Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20600 del 31/08/2017
Cassazione civile, sez. II, 31/08/2017, (ud. 05/04/2017, dep.31/08/2017), n. 20600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18106-2013 proposto da:
P.N., (OMISSIS), P.U. (OMISSIS),
P.C. (OMISSIS), P.O. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO PROSPERI MANGILI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DIONIGI BIANCARDI;
– ricorrenti –
contro
PR.EL., PR.GR., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO
ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CLAUDIO ARRIA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 743/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 12/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/04/2017 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con la sentenza depositata il 12/6/2012 la Corte d’appello di Brescia confermò la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova del 31/8/2010, la quale, in parziale accoglimento della domanda avanzata da Pr.El., determinò il confine corrente con l’immobile di proprietà dei coniugi P.C. e E.A. e, inoltre, condannò quest’ultimi a chiudere una finestra che si apriva sul fondo attoreo, nonchè ad arretrare il fabbricato adibito a garage; ritenuto che P.C., P.N. e P.O. propongono ricorso per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, prospettando due motivi di censura e che Pr.El. e Pr.Gr. resistono con controricorso, a corredo del quale risulta depositata memoria;
considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 352 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 5, non può essere preso in esame per mancanza di autosufficienza, stante che con il motivo al vaglio, in definitiva, i ricorrenti assumono la comproprietà di una stradella posta a separazione dei due stacchi di terreno, sulla base delle risultanze di una prima CTU, poi smentita da altra successiva, di non meglio specificate dichiarazioni testimoniali, rese da B.G. e G.A. e di un atto notarile risalente al 1915, ignoti a questa Corte e ad i quali, non le è, in ogni caso, consentito accedere;
considerato che il secondo motivo, con il quale viene allegata violazione degli artt. 872 e 873 c.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 352 c.p.c., e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, a riguardo dell’arretramento del fabbricato, è privo di giuridico fondamento per più ragioni (il ricorso non si perita di precipuamente disarticolare la motivazione resa sul punto dalla sentenza gravata; adduce circostanze palesemente irrilevanti, quali l’asserita regolarità urbanistica, la mancata determinazione della distanza legale in corso di causa, la non ostinazione della controparte a dedurre la violazione della distanza legale; largamente vacue le ragioni e i documenti che il giudice d’appello non avrebbe approfonditamente vagliato);
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;
considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017