Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20601 del 07/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20601 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: FALASCHI MILENA

sul ricorso 27,583-2016 proposto da:
PRI TV:111:R \ P1 “l« ; \M(

t:T.95126 , 150162, in persona del
DVI

prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, \
PORTOGI I I ;,S1 12_, presso l’AVVOCATUR \

1″.N1″.R.11.1, Dk.1,1,0

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
1 3 11,1,1C1( )1.1 1″1″.1)1′.MC();
– intimato avverso la sentenza n. 1621/2016 del 1RIK’N.\1.1″, di 1WIZGAMO,
elepositata il 2-1/05/ 2 016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata
I” \LASCI Il.

del

01/02/2018

dal

Consigliere’

Dott.

111,1

Data pubblicazione: 07/08/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Federico Pellicioli proponeva Opposizione avverso verbale di contestazione
intimato dalla Prefettura di Bergamo per emissione di assegno senza provvista,
assumendo di essere impossibilitato ad accedere alla procedura per il cd.
pagamento ritardato per avere proposto istanza di concordato preventivo, che

ln virtù di rituale impugnazione interposta dal Pellicioli, il Tribunale di
Bergamo, accoglieva il gravame ritenendo sussistere il “fatto scusabile” per
l’impossibilità della parte di effettuare il pagamento dell’assegno senza
provvista e per l’effetto annullava l’ordinanza ingiunzione.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Amministrazione sulla base
di due motivi.
Il Pellicioli e rimasto intimato.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilita
nelle fc)rme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difcnsore della
ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di. consiglio.

Atteso che:
dall’esame dei due motivi (ccm i quali si deduce la violazione e la falsa
applicazione degli ari t. 2 e 8 legge n. 386 del 1990, nonché degli arti. 161, 167
e 173 1,.1., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 22 legge n. 689 del 1981 per avere il
giudice del gravame ritenuto che la pendenza di domanda di concordato
preventivo comportasse l’impossibilita assoluta per l’opponente di effettuare il
pagamento tardivo dell’assegno in questi( me

e che comunque avrebbe

ravvisato nell’eventuale pagamento ritardato una violazione della par c( mndicio)
emerge la fondatezza del ricorso, giacche non si confronta con i principi
affermati da questa corte in materia di sanzioni amministrative connesse
all’emissione di assegni senza provvista quanto al fatto scusabile.
tic. 2016 n. 27583 sez. M2 – ud. 01-02-2018
-2-

veniva respinta dal Giudice di pace di Bergamo.

Invero la violazione di emissione di assegno senza provvista, di cui alla L. n.
386 del 1990, art. 2, come sostituito dal DI ,gs. 30 dicembre 1999, n. 507, art.
29, diversamente dal reato previsto dal R.1). 21 dicembre 1933, n. 1736, art.
116, non si consuma nel momento dell’emissione dell’assegno senza che
presso il trattario esista la somma sufficiente, ma quando l’assegno, presentato

gennaio 1996 n. 2261; Cass. peti. 20 novembre 1991 n. 1803).1,a mancanza di
provvista è assunta (pale elemento costitutivo della fattispecie e va valutata al
momento del rifiuto opposto dal trattario al pagamento in tutto o in parte
dell’assegno ed al perfezionamento della violazione risulta del tutto
indifferente l’eventuale esistenza dei fondi al momento dell’emissione del
titolo.
Secondo orientamento consolidato di ciuesta Corte di legittimità (cfr Cass. 17
dicembre 2009 n. 26598; ( ass. 23 agosto 2006 n. 18345), viola il dovere di
diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, il
traente che, non solo non si attenga al dovere di conformare l’andamento del
proprio conto bancario all’esigenza che in ogni momento vi sia disponibilità
del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nel tempo utile per la
loro presentazione, ma anche ove faccia affidamento sulla tolleranza da parte
del trattario di una eccessiva esposizione, per cui assuma il rischio
dell’emissi(me di assegni pur in costanza di una scarsa liquidità, con il rischio
della sopravvenienza di un diletto di provvista al momento della loro
presentazione, costituente, nella specie, un evento neppure imprevedibile,
secondo quanto riferito dal ricorrente, che era ben consapevole dello stato di
decozione in cui versava.

In conclusione, va accolto il ricorso; la sentenza impugnata va quindi cassata
ed il giudizio rinviato, per nuovo esame della vicenda alla luce dei principi

Ric. 2016 n. 27583 sez. M2 – ud. 01-02-2018
-3-

in tempo utile, non viene pagato per difetto di provvista (cfr.: Cass. peli. 18

sopra illustrati, al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato, a
cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio
di legittimità, al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V I -2^ Sezione Civile, il 1°
febbraio 2018.

Il Presidente

DITOSITATO 114 CANCELLERiA
Roma,

E 1 AGO, 2016
….._ _ ………..

,a Corte accoglie il ricorso;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA