Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20602 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29004/13 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.L. Auto s.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,

dall’Avv.to Claudio Preziosi, con domicilio eletto presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 413/9/12 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 08.11.2012, non

notificata;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rosita

d’Angiolella nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A seguito di verifica svolta dalla Guardia di Finanza, risultava che la M.L. Auto s.r.l., società in liquidazione, aveva compiuto gravi irregolarità contabili in quanto, pur incassando il prezzo della vendita di autovetture di nuova immatricolazione al posto dell’effettivo cedente (individuato nelle concessionarie D.B., M. car, B.) ometteva di contabilizzare tali componenti positivi ed ometteva la relativa fatturazione. La verifica riguardava i periodi d’imposta per gli anni 2003 e 2004 e si basava non solo sulla contabilità della società di tale periodo, ma anche sugli accertamenti bancari, sulle dichiarazioni di terzi acquirenti, nonchè sulle dichiarazioni dei dipendenti della società M.L. Auto. In sostanza, la Guardia di Finanza ipotizzava che la società aveva in realtà ricoperto il ruolo di “concessionaria” per la vendita di autovettura e non di mero procacciatore di affari, sicchè, poichè erano stati esposti in dichiarazione soltanto le provvigioni conseguite come procacciatore di affari, ne seguivano due avvisi di accertamento, per gli anni 2003-2004, con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione l’Iva indebitamente detratta sulle predette operazioni di acquisto, Ires e l’Irap.

M.L. Auto s.r.l., impugnava i predetti avvisi di accertamento con distinti ricorsi, eccependone l’illegittimità per difetto di prova. La Commissione tributaria provinciale di Avellino, con sentenza n. 188 del 2007, riuniti i ricorsi, li accoglieva.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania sostenendo l’erroneità della sentenza dei giudici di primo grado che non avevano tenuto conto del fatto che era stata provata la simulazione delle operazioni poste in essere e, quindi, l’effettività delle operazioni commerciali facenti capo alla M.L. Auto s.r.l. come una vera e propriaconcessionaria.

La Commissione regionale adita respingeva l’appello con la sentenza di cui in epigrafe.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo.

M.L. Auto s.r.l., resiste con controricorso e presenta memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con un unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata, sia in relazione alla formulazione previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia in relazione all’attuale formulazione, lamentando l’insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè l’omesso esame di fatti controversi e decisivo per il giudizio, comprovanti l’attività di concessionaria della M.L. Auto s.r.l..

Secondo l’assunto dell’amministrazione erariale, le dichiarazioni rese dai terzi e le accertate modalità di pagamento dell’autovettura – che avvenivano tramite caparra e successivo versamento dell’intero prezzo tramite assegni a intestati a M.L. avrebbero dovuto determinare un diverso esito della controversia.

I profili di censura con i quali la ricorrente denuncia la motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria circa fatti controversi e decisivo per il giudizio, risultano inammissibili, in quanto oggetto di impugnazione è una sentenza pubblicata in epoca successiva al 12 settembre 2012, data dalla quale è entrato in vigore il nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che consente l’impugnazione per la diversa ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sebbene la ricorrente abbia lamentato il vizio motivazionale anche rispetto alla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il motivo di ricorso risulta comunque inammissibile.

Secondo i principi consolidati di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831-01).

Tanto è accaduto nel caso di specie, dove i giudici di secondo grado, nel delineare il thema decidendum, hanno tenuto in considerazione le allegazioni difensive ed istruttorie di entrambe le parti (v. parte narrativa della sentenza impugnata), scegliendo poi, di considerare la prevalenza indiziaria di alcune di esse al fine di qualificare i rapporti contrattuali instaurati dalla M.L. Auto s.r.l. come scaturenti da un procacciamento di affari e non, invece, da una attività di vera e propria concessionaria di auto.

Nè il fatto decisivo e controverso, può individuarsi nel “se il contribuente abbia realmente svolto una attività di procacciatore di affari di compravendita d’auto o se le abbia venduto egli stesso” (v. ricorso pag. 7, primo cpv., e prima deduzione del motivo), in primo luogo perchè tale fatto è stato esaminato dai secondi giudici che hanno deciso per la prima soluzione (che cioè costituisse un’attività di procacciamento d’affari), in secondo luogo perchè l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo “fatto decisivo” del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016-02).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore della società controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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