Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20598 del 31/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 31/08/2017, (ud. 14/03/2017, dep.31/08/2017),  n. 20598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 6155/13) proposto da:

C.D. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, per procura a

margine del ricorso, dall’avv. Giancarlo Messuti e dall’avv.

Francesco Galluccio Mezio e con domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Carla Licignano, in Roma, via Amelia n. 15;

– ricorrente –

contro

s.r.l. IMMOBILIARE COIS in liquidazione (P.IVA: (OMISSIS))in persona

del suo liquidatore pro tempore sig.ra C.A.;

rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Orlandini giusta procura

a margine del controricorso; elettivamente domiciliata presso la

s.r.l. (OMISSIS);

– controricorrente-

nonchè nei confronti di:

Fallimento di C.E.;

– parte intimata –

avverso la sentenza n. 465/2012 della Corte di Appello di Lecce,

dell’ 8 maggio/5 luglio 2012, non notificata.

Udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 14 marzo 2017 dal

Consigliere dr. Bianchini Bruno;

udito l’avv Francesco Galluccio Mezio, per il ricorrente e l’avv.

Alessandro Orlandini per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. RUSSO Rosario, che ha concluso per l’accoglimento dei

primi quattro motivi, assorbito il 5.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Immobiliare COIS in liquidazione, con atto notificato il 23 maggio 1996 innanzi al Tribunale di Lecce, chiese che venisse dichiarata la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare, stipulato nel 1987 con E. e C.D. dal passato amministratore P.O., dichiarato fallito, e di cui era stata rinvenuta una copia agli atti della società; in tale contratto, in cui la società figurava promittente venditrice, il prezzo convenuto era indicato in Lire 130 milioni, di cui 25 pagati al momento del preliminare e gli altri regolati con tre effetti da Lire 35 milioni ciascuno; dal momento che agli atti non risultava la prova di alcun pagamento, l’attrice affermò di essersi rivolta ai C., i quali avrebbero esibito altra copia del medesimo contratto che, da un lato, portava la cancellatura di C.E. dalla indicazione delle parti contraenti e la sostituzione con il nominativo di C.S.; dall’altro recava in calce tre quietanze a firma del P. con timbro COIS per un importo di lire 80 milioni.

Su tali presupposti di fatto e ritenendo che tali quietanze non fossero opponibili alla società in quanto prive di data certa e perchè le somme che si assumevano corrisposte non avrebbero trovato riscontro nei registri contabili della società, citò In giudizio sia C.D. sia il fallimento di C.: affinchè venisse dichiarato l’inadempimento di entrambi, previo accertamento della simulazione delle indicate quietanze; perchè fosse dichiarata la risoluzione del contratto, anche in forza della clausola risolutiva espressa che risultava ivi pattuita; perchè il C. fosse condannato alla restituzione dell’immobile oltre al pagamento della penale di Lire 10 milioni.

Si costituì C.D. che, richiamati i rapporti tra le parti – dai quali sarebbe emerso che l’unico promissario acquirente sarebbe stato l’esponente e non già il padre E. – avrebbe versato complessivamente 128 milioni di Lire, dei 130 complessivi, in quanto in calce al preliminare che depositava, vi sarebbe stata l’attestazione del versamento di Lire 103 milioni; giustificò il mancato pagamento dei residui due milioni di lire, invocando l’exceptio inadimpleti non est adimplendum, in relazione al mancato completamento delle opere esterne alla villetta oggetto di preliminare – che dovevano essere eseguite dalla COIS – ed alla iscrizione di ipoteca giudiziale sul medesimo immobile, in epoca successiva al preliminare stesso.

Offerta banco judicis la somma di Lire 2 milioni e l’intero importo dell’IVA, propose domanda riconvenzionale di trasferimento in suo esclusivo favore della proprietà dell’immobile, previa condanna dell’attrice al risarcimento del danno relativo alle opere rimaste incompiute; in subordine chiese che la società fosse condannata all’esatto adempimento del preliminare ed al risarcimento del danno; in ulteriore subordine, ed in caso di accoglimento della domanda di risoluzione svolta dalla COIS, concluse per la condanna della stessa alla restituzione del prezzo versato ed al rimborso del costo delle opere di completamento eseguite nell’immobile a proprie spese. Nei confronti del Fallimento di C. e nell’ipotesi in cui questo avesse fatto valere diritti nascenti dal preliminare, domandò che fosse accertata e dichiarata l’efficacia della indicazione di terzo acquirente nella propria persona effettuata con comunicazione dell’ottobre 1988 o, in subordine, che il fallimento fosse condannato al rimborso dell’intero prezzo corrisposto ed al valore delle opere realizzate.

