Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20598 del 07/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20598 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: FALASCHI MILENA

sul ricorso 13867-2016 proposto da:
I ‘,UROPRO( L1111\11 ,..1) SRI„ in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata i ROMA, PIAZA CAVOIJR, ‘
presso la CORTI’, DI (ASSAZIONr, rappresentata c difesa
dall’avvocato 1)11 ‘,GO (l R.:ACI;
– ricorrente contro
IR11 N SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliat in ROMA VI.\ 1)11 GRACCHI I 87, presso
) saldi° dell’avvocato) \ i \ AGIN. \ NO S:\ 110,
rappresentata e difesa dagli avvocati ROSA .\I.\ RI.\ AC1 NTO,
\I \ . 1 – 11’.() I .\ R.TIN 17.;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 07/08/2018

avverso la sentenza n. 739/2015 della CORTV, 1) 1 . \1 3 1)r LLO di
CATANIA, depositata il 30/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Cemsigliere

1)ott.

111,1

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
11 Tribunale di Catania, con sentenza n. 2092/2010 del 17-19 maggio 2010,
dichiarava la società attrice Nvirfin s.p.a proprietaria della striscia di terreno
sita nel lato ovest dell’immobile della società convenuta Vuroprogenimcd
sr.!., condannando la convenuta al rilascio del predetto tratto di terreno
mediante lo spostamento del muro di confine; rigettava la domanda al torea
relativa al tratto di terreno sul lato nord dell immobile della società convenuta;
condannava quest’ultima al pagamento delle spese processuali e di consulenza
tecnica di ufficio.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 739/2015, rigettava l’appello
proposto dalla società kuroprogettimed s.r.1., ritenendo infondati i motivi di
impugnazione e condannava l’appellante al pagamento delle spese.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 739/15, depositata il
30/04/2015, la I ‘.uiroprogettimed s.r.l. propone ricorso per cassazione,
fondato su due motivi, cui resiste 1.virfin s.p.a. con controricorso.
Ritenuto che potesse essere accolto il primo motivo di ricorso, respinto il
secondo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis
c.p.c., in relazione all’art. 375, comma l, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore,
regolarmente cornunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della
camera di consiglio.

.\tteso che:

Ric. 2016 n. 13867 sez. M2 – ud. 25-01-2018
-2-

1’ALASC111.

con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa
applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., dell’art. 345 c.p.c., circa l’ammissibilità
della nuova documentazione in appello. Ad avviso di parte ricorrente, la
sentenza della Corte d’appello è viziata

nella parte in cui dichiara

inammissibile la produzione documentale sull’assunto esclusivo della sua

dell’influenza causale del documento alla soluzione della controversia.

Il motivo appare fondato.
A tal proposito, occorre preliminarmente rilevare che la questione investe il
concetto di indispensabilità della prova documentale di cui all’art. 345, comma
3, c.p.c., nel testo – applicabile Tallone temporis – vigente prima dell’ultima
novella apportata dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, convertito
in legge n. 134 del 2012.
Nel caso in esame, la Corte d’appello fonda la decisione sull’assunto che non è
ammissibile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo allora vigente,
l’acquisizione del nuovo documento, trattandosi di aerofotogrammetria con

relazione tecnica esplicativa, indispensabile per la descrizione dello stato dei
luoghi, che era stata effettuata dalla S.A.S. (su incarico della Regione Sicilia)
nel 1975 e dunque in epoca anteriore all’introduzione del giudizio di primo
grado e prima del formarsi delle preclusioni istruttorie, con la conseguenza
che era onere della parte diligente produrla nei termini concessi proprio per le
istanze istruttorie. Sicché la sentenza non si è potuta fondare su di esso per la
negligenza della parte che avrebbe potuto introdurlo.
Così decidendo la corte di merito fa seguito all’orientamento di questa Corte

di cassazione espresso nelle sentenze n. 3654 del 2017, n. 7410 del 2016, n.
5013 del 2016, n. 3493 del 2013, n. 26020 del 2011 e n. 7441de1 2011.

