Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20603 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20603 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
SUI ricorso 24797 – 2016 proposto da:
1 -YAS2INZO

elettivamente domiciliato in R( )\i

VIA

.1. TRAVPIRSARI n.55, presso lo studio dell’avvocato GIUSI:.,PPV
,\ l.\

rappresentato e difeso dall’avvocato RI R;\

ClUCCI;
– ricorrente contro
G1/7,1 1′)M1VNI( 2A, 1)11 SANT1S I ,INO, elettivamente domiciliati
III ROMA, \T\ G. PAI,V\WO n.3, presso lo studio dell’avvocato)
.\ I i 1551;\ MIK\ RD1, rappresentati e difesi dall’avvocato
GAVTANO NIARIA
– controricorlynti e ricorrenti incidentali nonche contro

I \ SC l ;,Nzo

Data pubblicazione: 07/08/2018

- intimati avverso la sentenza n. 781/2016 della CORTI.

PP1 i i 0 di

1::\QUI1,.\, depositata il 20/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/02/2018 dal Consigliere Dott. Mll i .1\111

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di l’Aquila con sentenza n. 475 del 2015 ha rigettato (disponendo
la sospensione ex art. 295 c.p.c. rispetto alle altre) la domanda proposta da
Giuseppe D’Ascenzo nei confronti di Lino De Santis e Domenica Gizzi, volta
ad ottenere la rimozione di un’autorimessa realizzata dai convenuti a distanza
inferiore a cinque metri dal confine con i terreni dell’attore per essere stato il
manufatto edificato sul confine.
In virtù di rituale impugnazi(me interposta dal D’A scenzo, la Corte di appello
di L’Aquila, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 781 del 20 luglio
2016, ha respinto l’impugnazione ritenendo che nella specie operasse il criterio
della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., per essere la distanza
minima di cui all’art. 43b delle NTA del PRG di Pizzoli, per le costruzioni in
zona B, fissata in cinque metri, derogabile non solo tra le costruzioni, ma
anche delle stesse dal confine, pacifico che nella specie i terreni dell’appellante
erano inedifican.
11 D’Ascenzo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico
motivo.
Gli intimati hanno resistito con controricorso contenente anche ricorso
incidentale affidato ad un solo motivo.
Ritenuto che il ricorso principale potesse essere accolio, assorbito quello
incidentale, con la conseguente elefinibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis

Ric. 2016 n. 24797 sez. M2 – ud. 01-02-2018
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FAL\sci

c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore,
regolarmente comunicata ii difensori delle parti, il presidente ha fissato
l’adunanza della camera di consiOio.

:\tteso che:

e la falsa applicazione dell’art. 873 c.c., nonché dell’art. 43b delle NT:\ del
PRG del Comune di Pizzoli per non avere il giudice del gravame tenuto conto
che il PRG prevede sia la distanza minima fra fabbricati sia quella dal confine,
facendo richiamo ad una giurisprudenza di legittimità non pertinente) è
manifestamente fondato.
Nella specie viene in gioco la disposizione dettata dall’art. 43b delle NTA del
PRG di Pizzoli la quale prescrive, per le costruzioni in zona 13, una distanza
minima dal confine di proprietà di metri 5, consentendo tuttavia “in via
subordinata all’impossibilità del rispetto delle predette distanze minime,
consentita l’edificazione a confine in conformità alle norme del codice civile.
11 rispetto dal confine di zona non si applica: nel caso di aderenza di z(ma
edificabile a /Ama destinata a parcheggio; nel caso di aderenza di zona
edificabile e zona verde dello stesso proprietario; nel caso di z(me edificabili
dello stesso proprietario o comunque dello stesso avente titolo a richiedere il
Permesso di (.ostruire.
Qualora su un lotto confinante esista già una costruzione a confine è
consentito edificare in adiacenza e/o a confine senza ovviamente aprire
vedute su questo confine”.
L’art. 131) individua, dunque, chiaramente l’ipotesi di edificazi(me a confine in
quella in cui sul fondo vicino esista già una costruzi(me, con la conseguenza
che l’applicazione della norma presuppone che i lotti limitrofi, già interessati
dal fenomeno edilizio, lo abbiano realizzato in violazione delle disposizioni sui
distacchi minimi.
Ric. 2016 n. 24797 sez. M2 – ud. 01-02-2018
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l’unico motivo di ricorso principale (con il quale è dedotta la violazione

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I,a Corte di appello di L’Aquila, nonostante abbia correttamente accertato che
lo strumento urbanistico del Comune di Pizzoli consentiva la deroga alla
distanza minima di metri ciiique dal confine per il caso di lotto confinante già
edificato e pur verificato che i terreni dell’attore appellante erano inedificati,
per avere i convenuti appellati costruito per prima senza rispettare il distacco,

edilizio realizzato dai 1)e Santis – fosse da assoggettare alla disciplina
sulle distanze di cui alla espressa deroga contenuta nell’art. 43b del PlZG di
Pizzoli.
Con siffatta pronuncia, i cui termini sono stati ora riportati, il giudice di
appello però non ha fatto corretta applicazione del regolamento che pure
riporta testualmente, in quanto, una volta assodato che la costruzi(me

ifl

questione si trovava in zona residenziale B ed aveva tutte le caratteristiche
illustrate, per poter ritenere applicabile la deroga avrebbe dovuto accertare la
preesistenza di altro manufatto, a nulla rilevando il richiamo alla
giurisprudenza sul criterio della prevenzione (la cui operatività non esige
un’espressa previsione ad opera delle norme regolamentari), vertendo la
vicenda in situazione affatto diversa di fondi inedificati.
Il motivo va, dunque, accolto;

passando all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale (col quale
si tí valere il difetto di legittimaziome attiva quanto alla particella 477 di cui
l’att( re non risulterebbe proprietario), e assorbito dall’accoglimento del
ricorso principale, nel senso che pacifico che la particella 736 sia di proprietà
del ricorrente, la questiome della incidenza della proprietà della particella 477
verrà riesaminata unitamente al la questiome delle distanze.

In conclusione, va accolto il ricorso) principale, assorbito l’incidentale; la
sentenza impugnata va quindi cassata ed il giudizio rinviato, per uno no esame
Ric. 2016 n. 24797 sez. M2 – ud. 01-02-2018
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da dette premesse ha fatto discendere la statuizione secondo cui l’intervento

della vicenda alla luce dei principi sopra illustrati, alla Corte d’appello di
1,’.1quila, in diversa composizione, a cui viene rimessa anche la liquidazione
delle spese di legittimità.
Stante raccoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13,

comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, in misura pan a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

,a Corte accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio
di legittimità, alla Corte di appello di I \quila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V
febbraio 2018.

I – 2/\

Sezione Civile, il 1°

comma 1-quater, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,

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