Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2060 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27721/2013 R.G. proposto da:

M.G., con il prof. avv. Raffaello Lupi, e l’avv. Claudio

Lucisano, e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in

Roma, alla via Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale delle

Marche, Ancona, n. 27/02/2013 pronunciata il 22 marzo 2013 e

depositata il 12 aprile 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 dicembre

2021 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. Il contribuente, già pilota di Formula 1, era raggiunto dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria che chiedeva il pagamento di Euro 77.710,53 a titolo di Irpef, Irap e Iva, oltre ad addizionali regionale e comunale, interessi e sanzioni per altri 68.217,00 Euro in relazione all’anno d’imposta 2005. In particolare, l’Ufficio rettificava i redditi del contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, sulla base di introiti che si ritenevano percepiti ma non dichiarati in relazione a tre contratti di sponsorizzazioni riguardanti l’attività professionale di pilota.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo contestando la sussistenza dei presupposti per procedere all’accertamento, evidenziando la mancata partecipazione alle gare indicate nei contratti e il ruolo determinante della società di management sportivo. La Commissione tributaria provinciale rigettava il gravame confermando la legittimità dell’operato dell’Ufficio.

3. Il contribuente insorgeva con appello, rinnovando le doglianze già svolte in primo grado, cui resisteva l’Ufficio. La CTR rigettava l’appello ritendendo sussistenti presunzioni gravi, precise e concordanti per giustificare la rettifica del reddito, tenuto conto della menzione espressa del nome del contribuente nei contratti di sponsorizzazione, con l’effetto di poter ritenere che il contribuente avesse ceduto alla società di management sportivo i diritti di sfruttamento della sua immagine.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente che svolge tre motivi di ricorso, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Si premette che il ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ivi allegando le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia della riscossione, la comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate e l’attestazione del pagamento dell’intera somma dovuta ad estinzione del debito erariale ivi quantificato.

2. Rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, tale comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

3. Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

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