Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 206 del 09/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 206 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore
generale pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrenteContro
DI MARTINO ANTONINO
-intimato-
avverso la sentenza n.58/17/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il 7.4.
2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 09/01/2014
udienza
del
10.10.2013
dal
Consigliere
Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Marco La Greca;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.Federico Sorrentino, che ha concluso per
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a
cinque motivi, per la cassazione della sentenza,
indicata in epigrafe, con la quale la Commissione
Tributaria Regionale della Campania,
l’appello,
rigettandone
aveva confermato la decisione di primo
grado di parziale accoglimento del ricorso proposto da
Antonino Di Martino avverso l’avviso di accertamento
con il quale era stato rideterminato il reddito, ai
fini IRPEF ed addizionale regionale per l’anno di
imposta 1998, ai sensi dell’art.38 del d.p.r. 600/1973
(D.M.10.9.1992).
In particolare, i Giudici di appello ritenevano di
confermare la decisione dei primi Giudici che avevano
ridotto il reddito accertato in lire 50 milioni
“essendo stati effettuati nello stesso periodo da parte
del contribuente dismissioni sia mobiliari che
immobiliari che fanno ritenere eccessivo l’accertamento
operato”.
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l’accoglimento del ricorso.
Antonino Di Martino (cui il ricorso risulta
tempestivamente notificato sia personalmente che presso
il domiciliatario) non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso – rubricato
relazione all’art.360 n.4 c.p.c.) – l’Agenzia delle
Entrate deduce che la Commissione campana, malgrado il
contribuente nel ricorso non avesse mai contestato la
metodologia accertativa, né nei suoi presupposti né nel
tipo di calcoli concretamente eseguiti, avesse assunto
quale nucleo motivazionale proprio dette eccezioni mai
svolte. Né tale questione, Jempre secondo la ricorrente,
era stata introdotta dalla sentenza di primo grado che
si fondava su una diversa argomentazione, ovvero la
mancanza di altri riscontri agli elementi sulla base
dei quali l’ufficio aveva accertato il maggior reddito.
1.1. Il motivo, a parte il rilievo di inammissibilità
per carenza di autosufficienza non essendo stato
riportato l’integrale contenuto della sentenza di primo
grado, appare, comunque, infondato laddove dal
contenuto del ricorso introduttivo proposto dal
contribuente (riportato per stralci in ricorso) emerge
che la questione relativa agli acquisti ed alle vendite
di unità immobiliari era stata introdotta dal
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violazione dell’art.112 c.p.c. per extrapetizione (in
contribuente in giudizio tra i motivi di opposizione.
2. Con il secondo motivo – sempre rubricato violazione
dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia (in relazione
all’art.360
n.4
c.p.c.)-
la
ricorrente
denuncia
l’omessa pronuncia da parte della Commissione regionale
censure mosse con l’atto di
appello; ed, in subordine, una pronuncia extrapetita
laddove il Giudice di appello aveva annullato
integralmente l’avviso di accertamento malgrado lo
stesso fosse stato impugnato solo parzialmente.
3.Con il terzo motivo si deduce la violazione
dell’art.36;
II
comma
n.4
del
d.lgs.n.546/92
e
dell’art.111 Cost- in subordine, omessa o, comunque
insufficiente motivazione.
In particolare, viene denunciata la sentenza
impugnata di motivazione apparente ovvero gravemente
insufficiente per avere confermato la riduzione nel
quantum dell’accertamento effettuata dai primi Giudici
con la sintetica affermazione “essendo state effettuate
nello stesso periodo da parte del contribuente
dismissioni sia mobiliari che immobiliari che fanno
ritenere eccessivo l’accertamento operato’.
I motivi, trattati congiuntamente, sono fondati.
Il Giudice di merito ha, infatti, solo apparentemente
motivato senza neanche esaminare le specifiche censure
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campana su specifiche
mosse alla sentenza di primo grado con l’atto di
appello e riportate, in ossequio, al principio di
autosufficienza in ricorso.
La motivazione adottata è, d’altra parte, apparente
avendo il Giudice di merito indicato gli elementi da
alcuna disamina logica giuridica, rendendo quindi, la
motivazione assolutamente inidonea a consentire il
controllo delle ragioni poste a fondamento della
decisione (cfr, tra le altre Cass. n.2067 del 1998).
L’accoglimento di questi motivi esime questa Corte
dall’esame degli altri due mezzi (con i quali si è
dedotta la violazione dell’art.38 d.p.r. n.600/73 ;e’e
degli artt.2727 e 1415 c.c. nonché un ulteriore omessa
pronuncia ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c. da ritenersi
assorbiti).
In conclusione, rigettato il primo motivo,
in
accoglimento del secondo e del terzo, assorbiti gli
altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio,
anche per il regolamento delle spese processuali, a
diversa sezione della Commissione tributaria regionale
della Campania.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad
5
cui ha tratto il proprio convincimento senza compierne
ESENTE DA
GISTRA 7,10NF
Al SENSI DFL
N. 13; “Fr’,:=.
•
altra Sezione della Commissione tributaria regionale
MOXERIAuesuíi\ RIA
della Campania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
10.10.2013.