Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20604 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LA GROTTA DI LOMBARDO GIUSEPPE & C. SNC in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO IGOR,

rappresentato e difeso dall’avvocato AUGELLO ANTONINO, giusta delega

in Calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 26/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Agrigento la società soc. La Grotta di Lombardo Giuseppe & C. snc., esercente l’attività di ristoro e tavola calda, proponeva opposizione avverso l’avviso di rettifica, che l’ufficio Iva di quella città le aveva fatto notificare ai fini della corrispondente imposta per l’anno 1994, con il quale si contestava la mancata registrazione e contabilizzazione di ricavi, con l’applicazione della relativa sanzione, oltre agli interessi. Questa deduceva che l’atto impositivo non era munito della necessaria motivazione; la pretesa era infondata, in quanto la contabilità era sostanzialmente regolare, sicchè nessuna evasione era stata posta in essere, e pertanto chiedeva l’annullamento di quell’atto.

Instauratosi il contraddittorio, l’Ufficio iva eccepiva l’infondatezza del ricorso, in quanto aveva rilevato lai mancata contabilizzazione di parte dei ricavi mediante un maggior ricarico.

Quella commissione, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l’atto impositivo in parte.

Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello principale, cui l’agenzia delle entrate resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale rigettava il primo e accoglieva il secondo, osservando che l’avviso era da ritenersi congruamente motivato, mentre la pretesa fiscale era fondata sui rilievi della Guardia di finanza, che giustificavano l’adozione del metodo analitico induttivo seguito, senza che l’assunto dell’appellante avesse trovato riscontro in alcuna prova.

Contro questa pronuncia la società La Grotta ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, alcuni dei quali concernenti più argomentazioni indicate come motivi successivi, mentre l’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col secondo motivo, considerato (terzo e quarto), e che viene esaminato prima, avendo esso carattere preliminare, la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, nonchè vizi di motivazione in ordine alla mancata motivazione dell’avviso di rettifica.

La censura non ha pregio, atteso che, come osservato dal giudice di appello correttamente, tale atto contiene tutti gli elementi rilevati dalla polizia tributaria nel corso della verifica fiscale, il cui verbale peraltro era stato consegnato al legale rappresentante della società, che l’aveva sottoscritto. Comunque appare opportuno rilevare che l’atto amministrativo finale di imposizione tributaria, il quale sia il risultato dell’esercizio di un potere frazionato anche in poteri istruttori attribuiti, in proprio o per delega, ad altri uffici amministrativi, e legittimamente adottato quando, munendosi di un’adeguata motivazione, faccia propri i risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali. Tale principio è desumibile sia dalle norme generali sull’attività amministrativa poste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (applicabili, salva la specialità, anche per il procedimento amministrativo tributario), alla stregua delle quali il titolare dei poteri di decisione non è tenuto a reiterare l’esercizio di quelli d’iniziativa e, soprattutto, istruttori, che hanno preparato la sua attività; sia dalle norme tributarie generali di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12; sia, infine – per quanto concerne in particolare l’IVA – dalle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 52 che, nel regolare minuziosamente la fase istruttoria del procedimento di accertamento, prevedono che gli uffici IVA si avvalgano delle prestazioni cognitive di altri organi, di altre amministrazioni dello Stato e della Guardia di finanza come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 10205 del 2003).

2) Col primo motivo, includente anche l’altro ritenuto il secondo, la ricorrente deduce omessa pronuncia e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che in realtà si trattava solo di irregolarità formali nella tenuta della contabilità, come peraltro la stessa agenzia aveva riconosciuto nel costituirsi in giudizio, sicchè il metodo induttivo seguito per la rettifica non poteva essere adottato, senza che il giudice di appello avesse pronunciato sul punto.

Il motivo è generico dal momento che la ricorrente non ha specificato in ricorso dettagliatamente la parte del relativo atto di appello in cui avrebbe prospettato la censura alla CTR, violando perciò il principio dell’autosufficienza del gravame. Ma, a parte tale rilievo preliminare, esso comunque è infondato, posto che il giudice del gravame rilevava esattamente che le scritture contabili non erano nel complesso attendibili, e pertanto l’ente impositore, avvalsosi della verifica della GdF, aveva computo l’accertamento induttivamente, tenuto conto anche delle prime. Del resto, com’è noto, in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta, che all’IVA, la legge – rispettivamente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”, come nella specie. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e segg.

e dell’art. 2697 c.c., comma 2, e che invece la soc. La Grotta non aveva fornita (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9784 del 23/04/2010, n. 6849 del 2009). D’altronde in tema di accertamento dell’IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, è legittima la loro presunzione fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato non su alcuni articoli, bensì su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento, come nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenza n. 20/03/2009).

Su tale punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato e logicamente corretto.

3) Col terzo motivo, relativo a quelli indicati come quinto e sesto, la ricorrente lamenta violazione di norme di legge, e vizio di motivazione, poichè il giudice di secondo grado non poteva ritenere fondati i rilievi della GdF, che facevano riferimento a dichiarazioni testimoniali, e che avevano “trasposto” dati inerenti ad altri esercizi commerciali a quello oggetto di verifica, riducendo lo sfrido al 3%, e non considerando i prodotti consumati direttamente dal gestore e dai familiari gratuitamente, senza rilevare invece che era l’ufficio a dovere fornire la prova della pretesa di fronte alle contestazioni della contribuente.

La doglianza, com’è evidente, rimane assorbita da quanto enunciato rispetto ai motivi come sopra esaminati.

4) Col quarto motivo, indicato come settimo ed ottavo, la ricorrente deduce violazione di norma di legge e vizio di motivazione, in quanto la CTR non considerava che nessuna fattura era stata rinvenuta in sede di verifica, posto che nessuna annotazione ora stata effettuata, in quanto la relativa operazione non c’era stata.

Anche tale motivo è generico, giacchè non riporta la parte del ricorso in appello in cui la censura sarebbe stata prospettata.

Comunque è infondato, dal momento che la CTR esattamente osservava che la soc. La Grotta non aveva fornito riscontri alla contestazione mossa al riguardo in ordine alla emissione di due fatture e alla relativa mancata annotazione.

5) Col quinto motivo, indicato come nono, la ricorrente denunzia omessa pronuncia in ordine alla sanzione, giacchè essa non doveva essere irrogata, come peraltro lamentato col ricorso in appello.

Si tratta di doglianza attinente a censura non riportata integralmente nel ricorso per cassazione, che perciò ha il carattere della genericità, e quindi della inammissibilità.

Quindi in definitiva le doglianze della contribuente non riescono ad intaccare le considerazioni del giudice del gravame, onde queste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 500,00 (millecinquecento,00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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