Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20601 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 31/07/2019), n.20601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25056/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

la soc. Coven srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Toscana – Sez. 24 n. 52/24/11 depositata in data 07/09/2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio

2019 dal Cosigliere Dott. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

Per l’anno di imposta 2004 l’Amministrazione finanziaria rideterminava il reddito imponibile della contribuente dai dichiarati Euro 76.027,00 ad Euro 185.093,00, con conseguente richiesta per maggiori Ires, Irap, Iva, interessi e sanzioni pari a Euro 96.418,00.

La richiesta di accertamento con adesione non sfociava ad alcun esito, donde era investita dell’affare la CTP di Grosseto che apprezzava le ragioni del contribuente.

Spiccava appello l’Ufficio, cui resisteva la parte contribuente, eccependo che l’impugnazione fosse sottoscritta dal capo ufficio legale e non dal Direttore provinciale, unico legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’Amministrazione finanziaria, impegnandone il nome.

L’eccezione pregiudiziale di rito era accolta dalla CTR che dichiarava inammissibile l’appello per carenza di legittimazione attiva dell’autore, non essendo presente, prodotta o indicata alcuna delega specifica, nè esposti argomenti in controdeduzione dalla parte pubblica in risposta a tale eccezione.

Propone ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria affidandosi ad unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Con l’unico motivo di gravame si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, art. 11,comma 2, art. 18, comma 3, e art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritenendo nella sostanza che l’Agenzia stia legittimamente in giudizio mediante l’ufficio del contenzioso territorialmente competente e che in ogni caso si presuma delega generale interna dal capo dell’ufficio al responsabile della struttura istituzionalmente compente.

Occorre premettere come l’architettura complessa degli uffici e l’articolazione interna in più strutture comporti atti generali di organizzazione con deleghe funzionali in ragione della competenza specifica e rilevanza esterna in capo ai dipendenti apicali (anche senza qualifica dirigenziale) delle singole strutture, in forza della riforma di cui alla L. n. 127 del 1997.

Sul tema specifico della legittimazione processuale nel rito tributario e costituzione in giudizio nei gradi di merito degli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate questa Suprema Corte è intervenuta in più occasioni, ribadendo la presunzione della delega interorganica (cfr. Cass. V, n. 1949/2013, n. 6691/2014, n. 15470/ 2016, n. 8238/2018, n. 29550/2018).

La censura è conforme alla ribadita giurisprudenza di questa Corte, consolidata già da Cass. Sez. V, Sentenza n. 874 del 15/01/2009, secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura; ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorchè recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà”.

Poichè la sentenza impugnata non si è conformata a questi principi è da ritenere che essa meriti di essere cassata, con conseguente rinvio alla medesima CTR, affinchè esamini il gravame nelle questioni che sono rimaste assorbite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla CTR per la Toscana in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese nel presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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