Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20602 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 31/07/2019), n.20602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17777-2014 proposto da:

P.M., P.C., P.G., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell’avvocato

LEOPOLDO DE’ MEDICI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. MALSANO GIULIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del

ricorso;

udito per i ricorrenti l’Avvocato ARMILLEI per delega dell’Avvocato

DE MEDICI che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI RUBBO che ha chiesto

l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 330/63/14 pubblicata il 21 gennaio 2014 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sezione distaccata di Brescia, ha rigettato l’appello proposto da P.C., P.G. e P.M. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia n. 7/7/13 pubblicata il 31 gennaio 2013 con la quale erano stati rigettati i loro ricorsi riuniti avverso gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con cui per l’anno d’imposta 2006 era stata accertata, per ciascuno dei ricorrenti, una plusvalenza non dichiarata di Euro 83.727,00, corrispondente alla quota parte attribuita a ciascuno di loro costituente reddito diverso ai sensi del TUIRD.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 comma 1 lett. b), con riferimento alla cessione del diritto di superficie di un’area sita nel comune di Travagliato (Brescia) area di cui ciascun ricorrente era comproprietario per una quota di 1/3, cessione con valore dichiarato di Euro 251.182,00 e rettificato dall’Ufficio in Euro 364.600,00, con conseguente maggiore imposta per Euro 19.257,00, oltre sanzioni ed interessi.

La Commissione Tributaria Regionale ha motivato detta pronuncia di rigetto considerando il costo iniziale da computare ai fini della rivalutazione quale unico elemento in contestazione, e ritenendo inapplicabile, a tal fine, la L. 448 del 2001, art. 7 invocato dai contribuenti e secondo il quale il costo iniziale viene determinato non in base al costo di acquisto ma in base ad una perizia giurata redatta ai fini della procedura di rivalutazione, non avendo i contribuenti stessi fornito la prova del versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a cui è assoggettato il valore indicato da detta perizia giurata come previsto dal medesimo art. 7.

P.C., P.G. e P.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza articolato su tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso notificato all’Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anzichè all’Agenzia delle Entrate parte del giudizio di primo grado, e chiedendo comunque il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

In data 24 giugno 2019 i ricorrenti hanno presentato istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui al D.L. n. 103 del 2016, art. 6 convertito in L. n. 225 del 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riguardo all’eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate va osservato che l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non rappresenta (Cass. 20 ottobre 2006, n. 22587) nè l’Agenzia delle Entrate, nè, di conseguenza, un ufficio periferico della stessa, e che non risulta aver partecipato al giudizio di appello è sanata ex tunc dalla spontanea costituzione dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire della parte legittimata. La nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione ad causam è infatti sanabile, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato (Cass. 11 aprile 2011, n. 8177).

La documentata adesione da parte di tutti i ricorrenti alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui al D.L. 103 del 2016, art. 6 convertito in L. n. 225 del 2016 comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese non vengono regolate in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito in L. n. 225 del 2016;

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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