Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20599 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15756/2013 R.G. proposto da:

T.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in

atti, dagli Avv.ti Carlo Rusconi e Claudio D’Angelantonio, con

domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Giovanni Pierluigi

da Palestrina, 47;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 40/20/2013, depositata in data 18 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2020 dal consigliere Dott. Michele Cataldi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente T.A., iscritto nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, un avviso d’accertamento con il quale, relativamente all’anno d’imposta 2006, ha verificato l’omessa dichiarazione di redditi da lavoro autonomo, in quanto dichiarati invece come redditi da lavoro dipendente, e l’erroneo utilizzo del tasso di cambio dei medesimi redditi, percepiti in franchi svizzeri e da convertire ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9. Pertanto, l’Ufficio ha rettificato il reddito imponibile del contribuente ai fini Irpef, quantificando l’imposta dovuta, oltre agli interessi ed alle sanzioni.

Il contribuente ha proposto istanza di autotutela, sostenendo di aver diritto all’applicazione, ratione temporis, dell’art. 188 t.u.i.r. (abrogato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 31, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), che, per gli iscritti nelle liste dell’anagrafe del Comune di campione d’Italia, prevede il tasso convenzionale di cambio, stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in deroga al tasso corrente di cui all’art. 9 t.u.i.r., comma 2.

L’Amministrazione ha accolto l’istanza, ma ha contemporaneamente, rideterminato al tasso convenzionale anche le ritenute, costituenti anticipazioni d’imposta realizzate per il tramite del sostituto, nel caso di specie il Comune di campione d’Italia, che le aveva invece calcolate sui compensi erogati in franchi svizzeri, convertendole quindi in Euro al tasso corrente.

2. Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Como, che ha respinto il ricorso, ed ha quindi proposto appello, che l’adita Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto con la sentenza n. 40/20/2013, depositata in data 18 febbraio 2013.

3. Il contribuente ha allora proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza d’appello, affidato ad un solo motivo.

4. L’Amministrazione si è costituita con controricorso.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente censura la sentenza impugnata per l’asserita omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella circostanza che il Comune di campione d’Italia ha effettivamente operato, nei confronti del medesimo contribuente e nell’anno d’imposta 2006, ritenute per Euro 12.267,00, come da importo indicato nel modello 770 2007 dello stesso ente, sostituto d’imposta.

Il motivo è inammissibile, atteso che non coglie la ratio decidendi della controversia espressa dalla sentenza impugnata, nella quale la circostanza della quantificazione, in Euro 12.267,00, delle ritenute da parte del Comune de quo non è messa in discussione in fatto, ed anzi è presupposta, come si ricava inequivocabilmente dalla lettura della narrativa, oltre che della parte motiva, della decisione della CTR. La quale, invece, ha ritenuto che l’applicazione del tasso convenzionale di conversione, da franchi svizzeri in Euro, dei redditi imponibili, dovesse necessariamente applicarsi anche al cambio delle ritenute anticipate dal sostituto, al fine di quantificare correttamente l’intera obbligazione tributaria effettivamente dovuta dal contribuente.

Pertanto, la decisione impugnata argomenta in ordine all’interpretazione ed all’applicazione dell’art. 188 t.u.i.r. vigente ratione temporis, questione di diritto eventualmente censurabile, piuttosto, con il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che il ricorrente non ha però denunciato, e che comunque sarebbe infondato, avendo questa Corte già precisato che ” Il reddito delle persone fisiche residenti nel Comune di Campione d’Italia, ed ivi prodotto in franchi svizzeri, va computato in lire italiane, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 9 e 132, nel testo “ratione temporis” vigente, e sulla base di un tasso di cambio stabilito dal Ministro del Tesoro per ogni franco svizzero, mentre il relativo debito d’imposta è assolto nella predetta valuta, per un ammontare esteso all’intera obbligazione tributaria; ne consegue che anche le ritenute d’acconto, che sono anticipazioni d’imposta realizzate per il tramite del sostituto, vanno sottoposte al regime di cambio previsto dalla norma citata, che, configurando un regime fiscale particolare, è di stretta interpretazione ed ha la sola finalità di tenere indenne il contribuente dalle oscillazioni del cambio relative alla moneta nella quale il reddito è percepito.”.

2.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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