Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2060 del 30/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2060 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 19151-2010 proposto da:
PERROTTA

EMILIA

C.F.

PRRMLE26E61L860H,

vedova

ADINOLFI, ADINOLFI ILDE C.F. DNLLDI61D44F839E, già
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BARBERINI 3,
presso lo studio dell’avvocato PARLATO GUIDO, che le
rappresenta e difende, giusta delega in atti e da
2013
3466

ultimo presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;
– ricorrente –


4.

contro

– A.R.I.N. – AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI IN

Data pubblicazione: 30/01/2014

LIQUIDAZIONE

07679350632,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, – A.R.I.N. – AZIENDA
SPECIALE, in persona del Commissario liquidatore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SARDEGNA

50,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE MERILLI,

giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n.

3289/2010

D’APPELLO di NAPOLI, depositata

della CORTE

il 23/04/2010

R.G.N.

447/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

03/12/2013

dal Consigliere Dott. PIETRO

VENUTI;
udito l’Avvocato PARLATO GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE ) che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

rappresentate e difese dall’avvocato TURRA’ SERGIO,

R.G. n. 19151/10
Ud. 3 dic. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

proposte da Perrotta Emilia e Adinolfi Ilide, quali eredi di Adinolfi
Alessandro, nei confronti di ARIN S.p.A. e di ARIN – Azienda
Risorse Idriche di Napoli, in liquidazione, dichiarava che
l’indennità di incentivazione percepita dal loro dante causa,
prevista dall’accodo sindacale del 2 settembre 1971, era
computabile nella base di calcolo della pensione aziendale a lui
spettante; condannava le convenute, in solido, al pagamento a
favore delle suddette eredi delle differenze pensionistiche dovute
al loro dante causa nonché al pagamento delle differenze dovute
a Perrotta Emilia a titolo di pensione di reversibilità, oltre
accessori di legge.
Su impugnazione delle Aziend,R. suddette, la Corte dAppello
di Napoli, con sentenza del 20 – 23 aprile 2010, in riforma della
decisione di primo grado, rigettava le domande.
Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte anzidetta,
ricostruito il sistema pensionistico applicabile ai dipendenti
dell’ARIN assunti in data anteriore al 30 gennaio 1963,
osservava che l’indennità di incentivazione aveva il carattere
della continuità, in quanto, ancorchè erogata nelle sole giornate
di effettiva presenza, era causalmente correlata all’ordinaria
prestazione lavorativa e dunque, quale elemento fisso e
continuativo della retribuzione, doveva essere computata nel
trattamento pensionistico aziendale ai sensi dell’art. 30 D.L. n.
55 del 1983, convertito nella L. n. 131 del 1983, che aveva
equiparato dal l° gennaio 1987 i criteri di determinazione della
base di calcolo di tale trattamento al sistema pensionistico della
Cassa di Previdenza Dipendenti Enti Locali (CPDEL).

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento delle domande

2

Tuttavia, aggiungeva la Corte, nella specie le originarie
ricorrenti – alle quali incombeva l’onere della prova della
percezione in via continuativa, da parte del loro dante causa,
dell’indennità in questione nell’anno precedente il suo
collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 64 del regolamento
organico dell’Azienda – avevano prodotto in giudizio due soli

1987, nonché cinque statini della pensione di reversibilità
percepita dalla Perrotta, documenti tutti palesemente
insufficienti ai fmi di detta prova.
Per la cassazione di questa sentenza propongono ricorso
Perrotta Emilia e Adinolfi Ilide sulla base di tre motivi, illustrati
da successiva memoria. Le Aziende resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunziata violazione degli artt. 342
e 345 cod. proc. civ. nonché omessa e contraddittoria
motivazione su un punto essenziale della controversia.
Si deduce che in primo grado le Azi.ende convenute non
avevano contestato che il defunto Adinolfi Alessandro fosse stato
effettivamente presente nel corso dell’ultimo anno del rapporto
né che avesse percepito l’indennità di incentivazione nella
misura indicata nel prospetto contabile prodotto con il ricorso
introduttivo. Solo in appello le aziende avevano contestato tali
circostanze, introducendo nel processo temi di indagini nuovi e
perciò inammissibili.
2. Con il secondo motivo è denunziata violazione degli artt.
416 e 212 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. nonché omessa
e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della
controversia.
Si afferma che, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, le
Aziende convenute avevano depositato un prospetto nel quale
erano stati indicati gli importi dell’indennità di incentivazione
percepita da Adinolfi Alessandro nell’ultimo anno di servizio
nonché le differenze pensionistiche maturate anno per anno dal

