Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20598 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 31/07/2019), n.20598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22529/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

il Sig. B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Piemonte – Sez. 14 n. 22/14/12 depositata in data 23/05/2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

Il contribuente è commerciante all’ingrosso di preziosi e reagiva all’avviso di accertamento notificatogli il 20 marzo 2009 in esito a processo verbale di constatazione in data 11 aprile 2006, ove i militi della Guardia di Finanza rilevavano l’omessa contabilizzazione di preziosi presenti presso la privata abitazione del contribuente, diversa dalla sede dell’attività di impresa e non indicata come sede secondaria, irrilevante essendo che fosse il domicilio fiscale.

La procedura di accertamento con adesione non si perfezionava e avanti alla CTP venivano contestati diversi vizi di forma e di sostanza ed in particolare: giuridica inesistenza della notifica dell’atto impugnato; giuridica inesistenza dell’atto in quanto sottoscritto da soggetto privo di potere; carenza di motivazione dell’atto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42; nel merito i preziosi non rinvenuti presso i locali aziendali non erano stati ceduti in evasione d’imposta, ma custoditi aliunde per ragioni di limite del massimale assicurativo presso il negozio; carente motivazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni.

Per verificare la carenza di potere o meno di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, il collegio di primo grado adottava ordinanza istruttoria in ossequio alla quale l’Ufficio in allegato alla memoria del 15 luglio 2010 produceva corrispondenza interna prot. 9737 del 27 febbraio 2009 con delega di reggenza al Dott. P.M., materiale sottoscrittore dell’atto impositivo.

La CTP rigettava il ricorso del contribuente che interponeva appello, sollevando plurime doglianze, tra cui la contestazione della validità della delega conferita al sottoscrittore del provvedimento de quo. Si costituiva l’Amministrazione finanziaria protestando trattarsi di nova in appello, ma il giudice di secondo grado riteneva che la doglianza fosse insita nel primigenio motivo di carenza di potere dell’autore dell’atto impositivo, sottoscritto da un capo team.

Ritenuto ammissibile il motivo d’appello, la CTR argomenta diffusamente sulla distinzione fra delega di funzione e delega di firma, per giungere alla conclusione che l’atto attributivo di delega prodotto nel corso del giudizio di primo grado non fosse idoneo a sostenere la sottoscrizione del provvedimento amministrativo impugnato in primo grado.

Sulla scorta di questo preliminare motivo, assorbito ogni altro, la CTR accoglieva l’appello del contribuente ed annullava l’atto impositivo.

Ricorre per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a quattro articolati motivi di gravame, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza e del procedimento, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, e art. 57, comma 2, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella sostanza contestando che la sentenza di secondo grado si sia fondata su doglianza proposta solo in grado d’appello.

Più in particolare, riportando i brani degli atti processuali ai fini dell’assolvimento dell’onere di autosufficienza del motivo, la difesa erariale rappresenta come inizialmente il contribuente abbia contestato unicamente l’illegittima sottoscrizione del provvedimento da parte di un capo team, mentre l’Ufficio replicava trattarsi del Dott. P., legittimato a farlo. Ne seguiva l’esibizione del corso del giudizio di primo grado (e su ordinanza del collegio) della delega tramite mail non certificata.

Sempre dagli atti processuali, riportati ai fin dell’autosufficienza del motivo, ma anche dalla sentenza gravata emerge come la doglianza prospettata ai giudici dell’appello e da essi esaminata attenga alla natura, bontà, attendibilità, paternità, regolarità, validità ed efficacia di quella delega: sul punto è indicativo il paragrafo quinto di pagina cinque della gravata sentenza, ove si fa riferimento alla “delega” come estratto di copia dalla posta elettronica di Z.M. in data 14/10/2010, seppure deve verosimilmente intendersi 14/07/2010, in questo senso deponendo sia la data della memoria dell’Ufficio con cui è stata depositata (cfr. ricorso, pag. 11, seconda riga), nonchè la data di pronuncia della sentenza di primo grado.

Il thema decidendum non era più la firma del capo team o del Dott. P., bensì l’idoneità della delega rilasciata a quest’ultimo. Nè tale argomento può ritenersi implicito nella doglianza originaria di difetto di (potere di) sottoscrizione, ma deriva da documenti prodotti nel corso del giudizio che dovevano essere sul punto impugnati con l’istituto dei motivi aggiunti (impropri) giusto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24.

Un tanto non è avvenuto ed il primo motivo di ricorso risulta quindi fondato, con carattere assorbente sugli altri.

La sentenza gravata merita quindi annullamento ed il giudizio rinviato al giudice di merito perchè esamini gli altri motivi d’appello non scrutinati in quanto ritenuti assorbiti dalla gravata sentenza nell’accoglimento della pregiudiziale (ma inammissibile) doglianza di carenza di potere per inidoneità della delega.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per il Piemonte, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA