Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20600 del 19/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 19/07/2021), n.20600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 21850-2020 proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS) GIA’ AUSL (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MARIA BRIGHENTI, 23 ED. B, presso lo studio
dell’avvocato MAZZOLI GABRIELLA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TANDOI MARIA CRISTINA;
– ricorrente –
contro
CREDIFARMA SPA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 9210/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 20/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
Che:
L’Azienda Unità Sanitaria Locale (OMISSIS), già AUSL (OMISSIS), ricorre per correzione di errore materiale, nei confronti di Credifarma S.p.a., quale mandataria delle persone elencate nell’intestazione dell’ordinanza n. 9210-2020 di questa Corte, avverso la detta ordinanza, laddove essa, in dispositivo, dichiarato inammissibile il ricorso, condanna per errore “la ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese sostenute”, anziché condannare la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente.
Non svolge difese Credifarma S.p.a..
Diritto
RITENUTO
Che:
Il ricorso è fondato.
Per mero errore materiale, suscettibile di correzione a mezzo dell’apposita procedura, nel decidere il ricorso vertente tra Cradifarma S.p.a., nella indicata qualità, e l’Azienda Unità Sanitaria Locale (OMISSIS), questa Corte, nell’ordinanza n. 9210-2020, ha così disposto: “condanna la ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità”, mentre avrebbe dovuto ovviamente disporre: “condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudkio di legittimità”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone che, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 9210-2020, laddove è scritto: “condanna la ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità”, debba invece intendersi scritto: “condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità”, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021