Occorre, tuttavia, constatare che tale statuizione contrasta con il prevalente e
più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “prova nuova

indispensabile di cui al previgente testo del cit. art. 345, comma 3, è quella di
Ric. 2016 n. 13867 sez. M2 – ud. 25-01-2018
-3-

tardiva introduzione nel processo di primo grado, senza tenere conto

per sé tale da eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale
accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare
margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o
non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la palle
interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle

In altri termini, il giudice, nel momento in cui verifica l’ammissibilita di un
nuovo documento nel giudizio di appello ai sensi del predetto articolo, non
deve /imitani a esaminare clic la parte, pur potendo, non abbia ded( )tto la
prova documentale durante il giudizio di primo grado, per negligenza o per
scelta processuale, bensì deve motivare espressamente sfill’allitudine della nuova Imvpa
a d are /o siato di incedie sui

Piti

controoersi (sentenza n. 10790/17 delle

Sezioni unite cit.).
Ora, la Corte d”,Ippello Si c sottratta al giudizio di indispensabilita
dell’aerofotogrammetria corredata della relazione tecnica esplicativa allegate
dall’appellante, che le spettava d’ufficio, avendo soli ) rilevato clic la tardività
dell’introduzione nel processo ne impediva ogni esame.
In applicazione del recente arresto delle Sezioni Unite la corte distrettuale
avrebbe dovuto accertare la idoneità- (o meno) di siffatti documenti ad.
eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla
pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di
dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non
sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia
incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie
del primo grado;

C( n il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione,

art. 360,

n. 3 c.p.c., degli arti. 2697 c.c. e 1142 c.c., circa il principio dell’onere della
prova nel possesso idoneo all’usucapione. \d avviso di parte ricorrente, la
fic. 2016 n. 13867 sez. M2 – ud. 25-01-2018
-4-

preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. Sez. Un. n. 10790 del 2017).

sentenza della Corte d’appello è viziata nella parte in cui dichiara irrilevante la
prova testimoniale, in relazione al primo articolato.
11 motivo appare privo di pregio e, pertanto, la censura non puo trovare
ingresso.
Pur vero che, secondo consolidato orientamento di ciuesta Corte, in -tema di

possesso e, pertanto, Si determina un’inversione dell’onere della prova, non
essendo il possessore tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma della
controparte che neghi essersi verificata l’usucapione, provarne l’intervenuta
interruzione (Cass. n. 17322 del 2010; (ass. n. 13921 del 2002).
Tuttavia, la corte di merito ha affermato l’irrilevanza del primo articolato non
solo perché la temporaneità dell’occupazione sarebbe compatibile con l’altrui
diritto di proprietà, potendo essere consentita da una mera disponibilità del
vicino, ma anche (e soprattutto) per il fatto che le condotte che integrerebbero
il possesso idoneo all’usucapione non sono collocate nel tempo.
Nlanca, dunque, il riferimento temporale delle condotte, elemento essenziale ai
fini della prova dell’acquisto del diritto per usucapione, né tantomeno la parte
lo indica nel ricorso. Di qui la conclusione dell’irrilevanza della prova che non
o&Va alcu -na dimostrazio.ne in tal senso.

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; il
provvedimento impugnato va quindi cassato con riferimento al primo mezzo,
ed il giudizio rinviato, per nuovo esame della indispensabilità della prova
documentale, in particolare dell’aerof()togrammetria e correlata relazione
tecnica esplicativa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, a cui viene
rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.
Stante raccoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,
corntna I -quater, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
Ric. 2016 n. 13867 sez. M2 – ud. 25-01-2018
-5-

usucapione vige la presunzione, posta dall’art. 1142 c.c., della continuità del

comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, in inisura pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

1,a Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per
le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di
appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI- 2^ Sezione Civile, il 25
gennaio 201$.

Il Presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA