricorrente C. alla corte territoriale in data 27.11.13 (ed il cui duplo è depositato in uno a tutto il fascicolo agli atti di questa Corte in data 26.5.14), la cancelleria di quest’ultima non risulta avere adempiuto, sicchè il fascicolo di ufficio di secondo grado, da cui evincere determinante circostanza della data di comunicazione dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. non è conoscibile da questa Corte;

– che neppure può ancora applicarsi la giurisprudenza elaborata da questa Corte (Cass., ord. 14 giugno 2016, n. 12169) in ordine alla sollecitazione al ricorrente a colmare tale lacuna, visto che questa non gli è stata segnalata, per non essersi proceduto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. con la previa notifica di relazione al suo difensore;

– che appare allora indispensabile rimettere ulteriormente la causa sul ruolo, in attesa che le Sezioni Unite risolvano la questione ulteriore di cui sopra (ad esse rimessa con le dette ordinanze interlocutorie nn. 4737 del 2016, 4738 del 2016 e 5006 del 2016 sui ricorsi iscritti ai nn. di r.g. 20180/13, 20737 /13, 28205/13) e, in ogni caso, affinchè sia sollecitata alla cancelleria del giudice di secondo grado la trasmissione del fascicolo di ufficio;

– che il ricorrente, il quale permane, in virtù di principi generali del processo, onerato di dare la prova della tempestività della proposizione dell’impugnazione, resta, con la comunicazione della presente, invitato a dare la prova della data di comunicazione a lui della detta ordinanza di secondo grado, ex art. 348-bis c.p.c..

PQM

la Corte rimette la causa sul ruolo e manda la Cancelleria per il sollecito alla Cancelleria della Corte di appello di Messina della trasmissione del fascicolo di ufficio di secondo grado, comunque con chiara indicazione della data di comunicazione alle parti dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.; si comunichi al ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione SESTA civile della Corte suprema di cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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