statini paga del loro congiunto, relativi ai mesi di luglio ed agosto

3

medesimo. Ancorchè tali differenze fossero state calcolate in
misura inferiore al dovuto, le ricorrenti avevano aderito a tali
conteggi e su tali basi il giudice di primo grado aveva accolto le
domande. La Corte di merito ha viceversa rigettato le domande,
ritenendo non provate le pretese, in violazione dei principi di non
contestazione e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

nonché omessa e contraddittoria motivazione.
Si deduce che l’indennità di incentivazione presenta i
caratteri della continuità, fissità ed obbligatorietà a prescindere
dalla effettiva e concreta sua erogazione; che essa, in virtù della
normativa che la regola ed in particolare della delibera n. 404/87
della Commissione Amministratrice dell’ARIN – che ha stabilito
che la pensione aziendale debba essere liquidata sulla base del
trattamento retributivo percepito dall’interessato, in esso
compresi tutti gli elementi retributivi aventi carattere di
continuità e fissità -, va computata nel trattamento pensionistico
aziendale; che la decisione impugnata, che ha ritenuto che
siffatta computabilità non potesse essere riconosciuta se non in
presenza della prova circa l’effettiva erogazione dell’emolumento
nel corso dell’intera durata del rapporto, si pone in manifesto
contrasto con la disciplina introdotta dalla delibera n. 404/87
sopra citata, con l’accordo sindacale del 2 settembre 1971,
istitutivo dell’indennità in questione, e con la successiva delibera
del 29 maggio 1975, che l’ha resa definitiva.
4. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione, non è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il
carattere della continuità di un determinato compenso non può
essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in
relazione alla particolare natura di ciascun compenso.
Conseguentemente deve considerarsi fornita di tale carattere
l’indennità di incentivazione (o di presenza), corrisposta in base
alla disciplina aziendale ai dipendenti dell’ARIN, in quanto essa,

3. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 1362 cod. civ.

4

ancorchè erogata nelle sole giornate di effettiva presenza, è
casualmente correlata all’ordinaria prestazione lavorativa. Tale
indennità, pertanto, è computabile nel trattamento pensionistico
in quanto, ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 55 del 1983, convertito
nella L. n. 131 del 1983, possono rientrare nel trattamento
pensionistico dei dipendenti degli enti locali – al quale dall’I

pensionistico dei propri dipendenti – tutti gli emolumenti fissi e
continuativi dovuti come remunerazione dell’attività lavorativa
(Cass. n. 15418/2000; Cass. n. 20734/07; Cass. n. 8114/08;
Cass. 25237/09; Cass. 11337/10; Cass. 14161/11; Cass.
18746/13).
La Corte di merito si è adeguata a tali principi, ma ha
ritenuto che la domanda non potesse essere accolta per
mancanza di prova, avendo la ricorrente prodotto appena due
statini paga relativi ai mesi di luglio e agosto 1987, antecedenti
la data di collocazione a riposo di Adinolfi Alessandro (gli statini
relativi alla pensione di reversibilità percepita da Perrotta Emilia
non sono stati considerati dalla Corte di merito, essendo
all’evidenza irrilevanti ai fini di cui trattasi).
Tale pronuncia va confermata, in quanto rispettosa dei
criteri che regolano la materia e priva delle dedotte violazioni di
legge e di vizi di motivazione.
Come risulta dal ricorso in esame, l’indennità di
incentivazione venne introdotta in via sperimentale, allo scopo di
scoraggiare la tendenza assenteistica nei posti di lavoro,
dall’accordo sindacale del 2 settembre 1971, ratificato con
delibera aziendale del 27 novembre 1971, con il quale venne
stabilito di corrispondere al personale AMAN (poi ARIN) una
indennità nella misura dello 0,80% dello stipendio lordo di fatto
percepito, per ogni giorno di effettiva presenza e fmo ad un
massimo di 22 giorni al mese.
Successivamente, con delibera del 29 aprile 1975, la
Commissione Amministratrice dell’ARIN rese definitiva

gennaio 1987 l’Azienda suddetta ha equiparato il trattamento

5

l’indennità in questione, avendo accertato che erano state
raggiunte le finalità che avevano ispirato l’introduzione di tale
indennità, e cioè una massiccia contrazione delle assenze e dei
permessi, con conseguente più elevato indice di produttività.
Con la stessa delibera si stabilì altresì che l’indennità di
incentivazione costituisse parte integrante delle disposizioni di

