Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20600 del 07/08/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20600 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: FALASCHI MILENA
ORDINANZA
sul ricorso 22067 2016 proposto da:
MUTI’ I 11:1ZA 131′.’,NN,\T,NTO C.F.80002330621, in persona del
preietto
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1)11
PC )R1’0( ;i l I
I 12, presso l’AVV(
‘R.\ C; I
RAI i 1)11,1,0
ST.V1O, che la rappresenta e difende ope legis -,
– ricorrente contro
11\OC \ 101IN
– intimato avverso
la
11’2.\:1:,\’
sentenza
n.
1403/2(116
del
TRIBUNALI’,
di
), depositata il 07/06/2016:
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata
\
\S(111.
del
01/02/ 2 018
dal
:onsigliere
Dott.
\.111,1′,N
Data pubblicazione: 07/08/2018
FATTI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Carmine Remo proponeva opposizione avverso verbale di contestazione
intimato dalla Prefettura di Benevento per emissione
di assegno senza
provvista, eccependo la prescrizione e la decadenza per avere provveduto a
fornire la prova dell’avvenuto pagamento, e il Giudice di pace di GAle Sannita,
In virtù di rituale impugnazione interposta dalla Prefettura, il Tribunale di
Benevento,dichiarava inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 342 c.p.c..
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Amministrazione sulla base
di un unico motivo.
Il Remo è rimasto intimato.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ìI dif -ensore della
ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
dall’esame dell’unico motivo (col eitiale si deduce la violazi(me e la falsa
applicazione dell’art. 342 c.p.c. per avere il giudice del gravame ritenuto
inammissibile l’appello non avendo indicato precisamesnte le modifiche “che
questo giudice avrebbe dovuto apportare’ alla decisione impugnata) emerge la
fondatezza del ricorso alla luce della recente sentenza delle Sez. 1 n. di cluesta
Corte di legittimità, n. 27199 del 2 017.
Il Tribunale ha ritenuto che, per effetto della riforma dell’art. 342 c.p.c.
introdotta dall’art. 54, comma 1, lettera (0a), del d.l. 22 giugno 9 01 2 , n. 83
(convertito nella 1. 7 agosto 2(112, n. 134), colui il quale intenda proporre
appello non possa limitarsi a flprOpOlTe le ragioni in tatto ed in diritto già
prospettate in primo grado, ma deve indicare “il contenuto della nuova
valutazione richiesta al giudice di secc)ndo grado, suggerendo le modifiche che
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nella resistenza dell’Amministrazione, accoglieva l’opposizione.
d()vrebbero essere apportale al provvedimento…tale modifica rende
necessario che l’atto di appello sia redatto come una sorta di proposta di
sentenza”.
Come già stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si tratta di una tesi
insostenibile, per cui e stato affermato il principi() secondo il quale «( ;li arti.
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con rnodificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134,
vanno interpretati nel senso che l’impugnazi(me deve contenere una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argo mentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazi(me della pernuinente natura di revisio
prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto) alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba
rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di
un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grad( w.
Ciò posto in diritto, occorre procedere all’esame dell’atto di appello, tenendo
presente che in simili casi la Corte di cassazione anche giudice del fatto,
inteso come fatto processuale. Si rileva in punto di fatto che l’appello
proposto dal Comune deduceva, in primo luogo, il mancato rilievo d’ufficio
dell’inammissibilità dell’opposizione, proposta oltre i trenta giorni dalla
notificazi(me dell’ordinanza ingiunzione; con un secondo motivo, la erroneità
della ritenuta presc(me della pretesa fiscale; con l’ultima censura, la
violazione dell’art. I 16 c.p.c. quanto alla asserita prova fornita dall’opponente
circa l’avvenuto) pagamento dell’assegno emesso) senza provvista.
l’ctridate (i int -cm -Rime che fo)ssero tali doglianzc, esse erano) chiare e su esse il
Tribunale doveva decidere, e non dichiarare l’appello) inammissibile. (si),,z.i.{5
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In conclusione, va accolto il ricorso; la sentenza impugnata va quindi cassata
ed il giudizio rinviato, per nuovo esame dei motivi di appello alla luce del
principio sopra illustrato, al Tribunale di Benevento, in persona di diverso
magistrato, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.
Stante raccoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei
C( mma 1-quater, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, in misura pan a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma I -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
,a Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, inche per le spese del presente giudizio
di legittimità, al Tribunale di Benevento, iii pers(ma di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI -2^ Sezi(me Civile, il 1°
febbraio 2018.
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCEL LERL:,
Roma,
AGQ, 2010′
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,