A corredo della comparsa di risposta venne depositata copia del preliminare con le modifiche opposte alla COIS nonchè 14 fotocopie di altrettante quietanze rilasciate e sottoscritte dal P., quale legale rappresentante della predetta società.

Si costituì il Fallimento di C.E., sostenendo che il preliminare sarebbe intercorso tra costui e la COIS e chiedendo che venisse accertata la validità dei versamenti che risultavano effettuati in favore della promittente venditrice, così rigettandosi la domanda di risoluzione del preliminare; in subordine, nel caso di accoglimento della domanda della società attrice, chiese la restituzione delle somme versate da C.E..

Con memorie ex art. 183 c.p.c., la società attrice precisò la domanda chiedendo la compensazione totale o parziale delle somme spettantele a titolo di risarcimento del danno con quelle apparentemente anticipatele dai convenuti al momento della sottoscrizione del preliminare.

A seguito di ordine di esibizione, C.D. produsse copia del preliminare recante a suo dire in originale l’indicazione di quietanze di pagamento; produsse altresì attestazioni – che assumeva essere, del pari, in originale – di 14 versamenti, nonchè missiva del 30 ottobre 1988 ricevuta dal legale rappresentante della COIS, di nomina del terzo acquirente.

Assunte varie testimonianze – tra le quali anche quella di Ca.An., liquidatrice e legale rappresentante della COIS – venne disposta consulenza tecnica per accertare se le sottoscrizioni sul preliminare depositato dal C. fossero in originale.

A seguito dei risultati di tali accertamenti – che conclusero per la natura di fotocopie delle indicate sottoscrizioni – la COIS chiese che venisse dichiarata la nullità del preliminare per difetto di forma scritta.

L’adito Tribunale accolse tale ultima richiesta e condannò i C. al rilascio dell’immobile; giudicò assorbita la riconvenzionale di pagamento della penale; rigettò le domande di restituzione degli acconti che i C. affermavano aver versato sia per la non riconducibilità del preliminare alla società sia per il mancato riscontro delle somme nelle scritture contabili della medesima; rigettò infine (con statuizione omnicomprensiva) ogni altra domanda agita C.D. propose appello; resistette la COIS; il Fallimento fu dichiarato contumace.

La Corte di Appello di Lecce, pronunciando sentenza dell’8 maggio – 5 luglio 2012 riformò la decisione in merito alla ritenuta nullità del preliminare, in quanto ritenne che la contestazione di non conformità della copia all’originale lasciava tuttavia aperta la possibilità di accertare la genuinità dell’atto con ogni mezzo di prova, dal momento che non vi era stato il disconoscimento della sottoscrizione nè era stata proposta querela di falso in ordine al contenuto del documento prodotto dalla COIS; la Corte del merito giudicò che sussistesse il dedotto inadempimento riguardo al pagamento del prezzo, ricavandolo dalla mancata valutazione delle ricevute di pagamento in calce alla copia del contratto prodotto in copia del C. stante il disconoscimento della corrispondenza della copia all’originale -, pur riconoscendo la percezione di 25 milioni da parte della società COIS come da copia del contratto in possesso della medesima; nel medesimo senso di non concludenza probatoria avrebbero deposto sia le deposizioni dei testi escussi sia l’esame delle scritture contabili prodotte dalla COIS che tali pagamenti non riportavano.

Rilevò il giudice dell’appello che dell’inadempimento dei C. si sarebbe occupato anche il Tribunale, sancendolo con riferimento alla mancata stipula del definitivo; sostenne altresì la Corte pugliese che tale statuizione non sarebbe stata impugnata, venendo di conseguenza coperta dall’irrevocabilità del giudicato.

