Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20599 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 31/07/2019), n.20599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4082/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

la soc. P.D. & Figlio srl, con l’avv. Luigi

Vannetiello, nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emilia

Spiniello, in Roma alla via Quintilio Varo, n. 68;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Campania, Sez. staccata di Salerno – Sez. 09 n. 09/09/12 depositata

in data 19/01/2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

Per l’anno di imposta 2005 la società contribuente vedeva accertato il proprio reddito dai dichiarati Euro 15.201,00 a Euro 118.231,00, in seguito ai rilievi emersi dal PVC redatto il 28 aprile 2008.

Ricorreva alla CTP contestando nel merito la fondatezza del provvedimento di cui preliminarmente stigmatizzava la notifica avvenuta senza rispettare il termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni e senza che fossero indicate le motivate ragioni di urgenza tali da non consentire il decorso del termine.

L’argomento trovava favorevole apprezzamento in entrambi i gradi di merito, donde ricorre per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico motivo di gravame, cui replica con puntuale controricorso la parte contribuente che in prossimità dell’udienza ha altresì depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Con l’unico articolato motivo la difesa erariale solleva violazione e falsa applicazione di legge, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè dei principi sulla nullità degli atti con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella sostanza lamentando che i giudici di merito abbiano sanzionato con la nullità dell’atto la violazione del termine dilatorio per la notifica, in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, senza la quale -in ipotesi della difesa erariale- non si può ritenere nullo un atto o provvedimento amministrativo che assolva i requisiti generali sugli elementi costitutivi degli atti (L. n. 241 del 1990, art. 21 septies).

Se è pur vero che le ipotesi di nullità del provvedimento sono fissate dalla legge generale sul procedimento amministrativo nei quattro casi: carenza assoluta di attribuzione, mancanza degli elementi costitutivi, elusione di giudicato, altri casi previsti dalla legge, e che, quindi, le ulteriori ipotesi di nullità debbono essere espressamente previste in disposizioni di legge, non di meno nel caso di specie si è giunti a ritenere il termine dilatorio qual elemento essenziale, perchè manifestazione del diritto del contribuente al contraddittorio procedimentale prima che processuale, diritto non comprimibile senza adeguate ragioni di pubblico interesse, come il concreto rischio di sottrarsi ad azioni conservative od esecutive, cioè sostanzialmente ad un uso distorto (quindi un abuso) del diritto di difesa.

Ed infatti, come chiarito da questa Suprema Corte, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositìvo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste quindi nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (cfr., da ultimo, l’ampia ricostruzione del percorso giuridico in Cass. V, n. 24004/2018).

A tali principi si è attenuta la sentenza qui gravata, sicchè il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese del grado di giudizio in ragione del momento del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese di lite per il presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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