Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2060 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9857-2010 proposto da:

SACCARGIA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONIO MANCA, unitamente all’Avvocato GIOVANNI PAOLO

GALLERI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 54/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il rigetto

e inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 10 – 17 febbraio 2009, pronunciando sull’appello avverso la decisione della locale Commissione Tributaria Provinciale, proposto da S.R.L. SACCARGIA, in relazione all’avviso di accertamento IRPEF e ILOR per l’anno 1996, rigettava l’interposto gravame, con la condanna della soccombente alle spese, tenuto conto di quanto a suo tempo dichiarato da terzi ai verbalizzanti della Guardia di Finanza, laddove poi dal confronto delle dichiarazioni originarie con quello identificate emergevano incongruenze.

Il collegio non riteneva sussistenti nè le condizioni, nè le motivazioni per modificare le decisioni assunte dalle primi giudici. Tutto concorreva a rendere poco credibili le successive ritrattazioni fatte da C.T..

Avverso l’anzidetta decisione pubblicata, mediante deposito, il 17 febbraio 2009, ha proposto ricorso per cassazione la S.r.l. SACCARGIA, con atto notificato il 6 aprile 2010, affidato ad un solo motivo, variamente articolato, per l’asserita violazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 40, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., nonchè per vizio di motivazione della sentenza impugnata, tanto in relazione a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 10, nn. 3 e 5.

In seguito, l’Avvocatura Generale dello Stato, per l’Agenzia delle Entrate, non avendo resistito mediante tempestivo controricorso, ha depositato atto di costituzione al fine di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione.

Il ricorso è inammissibile, in quanto redatto senza la formulazione di alcun quesito di diritto, nè di alcun momento di sintesi, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Nella specie, invero, trattandosi di sentenza depositata il 17 febbraio 2009, è ancora applicabile, ratione temporis, l’art. 366 – bis c.p.c., ancorchè abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), il cui art. 58, comma 5, dettava infatti apposita disciplina transitoria (“Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge “, avvenuta il 4 luglio 2009. Cfr. tra le altre Cass. V civ. n. 24597 del 19/11/2014, secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del menzionato decreto, e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma.

Infine, va appena osservato, per completezza di trattazione, come l’anzidetta carenza d’indicazioni, occorrenti ex art. 366 – bis cit., ben possa rilevarsi anche d’ufficio da parte di questo collegio giudicante (cfr. in proposito, tra l’altro, Cass. 3 civ., ordinanza n. 16002 del 18/07/2007, secondo cui l’espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità palesa non solo che l’interesse tutelato dalla norma – o meglio dalle norme, posto che l’indicazione di tale sanzione è prima contenuta nell’art. 366, n. 4 e poi ripetuta nell’art. 366 – bis – non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio – come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall’espressione preliminare evocativa della sanzione “a pena di” – ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l’atteggiamento della controparte, poichè, allorquando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l’atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità dall’art. 156 c.p.c.. Infatti, l’espresso ricorso, da parte del legislatore, alla sanzione della inammissibilità impedisce che il giudice possa ritenere soddisfatta l’esigenza, a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma, contemplandone le radicale conseguenza nell’ipotesi di sua mancanza, in modo diverso dal requisito formale appositamente prescritto).

Tenuto conto, infine, che il ricorso introduttivo risale all’anno 2002, nonchè della definizione in rito del ricorso, laddove peraltro l’Agenzia si è limitata a depositare il suddetto atto di costituzione, peraltro senza formularvi conclusioni, si ravvisano valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara INNAMMISIBILE il ricorso, nonchè integralmente compensate tra le parti le relative spese.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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