Ciò nonostante il giudice dell’impugnazione motivò anche nel merito di tale inadempimento ritenendolo “grave” in relazione alla differenza tra quanto anticipato (Lire 25 milioni) e quanto effettivamente dovuto (Lire 130 milioni); condannò la COIS a restituire a C.D. ed al fallimento di C.E. l’importo di 25 milioni, compensandolo peraltro con la somma di Lire 10 milioni, liquidata a titolo di risarcimento dei danni; confermò la condanna alla restituzione dell’immobile alla società COIS.

Rigettò le altre domande riproposte dal C. in sede di appello sia per quanto sopra detto sia perchè le ritenne inammissibili in quanto le stesse avrebbero dovute esser fatte valere con un appello incidentale e non già con una mera riproposizione ex art. 346 c.p.c..

C.D. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, articolandolo in sei motivi; la società COIS ha resistito con controricorso; il Fallimento di C.E. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo si fa valere una contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel ritenere, da un lato, la validità ed efficacia del contratto preliminare e la conseguente responsabilità per inadempimento del promissario acquirente, affermando però al contempo che tale inadempimento sarebbe stato già accertato dal Tribunale con decisione non sottoposta a critica: il mezzo è infondato in quanto la contraddittorietà della motivazione – secondo la disciplina contenuta nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione (applicabile alla fattispecie, ratione temporis) della norma suddetta, anteriore alle modifiche introdotte con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, è riscontrabile nel ragionamento del giudicante solo allorchè questi, date certe premesse della propria argomentazione, abbia raggiunto conclusioni con esse confliggenti. Nella fattispecie invece la Corte leccese ha, implicitamente ma chiaramente, adottato una duplice ratio decidendi: da un lato ha affermato l’esistenza di una pronuncia del Tribunale sull’inadempimento della parte oggi ricorrente ma, in alternativa logica, ha anche esaminato nel merito tale inadempimento;

2 – Con il secondo ed il terzo motivo, il percorso argomentativo del giudice dell’impugnazione è censurato adducendosene la insufficienza o l’omissione esplicativa, laddove la Corte di Appello ha giudicato che non fosse stata proposta specifica impugnazione in merito ai pretesi pagamenti – oltre a quello di Lire 25 milioni, riconosciuto dalla promittente venditrice – e che gli stessi, con specifico riguardo a quelli non oggetto di verifica tecnica mediante CTU, non sarebbero stati idonei a dimostrare gli esborsi in essi indicati.

2.1 I motivi sono fondati in quanto la riforma del capo di decisione relativo alla invalidità del preliminare comportava di per sè la necessità di valutare non solo le ricevute di pagamento in esso contenute, ma anche quelle ulteriori prodotte separatamente: gran parte della seconda articolazione del motivo di gravame di merito – riportata ai foll. (OMISSIS) del ricorso (nella numerazione dell’estensore) – era appunto dedicata a tale punto controverso, così che senza idonea giustificazione logica la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse stata contestata la sussistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla promittente venditrice.

3 – Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112, 342; 345 e 346 c.p.c., per avere, la Corte territoriale, ritenuto che dovesse essere proposto un apposito motivo in merito alla questione dell’inadempimento, in presenza di un’argomentata e analitica censura alla mancata valutazione delle emergenze istruttorie e delle produzioni delle parti contenuta nell’appello.

4.1. Il rilievo è fondato – in disparte la non conferenza del richiamo agli artt. 112 e 345 c.p.c., – per quanto appena sopra argomentato.

5 – Con il quinto ed il connesso sesto motivo vengono denunciate la violazione o falsa applicazione degli artt. 342; 345; 246; 112 e 116 c.p.c.; artt. 2709 e 2702 c.c., in relazione alla valutazione delle prove riguardanti: la incapacità della legale rappresentante della COIS ad essere sentita quale teste e la ininfluenza valutativa della mancata iscrizione nei libri contabili degli acconti che si assumono documentati dai foglietti separati e dalle ricevute.

5.1 – Dall’esposizione dei motivi di appello sopra indicati appare accertato che entrambi i punti hanno formato oggetto di articolata censura innanzi alla corte territoriale e ad essi non è stata data risposta.

6 – La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti; il giudice del rinvio, che si designa in diversa sezione nella Corte di Appello di Lecce, provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il 1 motivo ed accoglie i rimanenti, nei termini esposti in motivazione; cassa l’impugnata sentenza e rinvia anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA