Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20603 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29005/13 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 565/5/12 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 30.10.2012, non

notificata;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rosita

d’Angiolella nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di C.C., in relazione all’anno d’imposta 2006, con il quale accertava un reddito d’impresa non dichiarato pari ad Euro 42.486,00. L’accertamento ed il conseguente avviso scaturivano da una verifica fiscale della guardia di finanza dalla quale emergeva che C.C. svolgeva attività di falegnameria come comprovato dal rinvenimento di un prefabbricato di circa 230 mq adibito a laboratorio di falegnameria, completo di attrezzatture e macchinari, nonchè di merce giacente ed in lavorazione. I verificatori appuravano che sebbene la ditta individuale del C. aveva effettuato comunicazione di cessazione di attività a far data dal 31/12/2004, aveva continuato ad esercitare l’attività di lavorazione e di fabbricazione di infissi in legno, attività svolta senza restituire le previste scritture contabili, senza effettuare le previste comunicazioni agli uffici finanziari competenti, senza aver presentato le dichiarazioni dei redditi e ai fini Iva.

Con sentenza n. 361 del 2010, la Commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso proposto da C.C. avverso l’avviso di accertamento, ritenendo l’infondatezza dell’accertamento e quindi l’illegittimità dell’avviso.

L’Agenzia delle entrate appellava tale sentenza deducendo l’errore dei secondi giudici nella parte in cui avevano ritenuto che la documentazione extracontabile era priva di efficacia probatoria e che l’ufficio avrebbe dovuto effettuare ulteriori indagini, come quelle finanziarie, per avvalorare il quadro probatorio. Il contribuente proponeva appello incidentale eccependo l’inammissibilità dell’atto di appello per carenza di delega al Direttore da parte del capo dell’ufficio alla sottoscrizione dell’atto di appello, contestando nel merito l’appello erariale e chiedendo la riforma della sentenza di prime cure relativamente al capo in cui venivano compensate le spese di giudizio.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’amministrazione erariale, non essendo stato l’atto di appello firmato dal Direttore munito di delega.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale, proponendo due motivi di ricorso.

C.C. è rimasto intimato.

Diritto

RITENUTO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce l'”error in procedendo” della sentenza impugnata, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, art. 11, comma 2, art. 12 e art. 53, comma 2, nella parte in cui i secondi giudici hanno dichiarato l’inammissibilità dell’appello per carenza di sottoscrizione di soggetto all’uopo delegato.

Questa Corte ha ripetutamente precisato, con orientamento cui si intende dare continuità, che “in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza” (cfr. Sez. 5, 21/03/2014, n. 6691; adde, tra le altre, Sez. 5-6, 26/07/2016, n. 15470).

E’ stato soggiunto che “nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66 sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest’ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà” (Cass. Sez. 5, 30/10/2018, n. 27570).

Recentemente, questa Corte (cfr. Sez. 5, 31/01/2019 n. 2901, Rv. 652337-01) ha chiarito che a differenza di quanto accadeva nell’assetto organizzativo preesistente all’attivazione delle Agenzie fiscali – ove, ai fini dell’ammissibilità dell’appello principale avverso le sentenze di primo grado sfavorevoli all’Amministrazione finanziaria, occorreva il preventivo avallo, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, – nell’assetto successivo all’istituzione di tali Agenzie (a far data dal primo gennaio 2001), alle quali è stata trasferita la generalità delle funzioni precedentemente esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero del finanze, anche le sezioni distaccate delle direzioni regionali delle entrate sono legittimate processualmente senza bisogno di preventiva autorizzazione alla proposizione dell’appello principale, in quanto espressione del medesimo livello di organizzazione periferica delle direzioni regionali e godono del medesimo “status”, anche processuale, di queste ultime.

Alla luce di tali principi, risulta errato l’assunto dei secondi giudici che hanno escluso la validità della sottoscrizione apposta all’atto di appello da parte del Direttore della direzione provinciale di Avellino. Peraltro, la ricorrente amministrazione ha debitamente riprodotto, in ricorso, l’atto di appello recante la sottoscrizione del funzionario istruttore, del capo team, del capo area legale e del capo ufficio controlli, quest’ultimo con dicitura firma su delega del Direttore provinciale”, il che comprova la piena riferibilità dell’atto all’Ufficio appellante.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè, verificata l’ammissibilità dell’appello, proceda all’esame del merito della controversia.

Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa sentenza impugnata e rinvia alla Commissione regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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