Gli artt. 64 e 65 di tale regolamento, richiamati in ricorso,
stabiliscono rispettivamente che la pensione globale dopo 40
anni di servizio, si computa nella misura del 95% dello stipendio
medio dell’ultimo anno, mentre coloro che cessano dal servizio
con meno di 40 anni di anzianità e non meno di 16, hanno
diritto ad una pensione pari a tanti quarantesimi del 95% di cui
innanzi, per quanti sono gli anni di servizio maturati.
Tali disposizioni sono state da ultimo confermate dagli
accordi aziendali del 6 giugno 1967 e 5 gennaio 1968, ratificati
dall’Azienda con apposite delibere, con i quali si è previsto che

“la determinazione della pensione continuerà ad essere effettuata
sulla base dello stipendio medio dell’ultimo anno”, in esso
compresa, alla stregua dei principi elaborati da questa Corte,
sopra enunciati, l’indennità di incentivazione percepita nei giorni
di effettiva presenza dei lavoratori.
Orbene, appare evidente come correttamente la Corte di
merito abbia ritenuto che i due statini paga prodotti dal
ricorrente fossero insufficienti ai fini della determinazione delle
differenze derivanti dal computo, nel trattamento pensionistico,
dell’indennità di incentivazione.
L’assunto delle ricorrenti, secondo cui, avuto riguardo ai
caratteri della continuità e fissità dell’indennità in parola, non
sarebbe necessaria la dimostrazione della somma effettivamente
percepita a tale titolo ai fini del computo della stessa nel
trattamento pensionistico, è errato sotto un duplice profilo.
Da un lato, esso non tiene conto che l’indennità in esame
non va corrisposta in misura fissa, ma in base a ciascun giorno

cui al regolamento organico aziendale del 22 settembre 1945.

6

di effettiva presenza “e con un massimo di 22 giorni mensili”,
secondo gli accordi e le delibere di ratifica innanzi citati;
dall’altro, non considera che la determinazione della pensione va
effettuata “sulla base dello stipendio medio dell’ultimo anno”, in
esso compresa l’indennità in questione, onde ai fmi del computo
della stessa nel trattamento pensionistico non può prescindersi

Quanto alla censura relativa alla mancata contestazione, in
primo grado, della pretesa delle ricorrenti ed alla avvenuta
produzione da parte delle Aziende di un prospetto contabile con
la indicazione delle differenze pensionistiche spettanti al defunto
Adinolfi Alessandro, le ricorrenti, nonostante l’affermazione
contenuta a pag. 11 del ricorso (

“in osservanza del principio di

autosufficienza del ricorso, si allega qui il prospetto contabile
redatto dalle aziende resistenti”….) non hanno depositato detto
prospetto, non consentendo così la verifica della censura in
esame.
Risulta peraltro che le Aziende, nel proporre appello avverso
la decisione di primo grado, hanno insistito nelle contestazioni
formulate sia con riferimento all’an che al quantum, osservando
che agli atti non vi erano documenti comprovanti la percezione e
la entità della indennità di incentivazione e che alcun rilievo
poteva attribuirsi ai conteggi allegati dalle stesse Aziende, non
costituendo essi riconoscimento dei diritti asseritamente vantati
dalle ricorrenti nè potendo supplire al mancato assolvimento
dell’onere probatorio posto a carico delle medesime.
E tali deduzioni sono state implicitamente accolte dalla
Corte territoriale, la quale, nel rigettare le domande, ha omesso
ogni riferimento ai conteggi in questione, evidentemente
ritenendo che essi non potessero essere fatti valere nei confronti
delle Aziende.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, previa
compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio,

dall’importo percepito a tale titolo in detto anno.

7

avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie in esame e agli
esiti alterni dei giudizi di merito.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma in data 3 dicembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA