Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20603 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/08/2017, (ud. 26/04/2017, dep.31/08/2017),  n. 20603

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18093/2013 proposto da:

S.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

ROSARIO LUCA LIOI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

QUADRUCCIO;

– ricorrente –

contro

D.L.L. (OMISSIS), quale erede di V.T.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA 77, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO TOTANI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCO LEONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 13 aprile 2013 e notificata il 16 maggio 2013, ha accolto l’appello proposto da D.L.L., in qualità di erede di V.T., e per l’effetto ha accolto la domanda proposta da D.L., di annullamento dell’atto pubblico di compravendita in data 28 febbraio 1996, con il quale la madre aveva venduto a S.G. l’appartamento sito in (OMISSIS), distinto al foglio (OMISSIS), n. (OMISSIS) sub (OMISSIS), per l’importo di Lire 90 milioni.

2. La Corte d’appello ha accertato che la venditrice versava in condizione di incapacità naturale, in quanto affetta da demenza senile cronica, di probabile tipo Alzheimer, come risultava dalla CTU svolta nel corso del procedimento di interdizione concluso nel 2000, che aveva retrodatato la patologia di almeno cinque anni, e che era confermata dalla diagnosi effettuata dai sanitari dell’Ospedale civile di (OMISSIS), in occasione del ricovero della sig.ra V. nel periodo dal 14 al 31 ottobre 1991.

La stessa Corte territoriale ha rilevato che dal contratto discendevano conseguenze pregiudizievoli per l’incapace, atteso che non vi era prova dell’integrale pagamento del prezzo pattuito, ed ha ritenuto sussistente la malafede dell’acquirente.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre S.G. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso D.L.L., che ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 bis c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, assumendosi l’applicabilità al caso di specie del termine per comparire di novanta giorni, sul rilievo che il riferimento ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 – contenuto nella norma transitoria di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, come modificata dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater, conv. con modif. dalla legge n. 51 del 2006 imporrebbe di avere riguardo alla data di introduzione dell’appello, che era successiva al 1 marzo 2006. La Corte d’appello era incorsa in errore ulteriormente, quando aveva affermato che, in ogni caso, la costituzione dell’appellato avrebbe sanato l’ipotetico vizio poichè l’appellato non aveva chiesto la fissazione di nuova udienza nel rispetto del termine.

1.2. La doglianza è infondata.

In base al principio di unitarietà del procedimento – nel quale i giudizi di impugnazione si inseriscono come autonome fasi di uno stesso procedimento – l’espressione “procedimenti instaurati”, contenuta nelle disposizioni transitorie come quella in oggetto, fa riferimento al momento di introduzione della controversia, e quindi alla data di notifica dell’atto di citazione o di deposito del ricorso, a seconda del rito applicabile (ex plurimis, Cass. Sez. U. 17/09/2010, n. 19701).

L’art. 163 bis c.p.c., nel testo modificato nel 2005, non era pertanto applicabile al caso di specie, iniziato in epoca antecedente, in quanto la notifica dell’atto di citazione è antecedente all’entrata in vigore della L. n. 51 del 2006 (1 marzo 2006, Cass. 30/01/2017, n. 2301).

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 428 c.c., e si contesta la valutazione dei requisiti di annullamento del contratto.

Il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistente lo stato di incapacità naturale a fronte del semplice accertamento dello stato di malattia della venditrice. Allo stesso modo, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente la malafede dell’altro contraente sulla base dell’accertamento del pregiudizio che l’atto arrecava alla venditrice, secondo un automatismo che era palesemente estraneo alla previsione normativa e al riparto dell’onere della prova sul punto.

Il ricorrente evidenzia, infine, la contraddittorietà dell’accertamento della incapacità della sig.ra V. al momento del rogito oggetto di impugnazione, a fronte del compimento di atti dispositivi in favore dei nipoti in data 13 agosto 1996, e della stipula di contratto preliminare con Io stesso S. in data 8 febbraio 1996.

2.1. Le doglianze sono infondate.

2.2. L’accertamento dello stato di incapacità della venditrice al momento della stipula è la risultante dell’apprezzamento del quadro probatorio, che è operazione riservata al giudice di merito, sindacabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. 28/03/2002, n. 4539).

Nel caso di specie, in cui peraltro il vizio di motivazione neppure è dedotto, la Corte d’appello ha richiamato plurimi accertamenti medici, anche ospedalieri (documentazione sanitaria acquisita dal Pubblico Ministero nel procedimento per circonvenzione d’incapace in danno della sig.ra V., relativa al ricovero dal 14 al 31 ottobre 1991, presso l’Ospedale civile di L’Aquila), che in modo convergente attestavano lo stato di deterioramento delle facoltà cognitive della sig.ra V. a far tempo dai primi anni ‘90.

La diagnosi effettuata nel 1991 dai sanitari dell’Ospedale civile di L’Aquila, che aveva evidenziato la presenza di un quadro psicopatologico già importante – caratterizzato da fatuità grave, decadimento della memoria, deterioramento cognitivo, disinibizione, iperattività afinalizzata – aveva trovato poi conferma nella pronuncia di interdizione nel 2000 per accertata condizione di abituale infermità di mente, secondo il tipico andamento ingravescente delle malattie riconducibili nel genus della demenza senile.

2.3. Non sussiste la violazione dell’art. 428 c.p.c., neppure con riferimento all’accertamento del requisito della malafede dell’acquirente, che è la risultante della valutazione complessiva effettuata dalla Corte d’appello, della gravità della condizione psicofisica della venditrice e del contenuto dell’atto, risultato svantaggioso a fronte del significativo divario tra l’importo effettivamente corrisposto (Lire 55 milioni) e quello indicato (Lire 90 milioni).

E’ vero che il solo pregiudizio economico che possa derivare dall’atto dispositivo non è sufficiente a dimostrare la mala fede dell’altro contraente, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass. 30/09/2015, n. 19458), e ciò in quanto “varie, com’è intuibile, possono essere le ragioni per le quali un soggetto si induca a stipulare un contratto sebbene per lui svantaggioso, ragioni che la controparte non è tenuta ad indagare”. Tuttavia, come precisato nella stessa pronuncia appena citata, rimane salvo il caso che risulti “evidente o, almeno, percepibile con l’ordinaria diligenza, che la determinazione della controparte costituisca l’estrinsecazione di turbe o menomazioni della sfera volitiva o intellettiva”.

Nella valutazione della Corte territoriale, anche attraverso il richiamo dettagliato alla sentenza di interdizione, risulta di assoluta centralità il rilievo della gravità dello stato di alterazione in cui versava la sig.ra V. all’epoca della stipula, sicchè l’accertato pregiudizio economico costituisce conferma della consapevolezza in capo all’acquirente dell’altrui condizione di incapacità e della volontà di approfittarne. Ciò è sufficiente ai fini dell’annullamento del contratto, non anche ai fini della configurazione della circonvenzione d’incapace, che esige l’attività di induzione a contrarre.

2.4. Ininfluente è poi la circostanza che la sig.ra V. avesse disposto di propri beni a favore dei nipoti, dopo pochi mesi dal contratto in esame, pur in condizione di conclamata incapacità, e che in precedenza avesse stipulato preliminare di vendita con lo stesso ricorrente.

La denunciata contraddittorietà, che non investe infatti la sentenza della Corte d’appello ma il comportamento del D.L., non può incidere sulla validità dell’accertamento effettuato dalla stessa Corte, tenuto conto che l’azione di annullamento è posta a garanzia degli interessi personali ed individuali del contraente, al quale è rimessa l’iniziativa di eliminare gli effetti del contratto.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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